>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo I - Organizzazione e funzionamento dellAssemblea Capitolo III - Ufficio di Presidenza dellAssemblea: composizione, modo di elezione Articolo 9 1 Nel corso della prima seduta della legislatura e subito dopo le comunicazioni previste agli articoli 2 e 3, il decano per età invita lAssemblea nazionale a procedere allelezione del suo Presidente. 2 Il Presidente dellAssemblea nazionale è eletto a scrutinio segreto alla tribuna. Se la maggioranza assoluta dei voti espressi non sia stata conseguita ai primi due turni di scrutinio, al terzo turno è sufficiente la maggioranza relativa e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano per età. 3 Degli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio della votazione di cui il decano per età proclama il risultato. 4 Il decano per età invita il Presidente a prendere immediatamente posto al seggio della presidenza. Articolo 13 1 Il Presidente dellAssemblea convoca e presiede le riunioni dellAssemblea in seduta pubblica così come le riunioni dellUfficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti. 2 È incaricato di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna dellAssemblea. A tal fine, stabilisce lentità delle forze militari che reputi necessarie; esse sono poste ai suoi ordini. 3 Le comunicazioni dellAssemblea nazionale sono fatte dal Presidente. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo VI Delle procedure contenziose Articolo 32 Delle procedure contenziose La decisione di avviare una procedura contenziosa è presa dal Presidente dellAssemblea nazionale, fatte salve le disposizioni dellarticolo 76, comma 3, del regolamento di bilancio, contabile e finanziario dellAssemblea nazionale. Qualora si tratti delle istanze di cui allarticolo 8 dellordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, è conferita delega permanente ai questori per promuovere le procedure. Presso le altre istanze, la procedura è ugualmente promossa dai questori. I questori possono designare uno o più funzionari dei servizi dellAssemblea nazionale a rappresentarli nelle istanze presso le quali lAssemblea nazionale è parte. Titolo VII Amministrazione dellAssemblea nazionale in caso di scioglimento Articolo 33 Amministrazione dellAssemblea nazionale in caso di scioglimento In caso di scioglimento, il Presidente e i questori assumono i poteri di amministrazione generale dellUfficio di Presidenza fino allentrata in funzione della nuova Assemblea. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 3. I presidenti delle assemblee parlamentari sono incaricati di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna delle assemblee che presiedono. Essi possono, a tal fine, richiedere la forza armata e tutte le autorità il cui concorso reputino necessario. Tale richiesta può essere rivolta direttamente a tutti gli ufficiali e funzionari, che sono tenuti ad adempierla immediatamente sotto le pene previste dalla legge. I presidenti delle assemblee parlamentari possono delegare il loro diritto di richiesta ai questori o ad uno di essi. |