Procedimento legislativo - Procedimento legislativo ordinario Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Vice dello Speaker e del Chairman of Ways and Means
Chairmen’s
Panel.

4. - (1) Lo Speaker nominerà, per ciascuna sessione, non meno di dieci Membri a svolgere la funzione di presidenti temporanei di commissioni quando richiesto dal Chairman of Ways and Means.

(2) I Membri nominati in conformità al paragrafo precedente costituiranno il Chairmen’s Panel insieme con il Chairman of Ways and Means ed i Vice del Chairman of Ways and Means.


Mozioni per progetti di legge e Select Committee
Mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e per la nomina di select committee all’inizio dell’attività di interesse pubblico.

23. - (1) Nei Martedì e Mercoledì e, se presentati da un Ministro della Corona, nei Lunedì e Giovedì, può essere previsto all’inizio dell’attività di interesse pubblico l’esame di preavvisi di mozioni per l’autorizzazione a presentare progetti di legge e per la nomina di select committee. Lo Speaker dopo aver consentito, se lo ritenga opportuno, una breve dichiarazione esplicativa da parte rispettivamente del Membro che propone tale mozione e da parte di un Membro contrario, porrà o la relativa questione o la questione “Che la discussione venga adesso aggiornata”.

(2) In relazione alla mozione di un singolo Membro per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge ai sensi del presente order

(a) sarà presentato preavviso al Public Bill Office dal Membro in persona o da un altro Membro per suo conto, ma per ciascun giorno non verrà accolto più di un preavviso da parte di ogni singolo Membro;

(b) nessun preavviso sarà presentato per un giorno in cui un preavviso di mozione ai sensi del presente order è già iscritto all’ordine del giorno;

(c) nessun preavviso sarà presentato per un giorno anteriore al quinto o posteriore al quindicesimo giorno di seduta successivo rispetto al giorno in cui il preavviso viene presentato;

(d) non più di un preavviso di tal genere verrà iscritto all’ordine del giorno a nome di un Membro nell’ambito di un periodo di quindici giorni di seduta.

(3) Nessun preavviso può essere presentato ai sensi del presente order per un giorno in cui il Cancelliere dello Scacchiere abbia dichiarato la propria intenzione di presentare il Bilancio; ma

(i) i preavvisi proposti per essere presentati in tale giorno, e

(ii) i preavvisi così presentati per un giorno rispetto al quale tale intenzione venga successivamente dichiarata,

saranno trattati come se fossero stati presentati per il primo Lunedì in cui la Camera si riunisce dopo la presentazione del Bilancio e potranno essere presi in esame in quel giorno come se fosse un Martedì o un Mercoledì.


Progetti di legge di interesse pubblico
Presentazione e prima lettura.

57. - (1) Un Membro può, dopo averne dato preavviso, presentare un progetto di legge senza preventivamente ottenere l’autorizzazione della Camera per la sua presentazione.

(2) Quando un progetto di legge venga presentato in applicazione di un order della Camera o ai sensi delle disposizioni del paragrafo (1) del presente order, esso riceverà la prima lettura senza che venga posta alcuna questione, sarà disposto che riceva la seconda lettura nel giorno che il Membro proponente indicherà e ne sarà disposta la stampa.

(3) Qualora un Membro informi i Clerk at the Table della propria intenzione di assumere la responsabilità di un progetto di legge trasmesso dai Lord, si considererà che il progetto abbia ricevuto la prima lettura nel giorno in cui il Membro fornisca tale informazione ai Clerk (at the Table n.d.t.), e che sia stato disposto che riceva la seconda lettura nel giorno che questi indicherà, e sarà riportato nel Processo verbale dell’Assemblea (nota 26) come letto per la prima volta e da sottoporre a seconda lettura nel giorno così indicato, e ne sarà disposta la stampa.


Emendamento in seconda o terza lettura.


62. - (1) Qualora su di un emendamento alla questione “Che il progetto di legge sia adesso letto per la seconda volta (o la terza volta)” venga deciso che il termine “adesso” faccia parte della questione, lo Speaker dichiarerà immediatamente il progetto come letto per la seconda o la terza volta, secondo i casi.

(2) Quando sia stata proposta la questione “Che il progetto di legge sia adesso letto per la seconda volta (o la terza volta)” e sia stata respinta la questione su qualunque emendamento per eliminare tutti i termini dopo il “Che” ed inserire altri termini, la questione principale sarà posta immediatamente.


Assegnazione dei progetti di legge.


63. - (1) Quando un progetto di legge di interesse pubblico (diverso da un Consolidated Fund Bill o da un Appropriation Bill, o da un progetto di legge di semplificazione fiscale o da un progetto di legge per confermare un provisional order) abbia ricevuto la seconda lettura, sarà assegnato ad una commissione permanente a meno che la Camera non disponga diversamente.

