XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 172 - 690 - 891 - 1783 - 2003 - 2020-A
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C.
172 ed abbinate recante nuove norme in materia di servizi
socio-educativi per la prima infanzia,
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento
appaiono finalizzate a garantire l'attuazione dei diritti di
cui agli articolo 29, 30 e 31 della Costituzione e che quindi
appaiono incidere sulla materia "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione riserva alla potestą legislativa
esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimitą costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) all'articolo 6, valuti la Commissione di
merito l'opportunitą di specificare che l'accordo tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali teso a favorire lo
sviluppo dei servizi socio-educativi deve avere come finalitą
quelle di garantire i livelli essenziali di tali servizi su
tutto il territorio nazionale attraverso la collocazione del
contenuto della lettera c) tra le finalitą generali
enunciate nell'alinea del medesimo articolo.
(Parere espresso il 5 febbraio 2003)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di
legge A.C. 172 ed abbinate recante nuove norme in materia di
servizi socio-educativi per la prima infanzia;
ricordato il parere espresso in data 5 febbraio 2003, e
preso atto che la Commissione di merito ha recepito
l'osservazione in esso contenuta;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimitą costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
(Parere espresso il 5 novembre 2003)
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo in oggetto,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo dei progetti di legge n. 172
ed abbinati, recante "Nuove norme in materia di servizi
socio-educativi per la prima infanzia", come modificato dagli
emendamenti approvati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 172
e abbinate, recante "Nuove norme in materia di servizi
socio-educativi per la prima infanzia", come risultante dagli
emendamenti approvati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172
e abbinate, "Nuove norme in materia dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia",
rilevato che il contenuto del provvedimento reca
disposizioni che non investono profili di specifica competenza
della stessa Commissione,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172
ed abbinate in materia di servizi socio-integrativi per la
prima infanzia,
apprezzata la valenza sociale del provvedimento anche
per favorire la conciliazione tra esigenze di lavoro,
educative e di cura dei figli,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 7 sia stabilita la durata massima
dell'incarico degli esperti, eventualmente rinnovabile.