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Indici delle leggi |
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
| Prima categoria | due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda |
| Seconda categoria | 92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Terza categoria | 75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Quarta categoria | 61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Quinta categoria | 44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Sesta categoria | 27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Settima categoria | 12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Ottava categoria | 6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
| Per tutte le menomazioni ivi previste | 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria |
al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario
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