XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 559 - 1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660-A
Onorevoli Colleghi! - Il testo licenziato dalla
Commissione agricoltura prevede il riordino delle competenze
del Corpo forestale dello Stato e costituisce un testo
unificato che trae origine da una serie di proposte di legge
d'iniziativa parlamentare.
1. Le proposte di legge all'esame della Commissione.
In materia di nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato sono state presentate le seguenti proposte di legge: C.
559, d'iniziativa del deputato Molinari, C. 1478, d'iniziativa
dei deputati Volontè ed altri; C. 1480, d'iniziativa dei
deputati Misuraca ed Amato; C. 1486, d'iniziativa dei deputati
Losurdo ed altri; C. 1535, d'iniziativa dei deputati de
Ghislanzoni ed altri; C. 1590, d'iniziativa dei deputati
Pecoraro Scanio ed altri; C. 1660, d'iniziativa dei deputati
Marini ed altri.
A parte la proposta Misuraca C. 1480, che ha in realtà un
oggetto più specifico, riguardando l'istituzione di un'Agenzia
forestale, tutte le proposte in esame intendono riformare
l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ridisegnandone
le funzioni e le modalità operative di funzionamento. Esse
traggono origine dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 2001, che ha disposto la regionalizzazione
del 70 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato
a decorrere dal 1^ gennaio 2002 e ne ha determinato lo
smembramento in 15 corpi regionali. Tale decreto fu emanato a
Camere sciolte, senza tenere conto delle gravi ripercussioni
per la salvaguardia dell'ambiente, per la protezione civile,
nonché per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica, soprattutto nelle aree rurali e montane, dove la
presenza delle altre forze di polizia è più rarefatta. Il
decreto in questione, tra l'altro, è stato adottato in un
momento in cui più forte appariva l'esigenza di un migliore e
più coordinato controllo del territorio per contrastare la
dilagante criminalità. Il problema del trasferimento poi di
parte dei beni e del personale del CFS alle Regioni ha aperto
un acceso dibattito politico i cui temi si sono
inevitabilmente allargati, a volte a sproposito, ai temi più
generali della devoluzione di competenze dall'Amministrazione
centrale a quelle regionali. Riteniamo doveroso ed opportuno
precisare che anche chi si è battuto con impegno per ottenere
il ritiro del su citato DPCM e mantenere in vita il Corpo
forestale come forza di polizia dello Stato ad ordinamento
civile svolgenti attività di polizia giudiziaria, non ha
voluto certamente porre ostacoli al processo di devoluzione
faticosamente e, ci sembra, irreversibilmente in atto. In
realtà l'opposizione al DPCM 11 maggio 2001 è nata soprattutto
dalla volontà di eliminare una situazione di chiara
irregolarità che discende da vizi sostanziali che, purtroppo,
lo caratterizzano. Vogliamo ricordare gli evidenti vizi
procedurali derivanti dalla retro datazione all'il maggio di
una modifica decisa dal precedente governo in data 6 giugno, a
poche ore cioè dal conferimento dell'incarico a formare il
nuovo governo, in tema di esclusione dell'attribuzione della
qualifica di polizia giudiziaria al personale del CFS
trasferito alle Regioni; nonché i profili di illegittimità
riscontrabili nella cervellotica individuazione delle
percentuali di personale da trasferire alle Regioni (70 per
cento) effettuata senza alcuna motivazione ed in assoluto
contrasto con l'attuale assetto normativo. Tanto premesso a
noi pare lecito affermare che l'opposizione al DPCM non può
essere letta come decisione con motivazione e finalità
esclusivamente politiche ma aveva più semplicemente e
correttamente la volontà di pervenire alla promozione di un
atto di auto tutela amministrativa.
Le proposte di legge ribadiscono che il Corpo forestale
rappresenta una delle Forze di polizia del Paese e, richiede
pertanto il mantenimento di una gestione statale unitaria;
mentre, però, le proposte di legge Volontè (C. 1478) e
Pecoraro Scanio (C. 1590) confermano le scelte legislative
operate a suo tempo con il decreto legislativo n. 300 del
1999, che ha disposto il trasferimento del Corpo forestale al
Ministero dell'ambiente, le altre proposte intendono
riassegnare il Corpo alla dipendenza funzionale del Ministero
delle politiche agricole e forestale, confermando la
dislocazione antecedente all'emanazione del decreto
legislativo n. 300 del 1999. La proposta Marini ed altri (C.
