XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 278 - 925 - 1005 - 1139 - 1851 - 2411 - 2330 - 2377 - 2457-A
Onorevoli Colleghi!
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Il testo all'attenzione dell'Assemblea è volto a
predisporre un'organica disciplina del settore erboristico
stante l'attuale inadeguatezza della disciplina nazionale
sull'erboristeria rispetto ai bisogni di un mercato che negli
ultimi trent'anni è notevolmente aumentato. Atteso che
l'inadeguatezza dell'attuale disciplina, risalente agli anni
trenta, è ormai innegabile, a fronte del notevole sviluppo del
comparto, l'esigenza di una regolamentazione giuridica più
puntuale sia per la tutela della salute dei cittadini sia per
venire incontro alle esigenze delle imprese produttrici di
prodotti erboristici.
La disciplina nazionale in materia è sostanzialmente
costituita dalla legge n. 99 del 1931 recante "Disciplina
della coltivazione, raccolta e commercio delle piante
officinali" e dall'elenco delle piante officinali di cui al
regio decreto 26 maggio 1932, n. 772. La citata legge n. 99
del 1931 sottopone ad apposita autorizzazione la raccolta di
piante officinali e prevede che chi utilizza tali piante sia
in possesso del diploma di erborista, rilasciato dalle scuole
di erboristeria costituite presso le facoltà di farmacia.
L'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali
non comporta la facoltà di vendere al minuto, che spetta
invece al farmacista.
La circolare del Ministro della sanità 8 gennaio 1981
testimonia l'emergere di nuove problematiche nel governo del
settore ed evidenzia l'esigenza di una nuova regolamentazione
giuridica.
Nella materia sono successivamente intervenuti diversi
decreti-legge (a partire dal decreto-legge 347/1993) - nessuno
dei quali convertito in legge -, che prevedevano l'obbligo
dell'autorizzazione ministeriale per l'attività pubblicitaria
riferita ai prodotti erboristici.
Per quanto riguarda poi l'aspetto della formazione
universitaria, si ricorda che il decreto del Ministro
dell'università del 6 giugno 1995 istituisce un corso di
diploma universitario in tecniche erboristiche, di durata
triennale, presso le facoltà di farmacia e agraria.
L'importanza di una disciplina della materia che superi
l'inadeguatezza della normativa vigente è dimostrata anche
dalle numerose proposte di legge presentate nelle passate
legislature. Per quanto riguarda in particolare la XIII
Legislatura, si ricorda che la Camera, il 2 ottobre 1999,
aveva approvato, al termine di un lungo e articolato
dibattito, un provvedimento che non è stato però approvato
definitivamente dal Senato entro la fine della legislatura.
2. Istruttoria legislativa svolta.
2.1 Audizioni informali.
La Commissione in data 11 dicembre 2001 ha nominato un
Comitato ristretto ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del
Regolamento. Tale Comitato ha svolto le audizioni informali di
rappresentanti della Federazione erboristi italiani -
Confcommercio (FEI), dell'Unione nazionale erboristi -
Confcommercio (UNERBE), della ASSOERBE, della Federazione
italiana produttori erbe officinali (FIPPO), dell'Associazione
italiana industrie prodotti alimentari - Confindustria
(AIIPA), della Federsalus, dell'Associazione nazionale
produttori erboristi (APE - Confartigianato), della
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri (FNOM), del Consiglio nazionale dei chimici, del
Consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, della Federazione
nazionale degli ordini dei farmacisti e dell'Ente regionale
sviluppo assistenza tecnica in agricoltura, che hanno fornito
al Comitato chiarimenti in ordine ai vari aspetti riguardanti
il settore erboristico.
2.2 Pareri espressi dalle Commissioni.
Tutte le Commissioni competenti in sede consultiva hanno
espresso il parere sul testo del provvedimento.
Al fine di recepire talune indicazioni contenute nei
pareri espressi dalle Commissioni competenti, nell'ottica però
di non stravolgere il testo, sono stati approvati alcuni
emendamenti che hanno accolto la maggior parte delle
condizioni ed osservazioni.
3. Illustrazione dell'articolato.
Il testo licenziato dalla Commissione, che si compone di
ventitré articoli, nel dettare una nuova disciplina normativa
della materia, chiarisce, innnanzitutto, il concetto di
prodotto erboristico e gli effetti che questo può produrre
nell'organismo umano, distinguendolo dal prodotto fitoterapico
che, viceversa, è a tutti gli effetti un vero farmaco. Nel
primo articolo è delineato "l'oggetto" del provvedimento che
si sviluppa nell'arco dell'intero articolato, e cioè: la
disciplina delle attività di coltivazione, lavorazione,
trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle
piante officinali; la presentazione del prodotto a garanzia
del consumatore; i requisiti professionali dell'erborista e
l'attività commerciale al dettaglio.
L'articolo 2, come già accennato, mira a chiarire cosa
s'intende per prodotti erboristici, evidenziando che non
possono vantare alcuna attività di cura delle malattie e non
possono derivare da piante geneticamente modificate.
L'articolo 3 attribuisce al Ministro della salute d'intesa
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su
proposta di una Commissione tecnico scientifica, la
predisposizione di una tabella comprendente le piante
utilizzabili per ottenere i prodotti erboristici.
L'articolo 4, "Sviluppo della coltivazione delle piante
officinali", è composto di due commi: nel primo si attribuisce
alle regioni, nel rispetto delle norme nazionali ed europee,
il compito di promuovere iniziative nell'ambito territoriale,
volte ad incentivare la coltivazione di piante officinali; nel
secondo comma si specifica che tale attività è libera e
assimilabile a qualunque attività agricola e quindi dove
essere condotta nel rispetto delle norme vigenti.
L'articolo 5 disciplina le modalità e i requisiti
necessari per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di
lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante,
nonché i titoli di studio che deve possedere il responsabile
del controllo qualità.
L'articolo 6 prevede che la preparazione è riservata a
coloro che posseggono determinati titoli di studio e specifica
i requisiti che devono avere i locali dove si svolge tale
attività.
L'articolo 7 prevede la procedura più snella riservata ai
titolari di autorizzazione alla produzione di specialità
medicinali e a quelli autorizzati alla produzione di prodotti
destinati ad un'alimentazione particolare rispettivamente ai
sensi dei decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, e 27
gennaio 1992, n. 111.
L'articolo 8 disciplina la vendita dei prodotti sfusi
determinando dettagliatamente le informazioni da riportare sui
contenitori.
L'articolo 9, in materia di etichettatura, dispone che i
prodotti erboristici confezionati riportino sulla confezione o
sulle etichette in lingua italiana, e per le provincie
autonome bilingue, le indicazioni previste all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la
dizione "prodotto erboristico" seguita dalla frase "perciò
senza attività terapeutica documentata" e le indicazioni
relative alla denominazione comune e al nome botanico della
pianta.
L'articolo 10 disciplina l'immissione in commercio, mentre
l'articolo 11 è composto di tre commi: nel primo comma si
evidenziano i titoli di studio da possedere per esercitare la
vendita al dettaglio; nel secondo comma viene attribuito ad un
decreto non regolamentare del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della
ricerca, l'indicazione delle classi di laurea e di laurea
specialistica equipollenti ai titoli di studio indicati nel
comma 1; nel terzo comma si prevede che i soggetti addetti
alla vendita forniscano tutte le informazioni utili al
consumatore.
L'articolo 12 "Vigilanza igienico sanitaria" attribuisce
il controllo igienico-sanitario sulle piante, loro parti e
prodotti al Ministero della salute, mentre quella sugli
esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio è affidata
alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano che
le esercitano mediante le ASL.
L'articolo 13 disciplina il controllo sui prodotti
erboristici importati da Stati extracomunitari e le modalità
per il rilascio dell'autorizzazione alla
commercializzazione.
L'articolo 14 detta le disposizioni da applicare per
pubblicizzare tali prodotti.
L'articolo 15 "Disposizioni transitorie" è composto da
cinque commi; nei primi quattro si cerca di salvaguardare
quegli operatori che pur non possedendo i requisiti richiesti
dal presente testo esercitano già tale professione, mentre nel
quinto comma si fissa a trentasei mesi la data di scadenza dei
prodotti erboristici preconfezionati.
L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione
tecnico scientifica con funzione consultive e di proposta nei
confronti del Ministro della salute, composta di quindici
membri esperti in materia. Il secondo comma del presente
articolo definisce dettagliatamente il ruolo di ciascun membro
e le modalità di designazione.
L'articolo 17 contempla, nell'ambito dei programmi di
ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche,
dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle
politiche agricole e forestali, progetti specifici per la
valorizzazione delle piante officinali.
L'articolo 18 assegna alle regioni il compito di
disciplinare la protezione della flora individuando le piante
officinali da proteggere, regolamentandone la raccolta.
L'articolo 19 stabilisce che è compito delle regioni
assicurare la corretta informazione sulle piante officinali e
sul loro impiego facendo progredire a livello locale la
cultura erboristica.
L'articolo 20 "Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano" indica che la presente legge
si applica alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto dei
relativi statuti.
L'articolo 21, infine, contiene le disposizioni
sanzionatorie e con l'articolo 22 si abroga la normativa
vigente.
MASSIDDA, Relatore.