(2) Una mozione per assegnare un progetto di legge ad una commissione dell’intera Camera o ad una select committee o ad una commissione permanente speciale, o una mozione che sia opportuno che un progetto venga assegnato ad una commissione congiunta dei Lord e dei Comuni, può essere presentata da qualunque Membro e se presentata subito dopo che il progetto abbia ricevuto la seconda lettura non necessiterà di preavviso e, sebbene vi sia opposizione, può essere decisa dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione, e la relativa questione sarà posta immediatamente.

(3) Una mozione per assegnare un progetto di legge ad una commissione permanente con riguardo ad alcune delle sue disposizioni e ad una commissione dell’intera Camera con riguardo ad altre disposizioni può essere presentata dal Membro responsabile del progetto e se presentata subito dopo che il progetto abbia ricevuto la seconda lettura non necessiterà di preavviso e potrà, sebbene vi sia opposizione, essere decisa dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione. Qualora su di una tale mozione vi sia opposizione, lo Speaker dopo aver consentito, se lo ritenga opportuno, una breve dichiarazione esplicativa da parte del Membro proponente e da un Membro contrario alla mozione, porrà la relativa questione senza consentire alcuna ulteriore discussione.

(4) Qualora la questione su di una mozione presentata ai sensi del paragrafo (2) o del paragrafo (3) del presente order venga respinta, lo Speaker dichiarerà immediatamente che il progetto di legge è assegnato ad una commissione permanente.


Preavvisi di emendamenti etc. a progetti di legge.


64. - Ogni volta che la Camera sia aggiornata per più di un giorno, preavvisi di emendamenti a progetti di legge, di articoli o allegati aggiuntivi o di emendamenti ad emendamenti approvati dai Lord ricevuti nel Public Bill Office in qualunque momento non oltre le 16.30 dell’ultimo giorno in cui la Camera non è riunita (esclusi Sabato, Domenica, festività bancaria o festività pubblica in Inghilterra) possono essere accettati come se la Camera fosse riunita.


Emendamenti in commissione.


65. - Tutte le commissioni cui i progetti di legge possono essere assegnati o rinviati per l’esame nella fase della relazione avranno potere di apportarvi gli emendamenti che ritengano opportuni, a condizione che siano pertinenti alla materia oggetto del progetto di legge: ma se qualcuno di tali emendamenti non rientri nell’ambito definito dal titolo per esteso del progetto di legge, esse dovranno apportare a questo le necessarie modifiche e riferirne appositamente alla Camera.


Commissione dell’intera Camera su di un progetto di legge.


66. - Ogni volta che si dia lettura di un punto all’ordine del giorno per la riunione della Camera in sede di commissione su di un progetto di legge, lo Speaker lascerà il seggio della presidenza senza porre alcuna questione, e la Camera si riunirà da quel momento in sede di tale commissione, a meno che non sia stato dato preavviso di una istruzione a tale commissione, nel qual caso tale istruzione deve prima essere deliberata, o a meno che la commissione non venga esonerata in applicazione del paragrafo (8) dello Standing Order n. 60 (Progetti di legge di semplificazione fiscale).


Rinvio del preambolo.


67. - In una commissione su di un progetto di legge qualunque preambolo verrà posposto all’esame degli articoli e degli eventuali allegati.


Discussione su che un articolo o allegato faccia parte del progetto di legge.


68. - Se, durante l’esame di un progetto di legge in sede di commissione dell’intera Camera, il presidente sia dell’avviso che il principio di un articolo o di un allegato nonché qualunque argomento sollevato in relazione ad esso siano stati adeguatamente discussi nel corso della discussione sugli emendamenti che vi siano stati proposti, può dichiarare, dopo che si sia deliberato sull’ultimo emendamento selezionato, di essere di tale avviso e porre quindi immediatamente la questione “Che l’articolo (o, l’articolo, come emendato) faccia parte del progetto di legge” o “Che questo allegato (o, questo allegato, come emendato) sia l’allegato al progetto di legge”, secondo i casi.


Procedura sulla proposta di articolo aggiuntivo.


69. - Quando un membro abbia proposto un articolo o allegato in sede di commissione su di un progetto di legge o in sede di esame di un progetto di legge nella fase della relazione, esso riceverà la prima lettura senza che venga posta alcuna questione.


Quando il presidente lascia il seggio della presidenza senza posizione della questione.


70. - Quando sia stato disposto che il presidente di una commissione dell’intera Camera presenti una relazione alla Camera, egli lascerà il seggio della presidenza senza porre alcuna questione. Ciascuna di tali relazioni sarà posta in discussione senza che venga posta alcuna questione.


Relazione sul progetto di legge da parte della commissione dell’intera Camera.


71. - Alla chiusura dei lavori di una commissione dell’intera Camera su di un progetto di legge il presidente riferirà immediatamente alla Camera sul progetto di legge, e quando vi siano stati apportati emendamenti, sarà stabilito un giorno per l’esame del progetto, come emendato, a meno che la Camera non disponga che esso sia esaminato immediatamente.


Esame del progetto di legge come emendato in commissione dell’intera Camera.Relazione su progetti di legge assegnati a commissioni permanenti.


72. - Quando sia stato letto il punto all’ordine del giorno per l’esame di un progetto di legge, come emendato, in una commissione dell’intera Camera, la Camera procederà ad esaminarlo senza posizione della questione, a meno che il Membro che ne è responsabile non indichi un giorno futuro per il suo esame o venga presentata una mozione per riassegnare il progetto di legge in tutto o in parte.


Relazione su progetti di legge assegnati a commissioni permanenti.


73. - Salvo quanto disposto nello Standing Order n. 92 (Esame di certi progetti di legge da parte di una commissione permanente nella fase della relazione), ogni progetto di legge assegnato ad una commissione permanente e su cui questa abbia predisposto la relazione, emendato o no, sarà esaminato nella fase della relazione dalla Camera, e le disposizioni dello Standing Order n. 72 (Esame del progetto di legge come emendato in commissione dell’intera Camera) si applicheranno a tale esame.


Riassegnazione di un progetto di legge.


74. - Qualora venga presentata una mozione per riassegnare interamente un progetto di legge, lo Speaker consentirà una breve dichiarazione esplicativa delle ragioni per tale riassegnazione da parte del Membro proponente, ed una breve dichiarazione da parte di un Membro contrario, e verrà quindi posta la relativa questione.


Emendamenti nella fase della relazione.


75. - Al momento dell’esame di un progetto di legge nella fase della relazione non può essere proposto alcun emendamento che non avrebbe potuto essere proposto in commissione senza una istruzione della Camera, a meno che esso non sia stato autorizzato da una risoluzione della Camera.


Discussione di un progetto di legge su cui una commissione permanente abbia predisposto la relazione.


76. - Nel caso in cui un progetto di legge sia stato assegnato ad una commissione permanente, o sia stato così assegnato con riguardo ad alcune delle sue disposizioni, durante l’esame del progetto, o di tali sue disposizioni oggetto dell’assegnazione, nella fase della relazione, la regola che vieta di parlare più di una volta non si applicherà al Membro responsabile del progetto o al presentatore di qualunque emendamento o articolo o allegato aggiuntivo con riguardo a quell’emendamento o articolo o allegato.


Terza lettura.


77. - Nella fase della terza lettura non saranno ammessi emendamenti, se non di natura meramente letterale, ad alcun progetto di legge.


Emendamenti approvati dai Lord.


78. - (1) Gli emendamenti approvati dai Lord ai progetti di legge di interesse pubblico saranno assegnati all’esame in un giorno futuro, a meno che la Camera non disponga che vengano esaminati immediatamente.

(2) Quando sia stato letto il punto all’ordine del giorno per l’esame degli emendamenti approvati dai Lord ad un progetto di legge di interesse pubblico, la Camera procederà ad esaminarli senza posizione della questione a meno che il Membro che ne è responsabile non indichi un giorno futuro per il loro esame.

(3) Se lo Speaker è convinto che un emendamento approvato dai Lord imponga un onere a carico dell’erario tale da dover essere autorizzato mediante risoluzione della Camera ai sensi dello Standing Order n. 49 (Procedure inderogabili relative alle finanze pubbliche) e che tale onere non sia stato così autorizzato, nel raggiungere quell’emendamento lo Speaker dichiarerà di essere in tal modo convinto e si presumerà che l’emendamento sia stato respinto e così verrà riportato nel Processo verbale.


Sanzioni pecuniarie.