1660) prevede, inoltre, che, per particolari compiti, il Corpo
forestale si trovi in un rapporto di dipendenza funzionale
anche dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'ambiente
e dall'Autorità giudiziaria.
Quanto alle modalità operative e di funzionamento, le
proposte Volontè (C. 1478), Losurdo (C. 1486) e Marini (C.
1660) specificano che al Corpo deve essere riconosciuta
un'organizzazione ed un organico distinti da quello
ministeriale. Viene, a tal fine, prevista da parte delle
proposte Volontè (C. 1478), Losurdo (C. 1486), Pecoraro Scanio
(C. 1590) e Marini (C. 1660), l'istituzione di una Direzione
generale del Corpo alla quale è preposto un dirigente generale
che prende la denominazione di Capo del Corpo forestale. Gli
stessi provvedimenti dispongono che: la riorganizzazione degli
uffici centrali e periferici deve avvenire secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. n. 155 del
2001; la formazione e la specializzazione del personale del
Corpo viene affidata alla scuola del Corpo Forestale dello
Stato. Solo la proposta di legge Marini ed altri (C. 1660)
prevede che a partire dal 1^ marzo 2002 le piante organiche
del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato
siano aumentate di 3.262 unità con conseguente autorizzazione
ad espletare le relative prove concorsuali. Il progetto di
legge Molinari (C. 559) prevede che il Corpo forestale dello
Stato sia diretto da un dirigente generale, al quale è
attribuita la carica di direttore del Corpo; l'individuazione
degli uffici centrali e periferici viene rinviata ad un
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 117, comma
4-bis, della legge n. 400 del 1988.
Quanto ai compiti e alle finalità assegnate alla gestione
del Corpo forestale, tutti i provvedimenti richiamano
l'attività già svolta dal Corpo in campo ispettivo e di
controllo, di tutela del territorio e di attività di
protezione civile. La proposta di legge Volontè ed altri (C.
1478) prevede che tali compiti siano disciplinati da uno o più
decreti legislativi sulla base dei principi e criteri
direttivi contenuti nella disposizione di delega di cui
all'articolo 2 della proposta.
Quanto alla questione, assai dibattuta nella scorsa
Legislatura, riguardante la dislocazione sul territorio del
Corpo ed il rapporto di questo con le regioni, quasi tutte le
proposte in esame ritengono opportuno mantenere l'unitarietà
del Corpo forestale come Corpo di polizia, lasciando alle
regioni la possibilità di costituire alloro interno dei propri
Corpi forestali regionali; in alternativa viene previsto che
le regioni possono stipulare delle convenzioni per
l'utilizzazione del personale statale del Corpo. Queste
potranno essere stipulate direttamente con il Corpo Forestale
dello Stato (C. 1590 Pecoraro Scanio) o con il Ministero delle
politiche agricole (C. 1535 de Ghislanzoni) o, infine, sulla
base di un accordo-quadro approvato direttamente dalla
Conferenza Stato-regioni (C. 1478 Volontè; C.1486 Losurdo e C.
1660 Marini). E prevista, dalle proposte C. 1478 Volontè;
C.1486 Losurdo e C. 1660 Marini, l'istituzione di un comitato
di coordinamento, deputato ad individuare le linee operative
necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici
del Corpo (la proposta C. 1660 Marini ed altri sembra, in
realtà, differenziare i compiti del Comitato a seconda se esso
sia chiamato al coordinamento delle attività con le regioni
che abbiano istituito propri Corpi regionali o, invece,
all'individuazione degli ambiti operativi del Corpo per quelle
regioni che hanno deciso di continuare ad avvalersi del
personale statale del Corpo forestale dello Stato). La
proposta di legge Molinari (C. 559) prevede, invece, che alle
regioni sia trasferita un'aliquota pari al 30 per cento
dell'organico del Corpo forestale, in attuazione di quanto
previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1997. Quasi tutte
le proposte prevedono la possibilità per il personale del
Corpo forestale di transitare, su domanda, nell'organico dei
Corpi forestali regionali istituiti. Le proposte Losurdo C.
1486, Pecoraro Scanio C. 1590 e Marini C.1660 prevedono,
inoltre, la devoluzione alle regioni dei beni gestiti dalla
gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali,
non necessari all'attività istituzionale del Corpo, con
conseguente devoluzione, da attuarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei beni e del
patrimonio facente parte dell'ex Azienda di Stato.
