XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 172 - 690 - 891 - 1783 - 2003 - 2020-A
Onorevoli Colleghi! - Oggi l'Italia si trova al penultimo
posto a livello europeo per tasso di natalità. Dopo il baby
boom degli anni 50 e 60 la percentuale dei nuovi nati si è
andata via via assottigliando toccando i minimi storici e
attestandosi ora a 1,25 figli per coppia.
Anche quest'anno, come avviene ormai da 10 anni, il saldo
naturale della popolazione risulta negativo. Anche se, su base
regionale, il "bilancio demografico nazionale 2002" dell'Istat
registra incrementi positivi della natalità in Lombardia,
Trentino Alto Adige, Veneto e Lazio, ed anzi è proprio la
Lombardia a rappresentare l'eccezione a livello nazionale con
l'unico saldo naturale positivo.
Senza l'articolazione di interventi normativi a sostegno
della famiglia, ed in particolare delle giovani coppie che si
trovano nella fase procreativa, ci troveremo con una
situazione demografica squilibrata in modo sempre più
accentuato rispetto alla fascia anziana della popolazione con
un decremento esponenziale dei minori che dagli attuali 8
milioni di minori da 0 a 14 anni, nel 2050 potrebbero
scendere, con l'attuale trend, a 5 milioni. Nell'ambito
degli interventi riconosciuti come prioritari e inderogabili
vi è senza dubbio quello in materia di servizi socio-educativi
per la prima infanzia. Questo poiché la possibilità di trovare
una risposta concreta in materia che si contraddistingua
secondo i criteri di diversificazione, flessibilità e
capillarizzazione sul territorio accompagnata da qualità
dell'accoglienza e dei contenuti educativi e pedagogici,
rappresenta un fattore strategico per il futuro e la crescita
delle famiglie. Va infatti sottolineato che i mutamenti
sopravvenuti a livello sociale negli ultimi decenni hanno
visto una radicale evoluzione dei modelli familiari, dalla
famiglia allargata a quella mononucleare.
La condizione femminile è inoltre profondamente mutata
rispetto all'epoca in cui veniva approvata la legge
attualmente vigente, da cui ci separano 32 anni.
Oltre un trentennio che ha visto le donne entrare in
misura cospicua nel mondo del lavoro e con un trend in
continuo aumento, nonché addirittura una presenza
preponderante di iscritte all'università e quindi con un
livello di accesso assai diffuso ai più alti gradi di
istruzione. A partire dai primi anni 70 e sino al gennaio 2001
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
disciplinato con numerosi provvedimenti la materia degli asili
nido, in assenza di un quadro normativo nazionale di
riferimento che recepisse appieno l'evoluzione sociale e le
esperienze innovative che si andavano via via sviluppando sul
territorio.
Da ultimo è intervenuta in maniera dirompente la legge
finanziaria 2002 costituendo, con il suo articolo 70, un fondo
per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo 24 anni
di assenza di un finanziamento finalizzato e con 300 milioni
di euro per i primi 3 anni; risorse che sono già state
ripartite per le prime due tranche alle regioni e vanno
ad integrare finanziariamente e a rivitalizzare le
progettualità regionali e degli enti locali in materia.
Il carattere profondamente innovativo delle nuove norme
che andremo ad approvare è quello di un radicale mutamento di
mentalità e di approccio all'organizzazione dei servizi per i
bambini da 3 a 36 mesi d'età. Il provvedimento concepisce e
istituzionalizza per la prima volta l'idea di un sistema
articolato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Sistema cui concorrono il pubblico, il privato sociale ed il
privato, con l'obiettivo di creare sul territorio un'offerta
flessibile e differenziata di qualità. Un particolare rilievo
assume nel provvedimento la centralità della famiglia, anche
attraverso le sue formazioni associative, poiché sempre più
ampio deve essere il suo protagonismo, la capacità di
espressione della sua libertà di scelta educativa e le forme
di partecipazione che può mettere in atto, anche nelle scelte
gestionali e nella verifica della qualità dei servizi.
In accordo, inoltre, con l'articolo 117 comma 1, lettera
m), nel testo, della Costituzione, ampio spazio assume,
nel testo, l'accordo tra Stato, regioni ed enti locali in
materia di regolamentazione delle tipologie dei servizi. Il
provvedimento si propone, infatti, come cornice normativa di
riferimento che permetta al meglio lo sviluppo dei servizi sul
territorio costituendo uno strumento di completamento a quanto
già statuito dalle leggi finanziarie del 2002 e 2003, che
disponevano le risorse economiche ed alcune direttrici di
intervento con particolare riferimento ai micro-asili e ai
nidi nei luoghi di lavoro.
Il nostro obiettivo è, pertanto, quello di coniugare
l'obiettivo prioritario della centralità dei bambini e dei
loro bisogni con le esigenze delle famiglie nella prospettiva
della qualità e di un sistema che, anche attraverso la ricerca
scientifica, adegui il nostro Paese ai migliori esempi
europei, ampliando in maniera cospicua l'offerta e venendo
incontro alle esigenze concrete delle famiglie.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
I progetti di legge in esame disciplinano la materia dei
servizi per la prima infanzia e sono finalizzati al
potenziamento e alla riqualificazione delle strutture
esistenti, garantendo standard omogenei e più elevati
dal punto di vista qualitativo su tutto il territorio
nazionale.
Per quanto riguarda la normativa vigente in materia, si
ricorda che l'asilo nido è sorto in Italia come servizio
pubblico per la fascia di età fino a tre anni con la legge 6
dicembre 1971, n. 1044, che ha definito l'assistenza negli
asili nido come un servizio sociale di interesse pubblico e ha
affidato alle regioni, con proprie leggi, il compito di
fissare i criteri generali per la costruzione, la gestione e
il controllo degli asili nido, in modo da garantire la
rispondenza alle esigenze della famiglia, sotto i due profili
della localizzazione e del funzionamento; la partecipazione
alla gestione delle famiglie e delle rappresentanze delle
formazioni sociali organizzate nel territorio; dotazioni di
personale qualificato sufficienti ed idonee a garantire
l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
requisiti tecnici, edilizi e organizzativi che garantiscano al
bambino uno sviluppo armonico.
E' quindi intervenuta la legge 29 novembre 1977, n. 891,
"Norme per il finanziamento del piano degli asili nido e
modifica della legge istitutiva n. 1044/1971", che ha
istituito un "Fondo integrativo per gli asili nido" a favore
delle regioni, alimentato dai contributi di cui alla legge n.
1044/71 e da un contributo di 20 miliardi di lire a carico
dello Stato, al fine di completare il piano di costruzione
degli asili nido. Fa capo al Ministro della sanità provvedere
annualmente alla ripartizione del fondo in base al fabbisogno
e all'effettivo stato di attuazione del piano, mentre le
regioni stabiliscono annualmente l'entità dei contributi ai
comuni sia per la costruzione, impianto e arredamento degli
asili nido previsti dal precedente piano quinquennale, che per
la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili
nido stessi.
Più di recente, è intervenuto il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, emanato in attuazione della
legge quadro n. 328 del 2000, che ha disciplinato il nuovo
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Il
Piano prevede espressamente l'assegnazione di una quota delle
c.d. "risorse indistinte" del Fondo nazionale per le politiche
sociali per il potenziamento dei servizi per la prima
infanzia, attraverso la qualificazione dei nidi d'infanzia e
dei servizi integrativi; tra cui spazi di gioco di libero
accesso per bambini da 0 a 3 anni con la presenza di genitori,
nonni e altri parenti, nonché di operatori di supporto alle
funzioni genitoriali.
Va, infine, ricordata, come già accennato, la normativa
regionale, in base alla quale, a partire dal 1972, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
disciplinato con numerosi provvedimenti (leggi, regolamenti,
delibere del Consiglio) la materia degli asili nido.
Occorre, da ultimo, segnalare che l'approvazione del testo
in esame comporta l'abrogazione delle citate leggi n. 1044 del
1971 e n. 891 del 1977.
2. Istruttoria legislativa svolta.
2.1 Audizioni informali.
Al fine di approfondire le tematiche oggetto delle
proposte di legge in discussione la Commissione affari sociali
ha istituito un Comitato ristretto, nel cui ambito svolgere
alcune audizioni informali, nonché elaborare un testo
unificato. In tale sede sono stati pertanto auditi
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI, della
Confederazione delle province e dei comuni del Nord (CONORD),
della Lega delle autonomie locali, del Forum del terzo
settore, del Forum delle famiglie, del Centro nazionale di
documentazione e analisi per la prima infanzia e l'adolescenza
ed, infine, rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, che hanno
fornito al Comitato chiarimenti in ordine ai vari aspetti
riguardanti i servizi socio-educativi per la prima
infanzia.
2.2. Pareri espressi dalle Commissioni.
Sul testo quale risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione in sede referente sono stati richiesti i
pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, XI e della
Commissione per le questioni regionali.
La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere
favorevole con una osservazione, che è stata recepita nel
testo.
La Commissione Giustizia e la Commissione Ambiente hanno
espresso nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.
La Commissione Finanze e la Commissione Cultura hanno
espresso parere favorevole.
La Commissione Lavoro parere favorevole con una
condizione, puntualmente recepita nel testo.
Per quanto riguarda la V Commissione bilancio, in data 13
febbraio 2003, è stato deliberato di richiedere la relazione
tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
3, della legge n. 468 del 1978.
