XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 18
Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.
Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei
funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle
Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001,
n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto
conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata
ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per
l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;
Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di
approvazione della predetta legge n. 86 del 2001 e le
specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle
competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli
schemi di decreti legislativi "correttivi" ai decreti
legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il
Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più
opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il
beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di
evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici
relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e
delle Forze armate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere, anche al fine di individuare le risorse
finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione
d'urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti
economici del predetto personale del comparto sicurezza e
delle Forze armate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle
politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Integrazioni alla legge 1^ aprile 1981, n. 121).
1. Dopo l'articolo 43-bis della legge 1^ aprile
1981, n. 121, è inserito il seguente:
"Art. 43-ter.´ƒ1 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo
a decorrere dal 1^ aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo
stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari
e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al
dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al
momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi
commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e
non costituisce presupposto per la determinazione della
progressione economica.
2. A decorrere dal 1^ aprile 2001 ai funzionari del
ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai
primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi
ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è
determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4,
comma 3^, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982,
n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo
dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i
trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai
funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste
dall'articolo 16".
2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo
emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge
29 marzo 2001, n. 86.
Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n.
231, e successive modificazioni e integrazioni).
1. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge
8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "ai maggiori ed ai tenenti colonnelli
e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli
ufficiali".
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge
8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "ai tenenti colonnelli ed ai
colonnelli e gradi corrispondenti" sono sostituite dalle
seguenti: "agli ufficiali".
3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni
per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli
ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13
anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di
aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo
stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al
brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento
non costituisce presupposto per la determinazione della
progressione economica.
3-ter. Per gli ufficiali di cui al comma 3
dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione
di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15
anni e di 25 anni".
Articolo 3.
(Clausola finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001,
37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire
per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere
dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per
il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il
2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n.
388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997
milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire
16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50,
comma 2, della medesima legge.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bianco, Ministro dell'interno.
Mattarella, Ministro della difesa.
Del Turco, Ministro delle finanze.
Fassino, Ministro della giustizia.
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Fassino.