XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 18




        Onorevoli Deputati! - Il 17 aprile scorso sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, tra le quali quella contenuta nell'articolo 5, comma 3, che riduce di due anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente.
        Si tratta di una disposizione che crea evidenti disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali e dei funzionari delle Forze di polizia che pur trovandosi nelle medesime condizioni sono esclusi dall'applicazione del principio introdotto dal predetto articolo 5, comma 3.
        La stessa disposizione, peraltro, può determinare dei disallineamenti all'interno delle Forze di polizia, in quanto la sua mera estensione ai soli ufficiali e funzionari che accedono al ruolo in possesso del prescritto diploma di laurea rischia di compromettere l'equilibrio ordinamentale raggiunto tra i funzionari della Polizia di Stato e i funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia, anche attraverso il recente riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente di cui ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298. E' tuttavia evidente che ove si consideri la posizione di tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia, occorre altresì considerare la posizione degli ufficiali delle Forze armate non interessati all'applicazione dell'articolo 5 in questione.
        Proprio in relazione a tali possibili conseguenze, nel corso dell'approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, è stata fortemente evidenziata l'esigenza di eliminare da subito il disallineamento derivante dall'applicazione dell'articolo 5 in esame, tant'è che il Governo ha accolto due ordini del giorno, presentati al Senato della Repubblica, con i quali si è impegnato ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate a realizzare tale obiettivo per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto delle diverse specificità ordinamentali.
        La chiara volontà parlamentare è stata confermata all'atto della formulazione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei citati decreti 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298, in materia di riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
        Infatti, le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all'approvazione definitiva della citata legge n. 86 del 2001, hanno subordinato il parere favorevole sui suddetti schemi di decreti legislativi all'accoglimento delle condizioni riguardanti l'estensione a tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia della previsione che consente di attribuire il beneficio del trattamento stipendiale dirigenziale al raggiungimento di 13 e 23 anni di servizio nel ruolo, nonché del beneficio delle più favorevoli modalità di calcolo stipendiale dirigenziale (cosiddetto "abbattimento").
        Le stesse Commissioni hanno, altresì, invitato il Governo ad estendere tale previsione anche a tutti gli ufficiali delle Forze armate, in attuazione del principio di armonizzazione tra le medesime Forze armate e le Forze di polizia.
        Nel condividere pienamente l'orientamento emerso in sede parlamentare e la chiara indicazione di provvedere con immediatezza all'eliminazione della disparità di trattamento che si è creata con l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, il Governo ha verificato l'insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge di delega e la conseguente necessità di individuare nella legge finanziaria le ulteriori disponibilità esistenti per realizzare l'omogeneità dei trattamenti.
        Il ricorso alla decretazione d'urgenza appare quindi l'unico rimedio normativo in grado evitare squilibri nell'ambito del comparto sicurezza.
        In particolare l'articolo 1 introduce l'articolo 43-ter nella legge 1^ aprile 1981, n. 121, con il quale, al comma 1, vengono estese a tutti i funzionari della Polizia di Stato le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
        Con il medesimo articolo 43-ter, al comma 2, si prevede l'estensione al personale del ruolo dei commissari ed equiparati e ai primi dirigenti destinatari del trattamento dirigenziale di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, delle più favorevoli disposizioni di calcolo del trattamento stipendiale già applicate per gli ufficiali delle Forze armate (cosiddetto "abbattimento"), a norma dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, richiamato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
        Il successivo comma 3 dell'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981, coerentemente con quanto disposto dal comma sedicesimo dell'articolo 43, estende le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 a tutti i funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia.
        Il comma 2 dell'articolo 1, in conseguenza dell'estensione ai funzionari del Corpo forestale dello Stato della riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale, dispone l'abrogazione della disposizione inserita nel decreto legislativo di riordino del suddetto Corpo con la quale si attribuisce un apposito emolumento pensionabile al personale del medesimo Corpo che non trova riscontro nelle altre Forze di polizia, né nelle Forze armate.
        Lo stesso comma 2 dispone, altresì, l'abrogazione dell'articolo 12 della citata legge n. 86 del 2001, che, come risulta dall'ordine del giorno accolto dal Governo e dal parere formulato dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, rappresenta una norma di copertura ultronea rispetto al finanziamento già assicurato dall'articolo 11 della medesima legge.
        Con i primi due commi dell'articolo 2 del decreto-legge viene eliminata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica la limitazione del possesso di un determinato grado per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale, al pari di quanto già previsto per gli altri ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Il comma 3 dello stesso articolo prevede l'estensione della riduzione dei due anni per l'accesso al trattamento dirigenziale anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'introduzione di un comma 3-bis all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che disciplina per tale personale l'accesso al predetto trattamento stipendiale. Il comma 3 introduce, inoltre, un comma 3-ter all'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, allo scopo di precisare che per i destinatari della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, la riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale opera sul periodo di 15 e 25 anni attualmente previsto.
        L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.




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