L'esame in sede referente è stato pertanto sospeso in
attesa del parere della Commissione bilancio. Tuttavia, non
pervenendo alla V Commissione la relazione tecnica richiesta
ed essendo il provvedimento stato iscritto nel calendario dei
lavori dell'Assemblea per il mese di novembre, la XII
Commissione ha ritenuto necessario riprendere l'esame in sede
referente al fine di approvare alcuni emendamenti relativi
alle parti del testo attinenti agli aspetti finanziari.
Il nuovo testo risultante dagli ulteriori emendamenti è
stato quindi trasmesso alle Commissioni I e V. La I
Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V
Commissione lo darà direttamente all'Assemblea.
3. Illustrazione dell'articolato.
Il testo licenziato dalla Commissione, che si compone di
dieci articoli, nel dettare una disciplina organica della
materia, chiarisce, innanzitutto, i principi generali che
regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia,
considerandoli quali servizi di interesse pubblico destinati
ai bambini dai tre ai trentasei mesi e alle loro famiglie.
Tali strutture hanno lo scopo di favorire la crescita
armoniosa dei bambini, di prevenire e rimuovere le condizioni
di svantaggio, valorizzare la cultura della solidarietà ed
affiancare le famiglie nei loro compiti educativi favorendo,
altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del
lavoro.
Si evidenzia, inoltre, che i servizi per la prima infanzia
sono forniti, nel rispetto della libertà di scelta delle
famiglie, dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale
e dai privati.
L'articolo 2, intitolato "Sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia", è composto di due
commi: nel primo si specificano i vari servizi che concorrono
a formare il sistema territoriale, cioè gli asili nido, i
servizi integrativi e quelli innovativi che insieme, in modo
flessibile e differenziato, devono rispondere in maniera
adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie; nel
secondo comma si evidenziano i principi generali che regolano
tale sistema, tra cui l'attiva partecipazione dei genitori
nella definizione degli obiettivi educativi e delle scelte
organizzative, il diritto all'inserimento dei bambini
disabili, che poi all'articolo 6, comma 1, lettera h) è
sviluppato nel senso di una particolare attenzione alle loro
esigenze, il sostegno alle famiglie composte di un unico
genitore e la compartecipazione economica dei genitori, in
rapporto al reddito, al costo di gestione dei servizi.
L'articolo 3, relativo agli asili nido, delinea le
caratteristiche socio-educative del servizio di asilo nido ed
evidenzia in particolare il grado di flessibilità del servizio
in rapporto ai bisogni dei piccoli utenti e delle loro
famiglie.
L'articolo 4, relativo ai servizi integrativi, indica
nelle regioni e nei comuni i soggeti atti a promuovere i
servizi integrativi agli asili nido, diversificati tra loro
sia per offerte educative che per modalità strutturali e di
frequenza, finalizzati a consentire la frequenza diversificata
nell'intera giornata attraverso l'utilizzo delle strutture
degli asili nido o di appositi spazi; agevolare la creazione
di nidi integrati presso la scuola materna; favorire forme di
continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola
dell'infanzia. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le
istituzioni scolastiche.
L'articolo 5, riguardante i servizi innovativi, è composto
di due commi: il primo comma attribuisce alle regioni e ai
comuni il compito di favorire l'attivazione di servizi
innovativi quali micro nidi e asili nido nei luoghi di lavoro,
nidi familiari o di caseggiato, destinati ad accogliere
bambini residenti rispettivamente in uno o più complessi
abitativi limitrofi; il secondo comma prevede l'istituzione di
micro nidi o asili nido aziendali presso le amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici.
L'articolo 6 contempla un accordo tra Stato, regioni ed
enti locali, nell'ambito della Conferenza unificata
Stato-regioni-città di strumenti unitari di rilevazione delle
esigenze in materia, criteri generali e modalità organizzative
e strutturali che possano garantire standard omogenei su
tutto il territorio nazionale.
L'articolo 7, al fine di promuovere la ricerca scientifica
in materia di servizi per la prima infanzia, prevede
l'istituzione di una Commissione tecnico scientifica, con
funzioni di studio e di proposta, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e composta da cinque esperti
in materia, di cui uno esperto in psico-pedagogia
dell'handicap, nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'articolo
7, nel testo licenziato dalla Commissione, tiene conto della
condizione apposta nel parere della Commissione lavoro.
L'articolo 8, novellando la legge n. 451 del 1997
istitutiva della Commissione bicamerale per l'infanzia,
attribuisce ad essa funzioni di monitoraggio sull'attuazione
delle normative in materia di servizi per la prima infanzia.
Inoltre, introducendo una novella anche alla legge n. 285 del
1997 recante disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, stabilisce che
nella relazione da inviare al Parlamento entro il 30 settembre
di ogni anno da parte del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sullo stato di attuazione della legge
medesima - prevista dall'articolo 10 della stessa legge -,
siano specificamente analizzati gli interventi realizzati con
riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima
infanzia.
L'articolo 9 definisce gli oneri finanziari previsti e con
l'articolo 10 si abroga la normativa vigente.
Francesca MARTINI, Relatore