XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 388 - 2773-A




TESTO
della proposta di legge n.
388
TESTO
della Commissione


Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo
Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo


Art. 1.
Art. 1.

1. In ottemperanza ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.
1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni ed interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2 e dei piani approvati ai sensi dell'articolo 4.
Soppresso.


Art. 2.
Soppresso.

1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e del
comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero, al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile.


Art. 3.
Soppresso.

1. Le regioni si impegnano, attraverso protocolli d'intesa stipulati con le diocesi, a realizzare programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori parrocchiali, ai sensi delle finalità stabilite dalla presente legge.


Art. 4.
Soppresso.

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività indicate all'articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il piano di cui al comma 1 individua:

a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera a);

c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale;

d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.


Art. 5.
Soppresso.

1. Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui all'articolo 4, si avvalgono della collaborazione degli enti ed organizzazioni
operanti nel settore, integrati da rappresentanti delle diocesi interessate.
2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono l'erogazione agli oratori parrocchiali di contributi per la gestione ordinaria delle attività previste dai medesimi piani, nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive.


Art. 6.
Art. 2.

1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato agli oratori parrocchiali, ai fini della realizzazione delle attività di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili.
1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato può concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico dello Stato.



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