XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 278 - 925 - 1005 - 1139 - 1851 - 2411 - 2330 - 2377 - 2457-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C.
278 ed abbinate recante la disciplina del settore
erboristico,
ribadito quanto osservato in premessa nel parere
espresso in data 10 ottobre 2002,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunitą di riformulare
l'articolo 9 in materia di etichettatura dei prodotti
erboristici, formulando le disposizioni da esso recate sotto
forma di principi fondamentali, incidendo lo stesso su materia
riservata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato
e le regioni.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il progetto di legge in oggetto,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attivitą produttive, commercio e turismo)
La X Commissione attivitą produttive, commercio e
turismo,
esaminato l'ulteriore nuovo testo dei progetti di legge
C. 278 e abb., recante disciplina del settore erboristico;
richiamato il parere espresso dalla Commissione in data
24 luglio 2002 sul nuovo testo dei predetti progetti di
legge;
rilevato che la disposizione dell'articolo 11, che detta
disposizioni in materia di commercio al dettaglio, potrebbe
porre limiti eccessivi alla commercializzazione dei prodotti
erboristici in quanto riserva l'esercizio di tale attivitą ai
soggetti in possesso di determinati titoli di studio,
espressamente individuati;
considerato che l'articolo 15, che detta disposizioni
transitorie per salvaguardare coloro che svolgono l'attivitą
di trasformazione delle piante e di preparazione e
commercializzazione dei prodotti erboristici sulla base delle
normative vigenti, presenta profili che potrebbero ingenerare
problemi applicativi;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in relazione alle disposizioni recate
dall'articolo 11, valuti la Commissione di merito la
possibilitą di prevedere che il possesso dei titoli di studio
richiamati in premessa non sia necessario per il commercio al
dettaglio dei prodotti erboristici preconfezionati ed
etichettati dal produttore;
b) all'articolo 15, comma 1, in considerazione del
fatto che la Commissione di merito ha ritenuto di mantenere,
per coloro che intendono continuare l'attivitą di
trasformazione e di lavorazione delle piante e dei loro
derivati ai fini della produzione di prodotti erboristici
preconfezionati, l'obbligo di presentare apposita richiesta di
autorizzazione, appare opportuno precisare quali requisiti
debbano sussistere ai fini del rilascio dell'autorizzazione
medesima da parte del Ministero della salute, ferma restando
l'esigenza di richiamare espressamente le disposizioni che
troveranno applicazione a regime;
c) all'articolo 16, il riferimento al "Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" dovrebbe
essere sostituito con quello, aggiornato, al Ministro delle
attivitą produttive.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 15, comma 1, le parole: "per un periodo non
superiore a trentasei mesi" siano sostituite con le seguenti:
"fatto salvo quanto previsto nel comma 3"; al comma 2, siano
soppresse le parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 4
del presente articolo"; al comma 3, dopo le parole: "al
termine di un corso di aggiornamento," siano inserite le
seguenti: "organizzato secondo modalitą compatibili con lo
svolgimento dell'attivitą lavorativa e".
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 278
e abb., recante "Disciplina del settore erboristico",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 2, le parole "e l'imballo" siano
sostituite dalle seguenti ", l'imballo e la distillazione";
sia coinvolto il Ministero delle politiche agricole e
forestali nel provvedimento previsto dall'articolo 9, comma 3
relativo alla definizione delle caratteristiche del bollino di
riconoscimento;
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 15, comma 5, valuti la Commissione di
merito l'opportunitą di ridurre da 36 a 24 mesi il periodo nel
quale possono essere venduti i prodotti erboristici
preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore
della presente legge;
all'articolo 19, valuti la Commissione di merito
l'opportunitą di coinvolgere anche le associazioni
professionali agricole nelle attivitą di promozione della
cultura erboristica.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge recante disciplina del settore erboristico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE