|
|
|
|
Disposizioni per il
riconoscimento della funzione
sociale svolta dagli oratori
parrocchiali e per la
valorizzazione del loro
ruolo |
Disposizioni per il
riconoscimento della funzione
sociale svolta dagli oratori
e dagli enti che svolgono
attività similari e per la
valorizzazione del loro
ruolo |
|
|
|
|
1. In ottemperanza ai
princìpi generali di cui al
capo I della legge 8 novembre
2000, n. 328, lo Stato
riconosce la funzione
educativa e sociale svolta
dalle parrocchie mediante
l'oratorio, nella sua
funzione di soggetto sociale
ed educativo della comunità
locale, finalizzato alla
promozione,
all'accompagnamento ed al
sostegno della crescita
armonica dei minori, degli
adolescenti e dei giovani che
vi accedono
spontaneamente. |
1. In conformità ai
princìpi generali di cui al
capo I della legge 8 novembre
2000, n. 328, ed a quanto
previsto dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, lo
Stato riconosce e
incentiva la funzione
educativa e sociale svolta
nella comunità locale,
mediante le attività di
oratorio o attività
similari, dalle parrocchie
e dagli istituti religiosi
cattolici nonché dalle altre
confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato
un'intesa. |
|
2. Le disposizioni
della presente legge sono
finalizzate a favorire
l'aggregazione sociale, la
crescita e la formazione
professionale dei giovani di
qualsiasi nazionalità
residenti nel territorio
nazionale. |
2. Le attività di
cui al comma 1 sono
finalizzate a favorire lo
sviluppo, la realizzazione
individuale e la
socializzazione dei minori,
degli adolescenti e dei
giovani di qualsiasi
nazionalità residenti nel
territorio nazionale. Esse
sono volte in particolare a
promuovere la realizzazione
di programmi, azioni ed
interventi, finalizzati alla
diffusione dello sport e
della solidarietà, alla
promozione sociale e di
iniziative culturali nel
tempo libero e al contrasto
dell'emarginazione sociale e
della discriminazione
razziale, del disagio e della
devianza in ambito
minorile. |
|
3. Per il
perseguimento delle finalità
di cui al comma 2, le regioni
possono stipulare apposite
convenzioni con le diocesi
alle quali affidare, per il
tramite degli oratori
parrocchiali, compiti
educativi, ricreativi e
formativi, da esercitare ai
sensi dell'articolo 2 e dei
piani approvati ai sensi
dell'articolo 4. |
Soppresso. |
|
|
|
| 1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e del |
|
comma 4 dell'articolo
1 della legge 8 novembre
2000, n. 328, e nell'ambito
delle rispettive competenze,
il ruolo della parrocchia
quale soggetto promotore per
la realizzazione di
programmi, azioni ed
interventi da attuare tramite
gli oratori, finalizzati alla
diffusione dello sport, alla
promozione di attività
culturali nel tempo libero,
al contrasto
dell'emarginazione sociale,
del disagio e della devianza
in ambito minorile. |
|
|
|
|
1. Le regioni si
impegnano, attraverso
protocolli d'intesa stipulati
con le diocesi, a realizzare
programmi ed azioni per il
sostegno e la valorizzazione
degli oratori parrocchiali,
ai sensi delle finalità
stabilite dalla presente
legge. |
|
|
|
|
1. Le regioni approvano
il piano regionale per la
programmazione delle attività
indicate all'articolo 2 della
presente legge, ai sensi del
comma 6 dell'articolo 18
della legge 8 novembre 2000,
n. 328. 2. Il piano di cui al comma 1 individua: a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2; b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera a); c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale; d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale. |
|
|
|
| 1. Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui all'articolo 4, si avvalgono della collaborazione degli enti ed organizzazioni |
|
operanti nel settore,
integrati da rappresentanti
delle diocesi interessate. 2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono l'erogazione agli oratori parrocchiali di contributi per la gestione ordinaria delle attività previste dai medesimi piani, nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive. |
|
|
|
|
1. Lo Stato, le
regioni e i comuni possono
fornire in comodato agli
oratori parrocchiali, ai fini
della realizzazione delle
attività di cui alla presente
legge, beni mobili ed
immobili. |
1. Ai fini della
realizzazione delle finalità
di cui alla presente legge,
lo Stato può concedere
in comodato, ai
soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, beni mobili ed
immobili, senza oneri a
carico dello Stato. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |