XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 559 - 1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660-A




Testo
unificato della Commissione


Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato


Art. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale della Nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel controllo del territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
        2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.


Art. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

        1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

                a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

                b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale ed alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

                c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

                d) verifica sull'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali e a quelli riguardanti la tutela della biodiversità vegetale e animale;

                e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

                f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché, nelle province in cui non sono istituiti servizi di polizia venatoria e, fermi restando i compiti del Corpo di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, funzioni di vigilanza venatoria;

                g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale in applicazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

                h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

                i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

                l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al coordinamento e al pronto intervento nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, alla prevenzione e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

                m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

                n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

                o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

                p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.


Art. 3.

(Organizzazione
del Corpo forestale dello Stato).

        1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, nonché dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia giudiziaria.
        2. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
        3. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
        4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
        5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e la determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali, nonché periferici a livello regionale, sono stabilite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale. A tale fine, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge, è possibile prevedere, previa intesa tra lo Stato e le singole regioni interessate, procedure di trasferimento, a domanda, del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali.
        6. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.


Art. 4.

(Devoluzione alle regioni).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        2. E' istituito il Comitato per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
        3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.
        5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
        6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.
        7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.
        8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Disposizioni finali).

        1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
        2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo comma.
        3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".
        4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.



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