XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 559 - 1478 - 1480 - 1486 - 1535 - 1590 - 1660-A
Testo
unificato della Commissione
Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato
Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello
Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del
patrimonio agroforestale della Nazione e nella tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel controllo del
territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con
particolare riferimento alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di
polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e di
sicurezza pubblica, vigila sul rispetto della normativa
nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle
risorse agroambientali e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare,
prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresì struttura
operativa nazionale di protezione civile.
Art. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti
locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di
rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti,
e in particolare ha competenza in materia di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree
rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale
ed alla valutazione del danno ambientale, nonché
collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio
internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di
flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.
874, e della relativa normativa comunitaria;
d) verifica sull'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare
riferimento agli aspetti forestali e a quelli riguardanti la
tutela della biodiversità vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agro-forestale ed ambientale e attività volte al rispetto
della normativa in materia di sicurezza alimentare del
consumatore e di biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di
rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree
protette secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente, nonché, nelle province in cui non sono istituiti
servizi di polizia venatoria e, fermi restando i compiti del
Corpo di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,
funzioni di vigilanza venatoria;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale
in applicazione degli articoli 77 e 78 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche
destinate alla conservazione della biodiversità animale e
vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle
acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali
dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento
dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo
nazionale di protezione civile su tutto il territorio
nazionale con riferimento anche al coordinamento e al pronto
intervento nella lotta attiva contro gli incendi boschivi,
alla prevenzione e allo spegnimento con mezzi aerei degli
stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio
valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
m) attività di studio connesse alle proprie
competenze con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al
fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale,
al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai
controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi
forestali, al monitoraggio del territorio in genere con
raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei
collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio
1994, n. 97;
n) attività di supporto al Ministero delle
politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella
tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria
e internazionale e raccordo con le politiche forestali
regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio
personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse
strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed
educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e
dai regolamenti dello Stato.
Art. 3.
(Organizzazione
del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette
dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali,
con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo
Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle
strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno
per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica
sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, nonché
dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti
inerenti l'attività di polizia giudiziaria.
2. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con
il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni,
che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente
generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale
dello Stato.
3. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è
disposta con i decreti ministeriali di natura non
regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive
modificazioni.
5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e la
determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive, delle piante organiche degli uffici centrali,
nonché periferici a livello regionale, sono stabilite con uno
o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che
garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del
personale. A tale fine, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore, nonché il Comitato
di coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge, è
possibile prevedere, previa intesa tra lo Stato e le singole
regioni interessate, procedure di trasferimento, a domanda,
del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli dei
servizi tecnici forestali regionali.
6. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla
formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla
specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta,
di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi
compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di
altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla
formazione da espletare nei confronti degli operatori
dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione
sono a carico degli operatori medesimi.
Art. 4.
(Devoluzione alle regioni).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.
11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza
pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui
all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le
regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo
forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle
regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. E' istituito il Comitato per il coordinamento delle
attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei
servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale
Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso
di spese.
3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale
dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in
rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle
regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri
beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo
forestale dello Stato.
5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali
sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito
alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di
lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni
trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre
centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il personale del Corpo forestale dello
Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito
dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi
tecnici forestali regionali. La dotazione organica del Corpo
forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura
corrispondente alle unità di personale che esercitano la
facoltà prevista dal presente comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma
4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle
necessarie in relazione al personale che transita in
attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Per consentire il supporto alle attività
istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui
all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi
le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124,
limitatamente alle unità di personale non trasferite alle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente
legge.
2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n.
804, ad eccezione dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo
comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i
beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative del Corpo forestale dello Stato,".
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.