XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 388 - 2773-A




PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminata la proposta di legge C. 388,

              rilevato che essa è stata presentata in una data anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e che pertanto è stata redatta in riferimento ad un assetto delle competenze tra Stato e regioni profondamente diverso da quello attuale;

              rilevato che essa appare volta ad integrare e specificare la disciplina dettata dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000), al fine di definire l'apporto a tale sistema degli oratori parrocchiali, soggetti non espressamente menzionati dall'articolo 1, comma 4, della predetta legge, e che pertanto le disposizioni dettate dall'articolo 1 possono essere interpretate come chiarificatrici di un disposto normativo vigente;

              tenuto conto che le disposizioni recate dalla proposta di legge mirano a riconoscere e valorizzare la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori parrocchiali nell'ambito delle diverse comunità territoriali, disciplinando a tal fine le modalità per la definizione dei protocolli di intesa con le diocesi, nonché le forme di collaborazione dei rappresentanti delle diocesi all'elaborazione dei piani regionali in materia;

              ritenuto che tale disciplina non appare riconducibile al disposto dell'articolo 117, secondo comma, lett. c), della Costituzione, che include la normativa in materia di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose tra quelle rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, in quanto tale competenza legislativa statale appare funzionalmente connessa alla realizzazione del dettato dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (rispettivamente revisione dei Patti Lateranensi, per quanto attiene ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, e conclusione di intese, per quanto attiene ai rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose);

              ritenuto che le disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4 e 5, che prevedono che le regioni debbano impegnarsi a stipulare protocolli d'intesa con le diocesi per la realizzazione di programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori (articolo 3) e approvare un piano regionale per la programmazione delle attività sociali da affidare agli oratori (articolo 4), prevedendo l'erogazione agli oratori di contributi finanziari (articolo 5), incidono su materie, quali l'assistenza sociale e la formazione professionale, che in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, rientrano nella potestà legislativa esclusiva delle regioni, e che potrebbero determinare un vincolo all'autonomia finanziaria riconosciuta alle regioni e agli enti locali dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          siano soppressi gli articoli 3, 4 e 5, ovvero siano riformulati in modo tale da garantire il rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni e agli enti locali.

(parere espresso il 13 marzo 2002)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              ricordato il parere espresso dal Comitato il 13 marzo 2002 sulla proposta di legge C. 388;

              preso atto delle modifiche apportate dalla XII Commissione Affari sociali al testo già sottoposto al Comitato permanente per i pareri, anche a seguito delle condizioni formulate nel parere approvato dal Comitato stesso,

              ritenuto che le disposizioni contenute nell'articolo 1 possano essere interpretate come chiarificatrici della normativa di cui alla legge 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, al fine di definire l'apporto a tale sistema degli oratori parrocchiali, soggetti non espressamente menzionati dall'articolo 1, comma 4, della predetta legge,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 26 giugno 2002)



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

              ha adottato la seguente decisione:

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 388 Volontè, recante "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo", come risultante dagli emendamenti approvati

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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