XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 172 - 690 - 891 - 1783 - 2003 - 2020-A




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 172 ed abbinate recante nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia,

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono finalizzate a garantire l'attuazione dei diritti di cui agli articolo 29, 30 e 31 della Costituzione e che quindi appaiono incidere sulla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla potestą legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

                a) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di specificare che l'accordo tra lo Stato, le regioni e gli enti locali teso a favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi deve avere come finalitą quelle di garantire i livelli essenziali di tali servizi su tutto il territorio nazionale attraverso la collocazione del contenuto della lettera c) tra le finalitą generali enunciate nell'alinea del medesimo articolo.

(Parere espresso il 5 febbraio 2003)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge A.C. 172 ed abbinate recante nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

              ricordato il parere espresso in data 5 febbraio 2003, e preso atto che la Commissione di merito ha recepito l'osservazione in esso contenuta;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimitą costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

(Parere espresso il 5 novembre 2003)



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il testo in oggetto,

              esprime

NULLA OSTA

              
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione finanze,

              esaminato il nuovo testo dei progetti di legge n. 172 ed abbinati, recante "Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia", come modificato dagli emendamenti approvati,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 172 e abbinate, recante "Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia", come risultante dagli emendamenti approvati,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172 e abbinate, "Nuove norme in materia dei servizi socio-educativi per la prima infanzia",

              rilevato che il contenuto del provvedimento reca disposizioni che non investono profili di specifica competenza della stessa Commissione,

              esprime

NULLA OSTA

              
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


              La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 172 ed abbinate in materia di servizi socio-integrativi per la prima infanzia,

              apprezzata la valenza sociale del provvedimento anche per favorire la conciliazione tra esigenze di lavoro, educative e di cura dei figli,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              all'articolo 7 sia stabilita la durata massima dell'incarico degli esperti, eventualmente rinnovabile.




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