XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 172 - 690 - 891 - 1783 - 2003 - 2020-A
TESTO
unificato della Commissione
Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia.
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30,
31 e 117, primo comma, lettera m), della Costituzione e
con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, detta i principi generali
che regolano i servizi socio-educativi per la prima infanzia
quali servizi di interesse pubblico destinati ai bambini in
età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro
famiglie. Tali servizi, volti a favorire il benessere e la
crescita armoniosa dei bambini e ad affiancare le famiglie nei
loro compiti educativi, costituiscono funzioni essenziali
dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà
di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la
prima infanzia sono forniti dalle pubbliche amministrazioni,
dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro
autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni
sociali.
3. I servizi socio-educativi per la prima infanzia
prevengono e rimuovono le condizioni di svantaggio e di
discriminazione e valorizzano la cultura della solidarietà.
4. La presente legge sostiene, altresì, l'accesso e la
permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la
conciliazione tra esigenze lavorative, educative, di cura e di
pari opportunità.
Art. 2.
(Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia).
1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per
la prima infanzia concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi e i servizi innovativi. Tale sistema è organizzato
in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e
differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle
esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in
considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive
del territorio.
2. I principi generali che regolano il sistema sono i
seguenti:
a) partecipazione attiva dei genitori alla
definizione degli obiettivi educativi e delle scelte
organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza e
della qualità dei servizi stessi;
b) integrazione tra le diverse tipologie di
servizi e collaborazione tra enti locali e soggetti gestori
pubblici e privati;
c) continuità con la scuola dell'infanzia e
collaborazione con i servizi socio-sanitari;
d) diritto all'inserimento dei bambini disabili,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;
e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;
f) compartecipazione economica delle famiglie al
costo di gestione dei servizi in rapporto al reddito,
prevedendo l'esonero dal pagamento per particolari situazioni
di disagio sociale ed economico.
Art. 3.
(Asili nido).
1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i
bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre
un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di
socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive,
relazionali, cognitive e ludiche del bambino.
2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte
educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze
locali possono essere previste modalità di funzionamento
dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità
di iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici.
Art. 4.
(Servizi integrativi).
1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata,
promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili
nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini
e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano
sociale ed educativo.
2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto
dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:
a) a consentire la frequenza diversificata
nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di
appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati
presso le scuole dell'infanzia;
c) a favorire forme di continuità educativa tra
l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la
realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e
c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni
scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.
Art. 5.
(Servizi innovativi).
1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata,
favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:
a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro,
improntati a criteri di particolare flessibilità
organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali
dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;
b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o
nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e
all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei
residenti nel territorio limitrofo;
c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in
forma singola o associata, presso il proprio domicilio o
presso quello di educatori appositamente reclutati;
d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie,
in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di
bambini residenti in uno o più complessi abitativi
limitrofi.
2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nell'ambito del proprio ordinamento e della propria
organizzazione provvedono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, ad istituire le strutture di cui al
comma 1, lettere a) e b).
Art. 6.
(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i
livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la
definizione di standard qualitativi e organizzativi
omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 9, comma 1, concordano in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281:
a) gli strumenti unitari di rilevazione delle
esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima
infanzia;
b) i criteri generali per la realizzazione e lo
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla
base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei
servizi, li accreditano ed esercitano su di essi la funzione
di vigilanza;
d) gli obiettivi generali di ciascun progetto
pedagogico differenziato per tipologia di servizio;
e) le modalità di collaborazione attiva tra le
famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità
pedagogica del percorso di crescita dei bambini;
f) i livelli di prevenzione e di tutela
igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni
singolo servizio;
g) i programmi di corretta alimentazione che
devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo
servizio;
h) le modalità organizzative e strutturali, con
particolare riferimento alla dotazione di personale
aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed
adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;
i) i profili professionali e i titoli di studio
degli educatori di infanzia;
l) i criteri per la riqualificazione e
l'aggiornamento degli educatori di infanzia.
Art. 7.
(Promozione della ricerca scientifica).
1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di
servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali una Commissione permanente con compiti di studio e di
proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con
decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La Commissione è composta da cinque esperti in materia
di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia
dell'handicap in età evolutiva, nominati con decreto dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti
della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è
rinnovabile una sola volta.
3. Ai componenti della Commissione non spettano
retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
Art. 8.
(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia
di servizi socio-educativi per la prima infanzia).
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La Commissione svolge altresì attività di
monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di
servizi socio-educativi per la prima infanzia".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.
285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella
relazione devono essere specificamente analizzati gli
interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi
socio-educativi per la prima infanzia".
3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il
30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella
relazione devono essere specificamente analizzati gli
interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi
socio-educativi per la prima infanzia".
Art. 9.
(Oneri finanziari).
1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in
materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei
limiti delle proprie risorse di bilancio nonché delle risorse
stanziate dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cui ripartizione è
effettuata con le modalità di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
2. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento
delle opere relative alla realizzazione dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia.
Art. 10.
(Abrogazioni).
1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive
modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono
abrogate.