Organi - Presidente Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo III - Ufficio di Presidenza dell’Assemblea: composizione, modo di elezione

Articolo 9
1 Nel corso della prima seduta della legislatura e subito dopo le comunicazioni previste agli articoli 2 e 3, il decano per età invita l’Assemblea nazionale a procedere all’elezione del suo Presidente.
2 Il Presidente dell’Assemblea nazionale è eletto a scrutinio segreto alla tribuna. Se la maggioranza assoluta dei voti espressi non sia stata conseguita ai primi due turni di scrutinio, al terzo turno è sufficiente la maggioranza relativa e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano per età.
3 Degli scrutatori estratti a sorte procedono allo spoglio della votazione di cui il decano per età proclama il risultato.
4 Il decano per età invita il Presidente a prendere immediatamente posto al seggio della presidenza.

Articolo 13
1 Il Presidente dell’Assemblea convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea in seduta pubblica così come le riunioni dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti.
2 È incaricato di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna dell’Assemblea. A tal fine, stabilisce l’entità delle forze militari che reputi necessarie; esse sono poste ai suoi ordini.
3 Le comunicazioni dell’Assemblea nazionale sono fatte dal Presidente.


>> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza

Titolo VI
Delle procedure contenziose

Articolo 32
Delle procedure contenziose
La decisione di avviare una procedura contenziosa è presa dal Presidente dell’Assemblea nazionale, fatte salve le disposizioni dell’articolo 76, comma 3, del regolamento di bilancio, contabile e finanziario dell’Assemblea nazionale.
Qualora si tratti delle istanze di cui all’articolo 8 dell’ordinanza
n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari, è conferita delega permanente ai questori per promuovere
le procedure.
Presso le altre istanze, la procedura è ugualmente promossa dai questori.
I questori possono designare uno o più funzionari dei servizi dell’Assemblea nazionale a rappresentarli nelle istanze presso le quali l’Assemblea nazionale è parte.

Titolo VII
Amministrazione dell’Assemblea nazionale in caso di scioglimento

Articolo 33
Amministrazione dell’Assemblea nazionale in caso di scioglimento
In caso di scioglimento, il Presidente e i questori assumono i poteri di amministrazione generale dell’Ufficio di Presidenza fino all’entrata in funzione della nuova Assemblea.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 3.
I presidenti delle assemblee parlamentari sono incaricati di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna delle assemblee che presiedono. Essi possono, a tal fine, richiedere la forza armata e tutte le autorità il cui concorso reputino necessario. Tale richiesta può essere rivolta direttamente a tutti gli ufficiali e funzionari, che sono tenuti ad adempierla immediatamente sotto le pene previste dalla legge. I presidenti delle assemblee parlamentari possono delegare il loro diritto di richiesta ai questori o ad uno di essi.