XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 18




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge introduce l'articolo 43-ter nella legge 1^ aprile 1981, n. 121, con il quale, al comma 1, viene prevista l'attribuzione del trattamento stipendiale di primo dirigente e di dirigente superiore ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti ed equiparati in possesso di un'anzianità di servizio, rispettivamente, di 13 e 23 anni.
        La previsione aderisce ad un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge 29 marzo 2001, n. 86, e ad una specifica condizione posta dalle Commissioni riunite I e IV del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella formulazione del parere sugli schemi di decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298.
        Si tratta dell'estensione del principio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della predetta legge n. 86 del 2001, in base al quale, per gli ufficiali delle Forze armate che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente, il periodo di 15 e 25 anni per accedere allo stipendio previsto per il colonnello e il generale di brigata è ridotto di due anni.
        Anche in relazione ad una specifica indicazione delle competenti Commissioni parlamentari, la riduzione di due anni opera per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia, limitatamente allo stipendio previsto, rispettivamente, per il primo dirigente e il dirigente superiore e qualifiche e gradi corrispondenti. Nella quantificazione del relativo onere, oltre allo stipendio, è stata calcolata anche l'indennità integrativa speciale.
        Sempre in adesione ad una condizione posta dalle predette Commissioni parlamentari, al comma 2 del predetto articolo 43-ter, è stata prevista l'estensione ai funzionari e agli ufficiali delle Forze di polizia destinatari del trattamento dirigenziale di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981, delle stesse modalità di calcolo dello stipendio previste attualmente solo per i funzionari in possesso, rispettivamente, della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinatari del trattamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
          Si tratta dell'estensione del cosiddetto "abbattimento" di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, richiamato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
          Al comma 3 del citato articolo 43-ter, in attuazione del comma sedicesimo dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, viene espressamente prevista l'applicazione a tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 43-ter.
          Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 1 per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato sono riportati nelle tabelle da 1 a 7.
          Manca la quantificazione dell'onere relativo al cosiddetto "abbattimento" per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in quanto la relativa estensione è già contenuta nell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", in corso di pubblicazione.
          L'articolo 2 del decreto-legge introduce un comma 3-bis all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, con il quale viene prevista l'estensione a tutti gli ufficiali delle Forze armate della riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale. L'intervento si inserisce, analogamente a quanto previsto per le Forze di polizia, nella specifica normativa in materia riguardante tale personale.
          Il relativo onere, che tiene conto degli effetti derivanti dall'ulteriore omogeneizzazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 del decreto-legge, è riportato nella tabella 8.
          L'articolo 3 reca la copertura finanziaria dell'onere del provvedimento che, comprensivo di quelli a carico dello Stato, è stimato in:

              30.598 milioni di lire per il 2001;

              37.981 milioni di lire per il 2002;

              38.466 milioni di lire per il 2003;

              38.750 milioni di lire a decorrere dal 2004.

          L'onere risulta coperto per una parte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per un'altra parte mediante utilizzazione delle residue risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 50.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Allegato


(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)



Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


          Articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231:

          Art. 5. (Omogeneizzazione stipendiale) - (omissis) - 3. A decorrere dal 1^ settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

                a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

                b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto dall'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. (omissis)


          Articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86:

          Art. 12. (Ulteriore copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.


          Articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

          Art. 23. (Emolumento pensionabile) - 1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
          2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1^ aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese.
          3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
          4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:

              a) al personale con un'anzianità complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita;

              b) al personale con un'anzianità nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di lire 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

          5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.




Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge