XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 278 - 925 - 1005 - 1139 - 1851 - 2411 - 2330 - 2377 - 2457-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 278 ed abbinate recante la disciplina del settore erboristico,

            ribadito quanto osservato in premessa nel parere espresso in data 10 ottobre 2002,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunitą di riformulare l'articolo 9 in materia di etichettatura dei prodotti erboristici, formulando le disposizioni da esso recate sotto forma di principi fondamentali, incidendo lo stesso su materia riservata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

            esaminato il progetto di legge in oggetto,

            esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivitą produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione attivitą produttive, commercio e turismo,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo dei progetti di legge C. 278 e abb., recante disciplina del settore erboristico;

            richiamato il parere espresso dalla Commissione in data 24 luglio 2002 sul nuovo testo dei predetti progetti di legge;

            rilevato che la disposizione dell'articolo 11, che detta disposizioni in materia di commercio al dettaglio, potrebbe porre limiti eccessivi alla commercializzazione dei prodotti erboristici in quanto riserva l'esercizio di tale attivitą ai soggetti in possesso di determinati titoli di studio, espressamente individuati;

            considerato che l'articolo 15, che detta disposizioni transitorie per salvaguardare coloro che svolgono l'attivitą di trasformazione delle piante e di preparazione e commercializzazione dei prodotti erboristici sulla base delle normative vigenti, presenta profili che potrebbero ingenerare problemi applicativi;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 11, valuti la Commissione di merito la possibilitą di prevedere che il possesso dei titoli di studio richiamati in premessa non sia necessario per il commercio al dettaglio dei prodotti erboristici preconfezionati ed etichettati dal produttore;

            b) all'articolo 15, comma 1, in considerazione del fatto che la Commissione di merito ha ritenuto di mantenere, per coloro che intendono continuare l'attivitą di trasformazione e di lavorazione delle piante e dei loro derivati ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati, l'obbligo di presentare apposita richiesta di autorizzazione, appare opportuno precisare quali requisiti debbano sussistere ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima da parte del Ministero della salute, ferma restando l'esigenza di richiamare espressamente le disposizioni che troveranno applicazione a regime;

            c) all'articolo 16, il riferimento al "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" dovrebbe essere sostituito con quello, aggiornato, al Ministro delle attivitą produttive.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 15, comma 1, le parole: "per un periodo non superiore a trentasei mesi" siano sostituite con le seguenti: "fatto salvo quanto previsto nel comma 3"; al comma 2, siano soppresse le parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo"; al comma 3, dopo le parole: "al termine di un corso di aggiornamento," siano inserite le seguenti: "organizzato secondo modalitą compatibili con lo svolgimento dell'attivitą lavorativa e".
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 278 e abb., recante "Disciplina del settore erboristico",

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

                all'articolo 4, comma 2, le parole "e l'imballo" siano sostituite dalle seguenti ", l'imballo e la distillazione";

                sia coinvolto il Ministero delle politiche agricole e forestali nel provvedimento previsto dall'articolo 9, comma 3 relativo alla definizione delle caratteristiche del bollino di riconoscimento;
e con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 15, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di ridurre da 36 a 24 mesi il periodo nel quale possono essere venduti i prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge;

            all'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di coinvolgere anche le associazioni professionali agricole nelle attivitą di promozione della cultura erboristica.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recante disciplina del settore erboristico,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE




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