XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 278 - 925 - 1005 - 1139 - 1851 - 2411 - 2330 - 2377 - 2457-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disciplina del settore erboristico.
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina:
a) le attività di coltivazione, lavorazione,
trasformazione, confezionamento e commercializzazione
all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro
parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura,
trovano motivo d'uso con la denominazione di "prodotto
erboristico";
b) la presentazione del prodotto erboristico al
fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che
la corretta conoscenza della destinazione d'uso;
c) i requisiti professionali dell'erborista e il
riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di
raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del
prodotto erboristico;
d) l'attività commerciale al dettaglio definita
come erboristeria.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente
legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti
e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico,
nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "prodotti erboristici", i prodotti a base
di piante o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati
destinati a favorire lo stato di benessere coadiuvando le
funzioni fisiologiche dell'organismo, per i quali, alla dose
utilizzata per i prodotti erboristici, non esiste
documentazione scientifica di attività terapeutica;
conseguentemente i prodotti erboristici non possono vantare
alcuna attività di cura delle malattie;
b) per "parti di piante", le sezioni definite
secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per "droga", la porzione di pianta fresca o
essiccata.
2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante
geneticamente modificate.
Art. 3.
(Tabella)
1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri
prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime
da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una
tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente
articolo.
2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della salute,
adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo
16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. La tabella di cui al comma 1 riporta la dose massima
per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le
singole piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate
come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 2. Le metodiche analitiche di controllo
si basano sulle farmacopee ufficiali degli Stati membri
dell'Unione europea.
4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una
volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione
di cui all'articolo 16.
5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici
inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata al
farmacista e all'erborista.
Art. 4.
(Sviluppo della coltivazione delle piante
officinali)
1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione
della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti
delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme nazionali
e dell'Unione europea, le regioni possono promuovere:
a) la costituzione, anche nell'ambito e con la
partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici
e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle
coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che
utilizzano metodi di coltura esenti dall'impiego di prodotti
chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di
fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento,
alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo,
alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della
biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e
ai controlli sulle medesime piante;
b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione
delle piante officinali adeguando gli interventi alle
peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani e
svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le
finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano
la concessione di contributi a favore di imprenditori
agricoli, singoli o associati, per:
1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la
coltivazione delle piante officinali, nonché di programmi per
la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei
prodotti;
2) la realizzazione e la gestione di centri per la
raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante
officinali e delle loro parti.
2. La coltivazione di piante officinali è libera nel
territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività
agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le buone pratiche di coltivazione introdotte
con il decreto del Ministro per le politiche agricole 19
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999. L'azienda
coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di
qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima
trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e
la distillazione, che si rendano necessarie per la
realizzazione di prodotti commerciabili all'ingrosso.
Art. 5.
(Autorizzazioni)
1. Le attività di lavorazione, trasformazione e
confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati,
delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella
tabella di cui all'articolo 3, finalizzate alla realizzazione
di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad
autorizzazione del Ministero della salute. A tali fini il
Ministro della salute individua, con proprio decreto, adottato
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
le modalità di presentazione della domanda per il rilascio
dell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro due mesi dalla data
di presentazione della domanda previa verifica della
sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti
tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e
successive modificazioni, e della presenza di un responsabile
del controllo di qualità che può prestare la propria attività
anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del
controllo di qualità certifica ciascuna delle fasi del
processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il
responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo
l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e
tecnica delle piante officinali;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì
indicate le classi di laurea e di laurea specialistica,
individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di
studio di cui al comma 2.
4. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono
comunicate al Ministero della salute.
Art. 6.
(Preparazione dei prodotti erboristici)
1. La preparazione dei prodotti erboristici è riservata a
coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore
all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e
tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì
indicate le classi di laurea e di laurea specialistica,
individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di
studio di cui al comma 1.
3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi inclusi
nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini
della loro vendita al pubblico, deve avvenire in appositi
laboratori separati, ancorché adiacenti, dai locali nei quali
si effettua la vendita al pubblico, dotati di idonei requisiti
igienico-sanitari ai sensi dell'articolo 12.
4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti
erboristici e derivati sfusi è soggetto ad autorizzazione,
rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per
territorio previa verifica della sussistenza delle condizioni
igienico-sanitarie.
Art. 7.
(Procedura semplificata)
1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di
specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, o
dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché di
materie prime per farmaci, che intendono lavorare, trasformare
o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della presente legge, sono tenuti a darne
comunicazione al Ministero della salute, non oltre il
sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio
dell'attività.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere
indicati:
a) il nome e il cognome o la ragione sociale e
l'indirizzo o la sede legale del titolare
dell'autorizzazione;
b) lo stabilimento di produzione;
c) la descrizione dei locali e delle
attrezzature;
d) la qualifica del responsabile del controllo di
qualità e la relativa dichiarazione di accettazione
dell'incarico.
3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono
comunicate al Ministero della salute.
Art. 8.
(Vendita dei prodotti erboristici)
1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come
prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono
essere composti e preparati in maniera estemporanea dal
farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle
loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi
nella tabella di cui all'articolo 3.
2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella
tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono
cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il
nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di
miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le
rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo
dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti
di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al
dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con
caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione comune ed il nome botanico
della pianta secondo la denominazione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte della pianta
contenuta;
b) la natura spontanea o coltivata della pianta,
il metodo ed il luogo di raccolta;
c) la data di raccolta e di confezionamento nonché
il luogo di confezionamento;
d) il numero di lotto;
e) il metodo di preparazione e l'eventuale
trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la
conservazione;
f) le modalità di conservazione, qualora sia
necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione
della natura del prodotto;
g) la data di scadenza;
h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base
alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti
pericolosi;
i) il nome e il cognome o la ragione sociale e
l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto;
l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere
altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;
m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e
le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai
bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.
Art. 9.
(Etichettatura)
1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla
confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con
caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), i),
specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte
dei bambini, e l), del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, la dizione "prodotto erboristico" seguita dalle
parole "perciò senza attività terapeutica documentata" e le
indicazioni relative alla denominazione comune, al nome
botanico della pianta secondo la denominazione botanica
internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e
dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come
indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a). La
denominazione comune e la dizione "prodotto erboristico" sulle
confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono
riportate anche in caratteri braille. Resta fermo
l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due
lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di
quantità presente riferite al peso e al volume. Le indicazioni
di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti
che compongono i prodotti erboristici preconfezionati
derivanti da miscele.
3. Le confezioni esterne dei prodotti erboristici immesse
sul mercato decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge devono recare un bollino di
riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da
parte del consumatore. Il bollino è definito con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato,
sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 10.
(Immissione in commercio)
1. I soggetti che intendono immettere in commercio
prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero
della salute, prima dell'immissione in commercio, le
etichette. Il Ministero della salute può richiedere ulteriori,
specifiche informazioni sulle indicazioni riportate
nell'etichetta, entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Decorso il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della documentazione, il prodotto può essere
immesso in commercio.
Art. 11.
(Commercio al dettaglio)
1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei
prodotti erboristici è soggetto alle disposizioni previste dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a
coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore
all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e
tecnologie farmaceutiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e
tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì
indicate le classi di laurea e di laurea specialistica,
individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di
studio di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire
informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e
ad esporre la relativa composizione.
Art. 12.
(Vigilanza igienico-sanitaria)
1. Al Ministero della salute spetta la vigilanza
igienico-sanitaria sulle piante, sulle loro parti e sui
prodotti di cui alla presente legge all'atto dell'importazione
dall'estero o dell'immissione in commercio sul territorio
nazionale, ferme restando le competenze attribuite ad altre
autorità dalle norme vigenti.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti erboristici
spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, che la esercitano mediante le aziende sanitarie
locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Importazione)
1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione
europea dei prodotti erboristici preconfezionati è soggetta ad
autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la
rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla
presente legge.
2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con
proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Art. 14.
(Pubblicità)
1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre
in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà
del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire
allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera a). Alla pubblicità dei
prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive
modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie)
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di
lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati,
delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della
produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono
proseguire le medesime attività, fatto salvo quanto previsto
nel comma 3, a condizione che entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge presentino al Ministero
della salute la domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 5.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di
lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11
o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti,
dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore
lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti
autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso
del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6
gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze
biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie
ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini
speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di
farmacia, possono continuare a svolgere le medesime
attività.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, senza essere in possesso del diploma di
erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro
dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della
presente legge o le attività di lavorazione delle piante,
delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe,
propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la
cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio,
possono continuare a svolgere le medesime attività a
condizione che superino un apposito esame di idoneità, che può
essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento,
organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento
dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il
Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere
superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di
tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla
organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte
mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità
definite con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di cui al presente comma,
dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui
all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui
all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non
esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono
ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio
alla data di entrata in vigore della presente legge possono
essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a
decorrere dalla medesima data.
Art. 16.
(Commissione tecnico-scientifica)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della salute con proprio
decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e
forestali e delle attività produttive, nomina una Commissione
tecnico-scientifica composta da quindici membri.
2. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto
superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto
da lui delegato ed è composta da:
a) quattro membri con funzioni consultive in
relazione all'inserimento nella tabella di cui all'articolo 3
delle piante, delle loro parti e dei prodotti indicati
nell'articolo 2, comma 1. Tali membri, esperti nelle
discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche
delle piante officinali ed alla loro commercializzazione, sono
designati, due dal Ministro della salute, uno dal Ministro
delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro delle
attività produttive;
b) tre membri esperti nelle stesse discipline di
cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà
universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea
primaria in tecniche erboristiche;
c) sette membri designati:
1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
2) uno dai produttori erboristici;
3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi
che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei
prodotti erboristici;
4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei
titolari di farmacia;
5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;
6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani.
3. I componenti della Commissione durano in carica due
anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi
successivi. L'istituzione ed il funzionamento della
Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato.
Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o
emolumenti di qualsiasi natura.
4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta
nei confronti del
Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 2.
Art. 17.
(Ricerca finalizzata)
1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di
sanità e del Ministero delle politiche agricole e forestali,
nei limiti delle risorse ad essi attribuite in base alla
normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti
allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e
delle relative tecniche di coltivazione e di
trasformazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli
obiettivi previsti al comma 1 e da esse finanziati.
Art. 18.
(Tutela della flora)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni disciplinano la protezione della
flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera
raccolta delle piante officinali spontanee per scopi
personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e
di cui regolamentare la raccolta.
Art. 19.
(Promozione della cultura erboristica)
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili e dei
rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono
promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e
le scuole, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili
in farmacia e in erboristeria, assicurando la corretta
informazione e la educazione sanitaria sul loro impiego, anche
con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla
protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale
quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.
Art. 20.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. La presente legge si applica alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei
limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
Art. 21.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, svolge attività di
lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante,
delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri
prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici
preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della
salute o senza comunicare al Ministero della salute le
modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500
euro a 62.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per
vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle
confezioni le indicazioni elencate nell'articolo 8 o che non
rispettano le norme in materia di etichettatura di cui
all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.050 euro a 5.200 euro, con il sequestro e con
la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto
chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7
e 10.
3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio
dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei
diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge,
è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 26.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in
violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei
prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle
caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 105.000
euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto.
Art. 22.
(Abrogazioni)
1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento di cui
al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive
modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la
legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e successive modificazioni, e
gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724,
sono abrogati.
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta
Ufficiale.