XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 18
Onorevoli Deputati! - Il 17 aprile scorso sono entrate in
vigore nuove disposizioni in materia di personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia di cui alla legge 29 marzo
2001, n. 86, tra le quali quella contenuta nell'articolo 5,
comma 3, che riduce di due anni l'anzianità di servizio
richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale
dirigenziale per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che accedono al ruolo con il diretto
conseguimento del grado di tenente o corrispondente.
Si tratta di una disposizione che crea evidenti disparità
di trattamento nei confronti degli ufficiali e dei funzionari
delle Forze di polizia che pur trovandosi nelle medesime
condizioni sono esclusi dall'applicazione del principio
introdotto dal predetto articolo 5, comma 3.
La stessa disposizione, peraltro, può determinare dei
disallineamenti all'interno delle Forze di polizia, in quanto
la sua mera estensione ai soli ufficiali e funzionari che
accedono al ruolo in possesso del prescritto diploma di laurea
rischia di compromettere l'equilibrio ordinamentale raggiunto
tra i funzionari della Polizia di Stato e i funzionari e
ufficiali delle altre Forze di polizia, anche attraverso il
recente riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
di cui ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298.
E' tuttavia evidente che ove si consideri la posizione di
tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia, occorre
altresì considerare la posizione degli ufficiali delle Forze
armate non interessati all'applicazione dell'articolo 5 in
questione.
Proprio in relazione a tali possibili conseguenze, nel
corso dell'approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, è
stata fortemente evidenziata l'esigenza di eliminare da subito
il disallineamento derivante dall'applicazione dell'articolo 5
in esame, tant'è che il Governo ha accolto due ordini del
giorno, presentati al Senato della Repubblica, con i quali si
è impegnato ad assumere le più opportune e urgenti iniziative
mirate a realizzare tale obiettivo per tutti i funzionari e
ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo
conto delle diverse specificità ordinamentali.
La chiara volontà parlamentare è stata confermata all'atto
della formulazione dei pareri sugli schemi di decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei
citati decreti 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298, in materia di
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della
Polizia di Stato e di riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
Infatti, le Commissioni riunite I e IV della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, in relazione
all'approvazione definitiva della citata legge n. 86 del 2001,
hanno subordinato il parere favorevole sui suddetti schemi di
decreti legislativi all'accoglimento delle condizioni
riguardanti l'estensione a tutti i funzionari e ufficiali
delle Forze di polizia della previsione che consente di
attribuire il beneficio del trattamento stipendiale
dirigenziale al raggiungimento di 13 e 23 anni di servizio nel
ruolo, nonché del beneficio delle più favorevoli modalità di
calcolo stipendiale dirigenziale (cosiddetto
"abbattimento").
Le stesse Commissioni hanno, altresì, invitato il Governo
ad estendere tale previsione anche a tutti gli ufficiali delle
Forze armate, in attuazione del principio di armonizzazione
tra le medesime Forze armate e le Forze di polizia.
Nel condividere pienamente l'orientamento emerso in sede
parlamentare e la chiara indicazione di provvedere con
immediatezza all'eliminazione della disparità di trattamento
che si è creata con l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma
3, della legge n. 86 del 2001, il Governo ha verificato
l'insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione
dalla legge di delega e la conseguente necessità di
individuare nella legge finanziaria le ulteriori disponibilità
esistenti per realizzare l'omogeneità dei trattamenti.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza appare quindi
l'unico rimedio normativo in grado evitare squilibri
nell'ambito del comparto sicurezza.
In particolare l'articolo 1 introduce l'articolo
43-ter nella legge 1^ aprile 1981, n. 121, con il quale,
al comma 1, vengono estese a tutti i funzionari della Polizia
di Stato le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3,
della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Con il medesimo articolo 43-ter, al comma 2, si
prevede l'estensione al personale del ruolo dei commissari ed
equiparati e ai primi dirigenti destinatari del trattamento
dirigenziale di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e
ventitreesimo, della legge 1^ aprile 1981, n. 121, delle più
favorevoli disposizioni di calcolo del trattamento stipendiale
già applicate per gli ufficiali delle Forze armate (cosiddetto
"abbattimento"), a norma dell'articolo 156 del regio decreto
11 novembre 1923, n. 2395, richiamato dall'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.
Il successivo comma 3 dell'articolo 43-ter della
legge n. 121 del 1981, coerentemente con quanto disposto dal
comma sedicesimo dell'articolo 43, estende le disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 a tutti i funzionari e ufficiali
delle altre Forze di polizia.
Il comma 2 dell'articolo 1, in conseguenza dell'estensione
ai funzionari del Corpo forestale dello Stato della riduzione
di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale
dirigenziale, dispone l'abrogazione della disposizione
inserita nel decreto legislativo di riordino del suddetto
Corpo con la quale si attribuisce un apposito emolumento
pensionabile al personale del medesimo Corpo che non trova
riscontro nelle altre Forze di polizia, né nelle Forze
armate.
Lo stesso comma 2 dispone, altresì, l'abrogazione
dell'articolo 12 della citata legge n. 86 del 2001, che, come
risulta dall'ordine del giorno accolto dal Governo e dal
parere formulato dalla Commissione Bilancio del Senato della
Repubblica, rappresenta una norma di copertura ultronea
rispetto al finanziamento già assicurato dall'articolo 11
della medesima legge.
Con i primi due commi dell'articolo 2 del decreto-legge
viene eliminata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica la limitazione del possesso di un
determinato grado per l'accesso al trattamento stipendiale
dirigenziale, al pari di quanto già previsto per gli altri
ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Il
comma 3 dello stesso articolo prevede l'estensione della
riduzione dei due anni per l'accesso al trattamento
dirigenziale anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, con l'introduzione di un comma 3-bis
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che
disciplina per tale personale l'accesso al predetto
trattamento stipendiale. Il comma 3 introduce, inoltre, un
comma 3-ter all'articolo 5 della legge n. 231 del 1990,
allo scopo di precisare che per i destinatari della previsione
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, la
riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale
dirigenziale opera sul periodo di 15 e 25 anni attualmente
previsto.
L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del
provvedimento.