XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 172 - 690 - 891 - 1783 - 2003 - 2020-A




TESTO
unificato della Commissione


Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia.


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31 e 117, primo comma, lettera m), della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi generali che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini in età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie. Tali servizi, volti a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
        2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
        3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia prevengono e rimuovono le condizioni di svantaggio e di discriminazione e valorizzano la cultura della solidarietà.
        4. La presente legge sostiene, altresì, l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di pari opportunità.


Art. 2.

(Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia).

        1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi. Tale sistema è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
        2. I principi generali che regolano il sistema sono i seguenti:

            a) partecipazione attiva dei genitori alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza e della qualità dei servizi stessi;

            b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra enti locali e soggetti gestori pubblici e privati;

            c) continuità con la scuola dell'infanzia e collaborazione con i servizi socio-sanitari;

            d) diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

            e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;

            f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi in rapporto al reddito, prevedendo l'esonero dal pagamento per particolari situazioni di disagio sociale ed economico.


Art. 3.

(Asili nido).

        1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.
        2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali possono essere previste modalità di funzionamento dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità di iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici.


Art. 4.

(Servizi integrativi).

        1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.
        2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:

            a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

            b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

            c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

        3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.


Art. 5.

(Servizi innovativi).

        1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:

            a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;
            b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo;

            c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

            d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

        2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione provvedono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad istituire le strutture di cui al comma 1, lettere a) e b).


Art. 6.

(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).

        1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, concordano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

            a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

            b) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

            c) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi la funzione di vigilanza;

            d) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

            e) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;

            f) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

            g) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

            h) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;

            i) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori di infanzia;

            l) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli educatori di infanzia.


Art. 7.

(Promozione della ricerca scientifica).

        1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione permanente con compiti di studio e di proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La Commissione è composta da cinque esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'handicap in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
        3. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.


Art. 8.

(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia
di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia".

        2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia".
        3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia".


Art. 9.

(Oneri finanziari).

        1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei limiti delle proprie risorse di bilancio nonché delle risorse stanziate dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cui ripartizione è effettuata con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.
        2. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.


Art. 10.

(Abrogazioni).

        1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.



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