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Legge 24 aprile 1998, n. 128
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i princìpi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui
all'articolo 2, è data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del
Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle
direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata
direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei
vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.
Art. 2.
Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti
ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.
Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;
alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con
legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento
della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore
di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate
dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3.
Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive.
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate
ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di
ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna
direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
nonchè l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".
1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai princìpi e ai criteri ivi affermati nonchè a quelli stabiliti nell'articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Art. 5.
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Art. 6.
Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa.
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Art. 7.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria.
Art. 8.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regola menti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 9.
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
Art. 10.
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Art. 11.
Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e
forniture.
1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 12.
Marcatura CE.
1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.
3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".
Art. 13.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal
seguente:
"1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di
indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica,
con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità
dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai
suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti
per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal
seguente:
"2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui
al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro
il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione:
"legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento".
3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".
4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce
altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e
sullo stato delle eventuali procedure di infrazione".
5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal
seguente:
"2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione
alle direttive comunitarie".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il
seguente:
"2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel
titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di
pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".
7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal
seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una
sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere
sui risultati emersi da tale sessione".
8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente
lettera:
"b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal
seguente:
"2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari
regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su
designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è
istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti
di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva
appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello
già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491,
abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite".
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il
seguente:
"2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare
interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in
considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri
impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per
l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle
indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".
11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.
13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
Art. 14.
Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari.
1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza degli organi dell'Unione europea o delle Comunità europee, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti.
2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
Art. 15.
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al
Parlamento europeo.
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da:
",possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole:
"italiano o per quello".
Art. 16.
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal
seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione
e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Valori limite). 1. La concentrazione di fibre di
amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce
amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive
ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non
può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto,
sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono
disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di
cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è
abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E
PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
Art. 17.
Tutela delle acque dall'inquinamento.
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le
modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa
vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui
all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di
misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a
meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un
diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio
di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la
prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio
prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di
adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle
acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e
amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo
2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente
dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni
amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a
lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di
qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non
può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e
la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa
europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n.
36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi
eventuali finanziamenti comunitari.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.
1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli
adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di
verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente
integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di
esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;
c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori
degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi
compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica
delle relative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva
sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di
emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va
comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca
standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone
interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.
1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della
direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota
di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi
di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano
contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa
nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle
proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.
1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei
policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in
tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi,
apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB
esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.
Art. 21.
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".
Art. 22.
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di
proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo
e le scuole di pilotaggio.
1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 751. (Nazionalità dei proprietari di aeromobili).
Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro
aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili
che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato
italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone
giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime
caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli
amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale,
siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del
capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario
può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal
legale rappresentante della società.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo
752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui
all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità
ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel
certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni
di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale
l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762,
secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha
l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono
disciplinati dalla legge italiana".
4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 752. (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). Non
possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri
aeronautici di altri Stati".
5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".
6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione
la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".
Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti
lettere:
"d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel
registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;
d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la
procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e
l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758
esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea".
9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla
legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in
applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione
della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di
scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè
gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è
fatta menzione sul piano di volo".
12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo
intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli
occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale
circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".
15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11
gennaio 1925, n. 356, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui
all'articolo 751 del codice della navigazione".
16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".
18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".
19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:
"Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di
cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno
Stato membro dell'Unione europea".
20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.