Regolamento del Congresso dei Deputati TITOLO III Della organizzazione del Congresso CAPITOLO I DellUfficio di Presidenza SEZIONE 1ª: Delle funzioni dellUfficio di Presidenza e dei suoi membri Articolo 32 1. Il Presidente del Congresso detiene la rappresentanza della Camera, assicura il buon andamento dei lavori, dirige le discussioni, ne mantiene lordine e dispone i pagamenti, senza pregiudizio alle deleghe che possa conferire. 2. Spetta al Presidente applicare e far applicare il Regolamento, interpretandolo nei casi di dubbio e supplendovi in quelli di omissione. Quando nellesercizio di questa funzione suppletiva si proponesse di emanare una risoluzione di carattere generale, dovrà conseguire il parere favorevole dellUfficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce. 3. Il Presidente svolge parimenti tutte le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Regolamento. SEZIONE 2ª: Della elezione dei membri dellUfficio di Presidenza Articolo 37 1. Nella elezione del Presidente ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulterà eletto chi ottenga il voto della maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora nessuno ottenesse alla prima votazione detta maggioranza, si ripeterà lelezione fra quelli che abbiano conseguito le due più alte votazioni e risulterà eletto chi ottenga più voti. 2. I quattro Vicepresidenti saranno eletti simultaneamente. Ogni Deputato scriverà solo un nome sulla scheda. Risulteranno eletti, in ordine successivo, i quattro che ottengano il maggior numero di voti. Nella stessa forma saranno eletti i quattro Segretari. 3. Nel caso di parità di voti in qualche votazione, si procederà a successive votazioni fra i candidati a pari merito fino a che la parità non risulti superata. Articolo 38 I seggi vacanti che vengano a crearsi nellUfficio di Presidenza durante la legislatura saranno coperti con elezione da parte dellAssemblea nella forma stabilita allarticolo precedente, adeguato nelle sue disposizioni al tipo di vacanze da colmare. |