Quasi tutti i provvedimenti, ad eccezione della proposta
di legge Molinari (C. 559), prevedono di sopprimere le parole
"ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato"
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143; tale disposizione ha costituito, infatti,
la base giuridica per legittimare il trasferimento, con atto
amministrativo, alle regioni del 70 per cento del Corpo
forestale.
Si prevede, inoltre, da tutte le proposte presentate,
tranne quelle a firma Pecoraro Scanio ed altri (A.C. 1590) e
Molinari (A.C. 559), che venga soppresso l'ultimo periodo del
comma 8 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, con il quale vengono disciplinate le procedure
per il trasferimento del Corpo forestale dal Ministero delle
politiche agricole e forestali al Ministero dell'ambiente.
2. Il testo unificato licenziato dalla Commissione.
La Commissione è giunta, in esito ai lavori svoltisi in
seno ad un Comitato ristretto, all'elaborazione di un testo
unificato delle proposte di legge, che ha tenuto conto anche
delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, in
particolare relativamente alle competenze legislative
attribuite allo Stato e alle Regioni, dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001.
Viene confermata al Corpo forestale l'attribuzione di
forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, competente
nella difesa del patrimonio agroforestale della Nazione e
nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Il provvedimento specifica, poi, i compiti (articolo 2)
attribuiti al Corpo forestale, nella consapevolezza che le
funzioni non attribuite e da esso precedentemente svolte
saranno, con ogni probabilità, oggetto di provvedimenti
legislativi regionali volti all'istituzione di servizi tecnici
forestali regionali.
L'articolo 3 regola l'organizzazione del Corpo forestale,
prevedendo che esso svolga le proprie attribuzioni alle
dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministero
dell'interno per le attività di ordine pubblico e di
protezione civile.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato di
coordinamento delle attività svolte dal Corpo forestale con
quelle proprie dei servizi tecnici forestali regionali; le
regioni potranno stipulare convenzioni con il Ministero delle
politiche agricole e forestali per l'affidamento al Corpo
forestale di funzioni e compiti propri delle stesse.
Con decreto del Presidente del Consiglio devono essere
trasferiti alle regioni le riserve naturali e gli altri beni
non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale;
con il medesimo provvedimento deve essere trasferito alle
regioni il personale tecnico assunto ai sensi della legge n.
124 del 1985, necessario alla gestione dei beni trasferiti;
quanto agli appartenenti al Corpo forestale, è prevista la
possibilità di transitare, su domanda, nei ruoli dei servizi
tecnici forestali regionali, con conseguente riduzione della
dotazione organica del Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 5, infine, detta alcune disposizioni finali
prevedendo che il Corpo forestale può continuare ad avvalersi,
per lo svolgimento delle attività istituzionali, del personale
tecnico non trasferito alle regioni, assunto ai sensi della
legge n. 124 del 1985. Viene inoltre abrogata la disposizione
contenuta nell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs n. 143 del 1997,
secondo la quale con Decreto del Presidente del Consiglio si
provvede all'individuazione dei beni, delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo
forestale da trasferire alle regioni; viene soppresso l'ultimo
periodo del comma 8 dell'articolo 55 del D.Lgs n. 300 del
1999, secondo il quale il Corpo forestale dello Stato deve
essere trasferito alle dipendenze del Ministero dell'ambiente,
contestualmente all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con il quale si provvede al
trasferimento dei beni alle Regioni. tn accoglimento di una
condizione posta dal Comitato per la legislazione, viene
infine abrogato l'intero testo del abrogato il decreto
legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (ad eccezione dell'articolo
8 e dell'articolo 30, primo comma), contenente "Norme di
attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello
Stato".
3. L'attività istruttoria.
Per quanto riguarda l'attività istruttoria, essa si è
concretizzata nello svolgimento di una serie di audizioni e
nella valutazione dei prescritti pareri.
Sono stati auditi, in via informale, il Capo del Corpo
forestale dello Stato, dottor Giuseppe Di Croce, le
organizzazioni sindacali di settore, i rappresentanti della
Conferenza dei presidenti delle regioni e il sindacato
nazionale ufficiali forestali.
Molte sono state le Commissioni che hanno espresso il
proprio parere sia sul testo unificato, sia sugli emendamenti
predisposti dal relatore al fine di assicurare la neutralità
finanziaria del provvedimento.
Sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati
al 23 gennaio 2002 hanno espresso i relativi pareri le
Commissioni I (affari costituzionali), Il (giustizia), VI
(finanze), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), X
(attività produttive), Xl (lavoro pubblico e privato), XII
(affari sociali) e XIV (politiche dell'Unione europea).
Nell'ambito di questi pareri, si segnala quello espresso
dalla I Commissione, la quale, nella premessa, ha rilevato che
"la valutazione circa la conformità delle disposizioni da esso
recate in ordine alla individuazione dei compiti e delle
funzioni spettanti al Corpo forestale dello Stato rispetto
all'assetto costituzionale del riparto delle competenze
amministrative tra lo Stato e le regioni nelle materie
interessate dal provvedimento debba essere effettuata sulla
base dei principi stabiliti dal nuovo testo dell'articolo 118
della Costituzione, che, superando il precedente criterio del
cosiddetto "parallelismo" tra le funzioni legislative e quelle
amministrative, prevede che "le funzioni amministrative sono
attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a province, città metropolitane
regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza". Ciò posto, la I Commissione
ha ritenuto che "la concreta applicazione dei suddetti
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza si
fonda su scelte di merito piuttosto che su parametri
normativamente predeterminati, apparendo pertanto opportuno
che siano resi espliciti, eventualmente anche nella relazione
per l'Assemblea, i presupposti e le valutazioni poste alla
base della scelta di assegnare a livello statale l'esercizio
delle funzioni amministrative individuate dall'articolo 2".
In proposito, si può rilevare che le funzioni elencate
dall'articolo 2 sono state individuate appunto sulla base
della connessione con esigenze, ed interessi, che trovano una
migliore e più completa tutela a livello (almeno) nazionale:
basti pensare, ad esempio, alle funzioni in materia di ordine
e sicurezza pubblica, a quelle relative alla tutela
ambientale, al controllo del commercio internazionale e alla
garanzia del rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare, nonché agli interventi di rilievo nazionale di
protezione civile.
La V Commissione (bilancio), in data 6 febbraio 2002, ha
invece richiesto al Governo la relazione tecnico-finanziaria
ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n.
468 del 1978.
Poiché tale relazione tecnica non è pervenuta, ed essendo
invece stata trasmessa una nota tecnica del Ministero delle
politiche agricole e forestali nella quale venivano
prospettate una serie di modifiche al testo dirette ad
assicurarne la neutralità finanziaria, nella seduta del 12
giugno 2002, ho presentato una serie di emendamenti che sono
stati approvati dalla Commissione. Essi sono stati quindi
inviati alle Commissioni in sede consultiva; il testo
risultante da tali emendamenti è stato altresì inviato al
Comitato per la legislazione.
Sul nuovo testo la Commissione bilancio ha espresso, nella
seduta del 26 giugno 2002, parere favorevole, mentre il
Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con
condizione e osservazioni. Sugli emendamenti, hanno espresso
parere favorevole o nulla osta le Commissioni I (affari
costituzionali), II (giustizia), VI (finanze), VIII (ambiente,
territorio e lavori pubblici), X (attività produttive), Xl
(lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali) e XIV
Commissione (politiche dell'Unione europea).
Allo scopo di recepire le indicazioni formulate nella
condizione contenuta nel parere del Comitato per legislazione
e nell'osservazione contenuta nel parere sul testo espresso
dalla II Commissione, ho quindi predisposto un'ulteriore serie
di emendamenti e di modifiche di coordinamento formale, che
sono stati approvati dalla Commissione.
