XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 18
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge
introduce l'articolo 43-ter nella legge 1^ aprile 1981,
n. 121, con il quale, al comma 1, viene prevista
l'attribuzione del trattamento stipendiale di primo dirigente
e di dirigente superiore ai funzionari del ruolo dei
commissari e ai primi dirigenti ed equiparati in possesso di
un'anzianità di servizio, rispettivamente, di 13 e 23 anni.
La previsione aderisce ad un ordine del giorno accolto dal
Governo in sede di approvazione della legge 29 marzo 2001, n.
86, e ad una specifica condizione posta dalle Commissioni
riunite I e IV del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati nella formulazione del parere sugli schemi di decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298.
Si tratta dell'estensione del principio introdotto
dall'articolo 5, comma 3, della predetta legge n. 86 del 2001,
in base al quale, per gli ufficiali delle Forze armate che
accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di
tenente, il periodo di 15 e 25 anni per accedere allo
stipendio previsto per il colonnello e il generale di brigata
è ridotto di due anni.
Anche in relazione ad una specifica indicazione delle
competenti Commissioni parlamentari, la riduzione di due anni
opera per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di
polizia, limitatamente allo stipendio previsto,
rispettivamente, per il primo dirigente e il dirigente
superiore e qualifiche e gradi corrispondenti. Nella
quantificazione del relativo onere, oltre allo stipendio, è
stata calcolata anche l'indennità integrativa speciale.
Sempre in adesione ad una condizione posta dalle predette
Commissioni parlamentari, al comma 2 del predetto articolo
43-ter, è stata prevista l'estensione ai funzionari e
agli ufficiali delle Forze di polizia destinatari del
trattamento dirigenziale di cui all'articolo 43, commi
ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981,
delle stesse modalità di calcolo dello stipendio previste
attualmente solo per i funzionari in possesso,
rispettivamente, della qualifica di primo dirigente e di
dirigente superiore e per gli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinatari del trattamento di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Si tratta dell'estensione del cosiddetto "abbattimento"
di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n.
2395, richiamato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
Al comma 3 del citato articolo 43-ter, in
attuazione del comma sedicesimo dell'articolo 43 della legge
n. 121 del 1981, viene espressamente prevista l'applicazione a
tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo
43-ter.
Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 1
per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale
dello Stato sono riportati nelle tabelle da 1 a 7.
Manca la quantificazione dell'onere relativo al
cosiddetto "abbattimento" per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, in quanto la relativa estensione è già contenuta
nell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo recante
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale a norma
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331", in corso di pubblicazione.
L'articolo 2 del decreto-legge introduce un comma
3-bis all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
con il quale viene prevista l'estensione a tutti gli ufficiali
delle Forze armate della riduzione di due anni per l'accesso
al trattamento stipendiale dirigenziale. L'intervento si
inserisce, analogamente a quanto previsto per le Forze di
polizia, nella specifica normativa in materia riguardante tale
personale.
Il relativo onere, che tiene conto degli effetti
derivanti dall'ulteriore omogeneizzazione di cui ai commi 1 e
2 del medesimo articolo 2 del decreto-legge, è riportato nella
tabella 8.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria dell'onere del
provvedimento che, comprensivo di quelli a carico dello Stato,
è stimato in:
30.598 milioni di lire per il 2001;
37.981 milioni di lire per il 2002;
38.466 milioni di lire per il 2003;
38.750 milioni di lire a decorrere dal 2004.
L'onere risulta coperto per una parte mediante
utilizzazione dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma
9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per un'altra parte
mediante utilizzazione delle residue risorse di cui al comma 2
del medesimo articolo 50.
... (omissis) ...
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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
231:
Art. 5. (Omogeneizzazione stipendiale) - (omissis)
- 3. A decorrere dal 1^ settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al colonnello con relative modalità di
determinazione e progressione economica;
b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal
conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo
stipendio spettante al generale di brigata con relative
modalità di determinazione e progressione economica. Tale
beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della
pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello
previsto dall'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio
1986, n. 224. (omissis)
Articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86:
Art. 12. (Ulteriore copertura finanziaria) - 1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva
soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta
unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di
duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di
Stato e di venti unità dall'organico dei direttivi tecnici
ingegneri.
Articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155:
Art. 23. (Emolumento pensionabile) - 1. Al
personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo
forestale e di commissario superiore forestale e a quello
appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale
dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e
commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva
di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un
emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di
un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni,
è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di lire
600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità
e per l'indennità di buonuscita.
2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono
riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento
economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della
legge 1^ aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono
corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano
riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano
riportato una sanzione più grave della riduzione dello
stipendio per un mese.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i
delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare
per l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione
dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento
pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto
previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del
Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi
dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di
commissario capo forestale e di commissario superiore
forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è
attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo
2001:
a) al personale con un'anzianità complessiva di
servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni
l'emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido
anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di
buonuscita;
b) al personale con un'anzianità nella qualifica
funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di
lire 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l'indennità di buonuscita.
5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è
cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo
43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1^ aprile
1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi
2, secondo periodo, e 3.