In conclusione, può ricordarsi che larga parte del
Parlamento e dello stesso personale del Corpo forestale dello
Stato hanno in più occasioni manifestato la loro contrarietà
allo smembramento del Corpo. A conferma di quanto affermato si
riporta di seguito un breve quadro riepilogativo delle
posizioni assunte in merito tanto dal Parlamento che dalle
stesse Regioni. A livello parlamentare si sono registrate
numerose prese di posizione:
il Presidente della Camera dei deputati, onorevole
Violante, in data 21 gennaio 1999, ha richiamato il governo ad
una verifica sull'attuazione della delega in relazione al
fatto che il Corpo forestale delle Stato rientra tra le forze
di polizia con disposizione non abrogata dai principi adottati
dalla legge di delega. L'onorevole Violante nell'occasione si
richiamava in particolare ad un pregevole intervento
parlamentare dell'onorevole Giovanardi il quale aveva
denunziato l'azione del governo tesa ad esercitare, in tema di
riordino del Ministero delle politiche agricole, i poteri
normativi ad esso attribuiti, al di là dei limiti stabiliti
dalla Costituzione e dalla stessa legge di delega. In
particolare, il presidente Violante rilevava che l'articolo 1,
comma 3, lettera l) della legge n. 59 del 1997 escludeva
dal conferimento alle Regioni le funzioni relative all'ordine
pubblico ed alla sicurezza pubblica, che l'articolo 16 della
legge 121 del 1981, che include il Corpo forestale dello Stato
tra le forze di polizia, non risulta essere mai stato
abrogato. In conclusione egli riteneva suo dovere, in presenza
degli accennati formali rilievi dell'onorevole Giovanardi, di
chiamare il Governo al rispetto dei limiti della delega,
invitandolo altresì ad informare il Parlamento sul seguito
dato a tali rilievi e a dare altresì conto delle ragioni per
le quali non li ritenesse eventualmente fondati. Come è noto
la risposta inopinata del Governo fu espressa nel citato
decreto 11 maggio 2001;
la Commissione Affari costituzionali della Camera e
quella dell'Agricoltura del Senato a più riprese ed
esattamente in data 13 e 20 maggio 1999 e 26 gennaio ed 8
febbraio 2000 si sono pronunziate sull'unitarietà del Corpo
forestale dello Stato attraverso i pareri espressi in ordine
allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di
riordino del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
la Commissione Agricoltura del Senato in data 27 luglio
2000 adottò all'unanimità un testo del disegno di legge
unificato per la riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato dal titolo "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato e istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'ambiente
rurale, forestale e montano";
a livello politico l'allora Presidente dei deputati di
Forza Italia e attuale ministro dell'Interno onorevole Pisanu,
l'allora Presidente dei senatori del gruppo di AN, sen.
Maceratini, il Segretario nazionale del PPI on. Castagnetti,
espressero ai Presidenti delle Camere e al Presidente del
Consiglio la necessità del mantenimento dell'unitarietà del
Corpo forestale dello Stato;
in data 24-26 gennaio e 8 febbraio 2001 sono state
presentate mozioni alla Camera dei deputati ed il 7 febbraio
2001 al Senato in favore del mantenimento del Corpo forestale
dello Stato di cui due sottoscritte dai parlamentari
dell'Ulivo e le altre due da rappresentanti del Polo delle
Libertà di cui una da componenti di FI e CCD e l'altra da
rappresentanti di AN;
in data 20 e 22 marzo 2001 il Presidente del Senato e il
Presidente della Camera dei deputati rappresentavano al
Presidente del Consiglio dell'epoca l'esigenza espressa dalle
Commissioni competenti di tenere conto, nell'emanazione dei
provvedimenti riguardanti il Corpo forestale dello Stato,
della volontà del Parlamento tesa a mantenerne l'unitarietà
organizzativa e gestionale;
in numerosi Consigli regionali, ed esattamente in
Abruzzo, Toscana, Calabria, Marche, Puglia, Molise, Basilicata
e Lazio, sono state approvate mozioni nelle quali è contenuta
la richiesta di mantenimento dell'unitarietà del Corpo
forestale dello Stato e soprattutto delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria.
Confidiamo in conclusione che il mantenimento del Corpo
forestale dello Stato e delle sue essenziali e non delegabili
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria possa
trovare ampia convergenza in sede parlamentare. Il Corpo
forestale dello Stato non deve essere riconosciuto
indiscutibilmente benemerito solo per l'attività svolta nel
passato al servizio della legge e dei cittadini ma soprattutto
deve essere ritenuto garanzia per il futuro a difesa
prioritaria degli interessi supremi della sicurezza pubblica,
che sarebbe più difficile perseguire attraverso una forma di
regionalizzazione ideologica, giacobina, irrispettosa di
alcuni precisi dettati legislativi e quindi mal pensata e di
difficile attuazione. Il Corpo forestale dello Stato deve
vivere e poter operare per garantire il rispetto delle leggi
dello Stato in ambiti quanto mai delicati, ove l'allarme
sociale è alto su tutto il territorio nazionale, quali la
tutela dell'ambiente e la lotta alle ecomafie.
LOSURDO, Relatore.