79. - Con riguardo a qualunque progetto di legge trasmesso a questa Camera dalla Camera dei Lord, o rinviato dalla Camera dei Lord a questa Camera con emendamenti, laddove una sanzione pecuniaria, una sanzione penale consistente nella perdita di un diritto o un onere di carattere economico debbano essere autorizzati, imposti, assegnati, regolati, variati o estinti, questa Camera non insisterà sui propri antichi ed indubbi privilegi nei seguenti casi:

(1) quando lo scopo di tale sanzione pecuniaria o sanzione penale consistente nella perdita di un diritto sia di assicurare l’applicazione della legge o la punizione o prevenzione di reati;

(2) quando tali oneri di carattere economico siano imposti in relazione ad un beneficio fruito o servizio reso ai sensi della legge ed ai fini dell’applicazione della legge, e non siano destinati a confluire nel Fondo Consolidato o a favore dell’erario, e non costituiscano motivo di rendiconto pubblico da parte dei beneficiari, sia riguardo al disavanzo che all’avanzo;

(3) quando tale progetto di legge sia un progetto di interesse privato per una legge di carattere personale o locale.


Privilegio (progetti di legge trasmessi dai Lord).
(nota 29)


80. - La Camera può prendere in esame qualunque progetto di legge di interesse pubblico trasmesso dai Lord ad eccezione di un progetto di legge che comporti oneri o spese, a condizione che

(a) sia concepito in modo tale da non imporre o alterare alcun onere a carico dei cittadini o di fondi pubblici, a meno che non sia un onere del genere definito nello Standing order n. 79 (Sanzioni pecuniarie); e

(b) nel caso di un progetto di legge che, se non fosse così concepito, avrebbe come scopo principale l’imposizione o la modifica di un tale onere, un Ministro della Corona abbia informato il Clerk at the Table della propria intenzione di assumerne la responsabilità.


Leggi a carattere transitorio.


81. - La durata precisa di ogni legge o atto a carattere transitorio sarà espressa in un distinto articolo o sottoarticolazione del progetto di legge.


Commissione per l’organizzazione dei lavori.


82. - Vi sarà una commissione, denominata Commissione per l’organizzazione dei lavori, composta dal Chairman of Ways and Means, che sarà il presidente della commissione, e non più di otto altri Membri nominati dallo Speaker con riguardo a ciascun progetto di legge cui si applica il presente order. Il numero legale della commissione sarà di quattro membri. La commissione

(a) nel caso di qualunque progetto di legge riguardo al quale sia stato approvato un order dalla Camera che assegni uno specifico numero di giorni o porzioni di giorni all’esame del progetto di legge in sede di commissione dell’intera Camera o nella fase della relazione, dividerà il progetto di legge in parti secondo quanto potrà ritenere opportuno ed assegnerà a ciascuna parte tanti giorni o porzioni di un giorno fra quelli complessivamente assegnati secondo quanto potrà reputare adeguato; e

(b) presenterà alla Camera una relazione sulla propria risoluzione (o risoluzioni), e su di una mozione presentata per l’esame di tale relazione la relativa questione sarà posta immediatamente e nell’esame di detta relazione la questione “Che questa Camera concordi con la commissione nella sua risoluzione (o risoluzioni)” sarà posta immediatamente e, se approvata, qualunque risoluzione di tal genere avrà effetto come se fosse un order della Camera.

I lavori in applicazione del presente sottoparagrafo, sebbene vi sia opposizione, possono essere decisi dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.


Ripartizione del tempo per i progetti di legge.


83. - Se da un Ministro della Corona venga presentata una mozione che preveda una ripartizione del tempo per i lavori su di un progetto di legge lo Speaker, non oltre tre ore dopo l’inizio dei lavori su tale mozione, porrà qualunque questione necessaria a deliberare su quei lavori.


Commissioni permanenti (nota 30)

Costituzione di commissioni permanenti.


84. - (1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), saranno costituite tante commissioni permanenti quante potranno essere necessarie per l’esame di progetti di legge o altre attività assegnate o rinviate ad una commissione permanente.

(2) Fatte salve le disposizioni dello Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge assegnati ed i decreti (sia in schema che non) rinviati ad una commissione permanente saranno ripartiti fra le commissioni dallo Speaker.

(3) In tutte tranne una delle commissioni permanenti alle quali siano assegnati o rinviati progetti di legge diversi da quelli di cui allo Standing Order n. 101 (Commissioni permanenti scozzesi), i progetti di legge del Governo avranno la precedenza.

(4) I progetti di legge del Governo assegnati ad una particolare commissione permanente saranno esaminati in qualunque ordine i Ministri di Sua Maestà possano decidere.


Presidenti di commissioni permanenti.


85. - (1) Il presidente o i presidenti di ciascuna commissione permanente saranno nominati dallo Speaker fra i membri del Chairmen’s Panel.

(2) Lo Speaker può cambiare periodicamente i presidenti così nominati.

(3) Quando più di un presidente venga nominato ad una commissione permanente, ciascuno dei presidenti così nominati può esercitare i poteri conferiti dal paragrafo (3) dello Standing Order n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti).

(4) Il Chairmen’s Panel, il cui numero legale sarà di tre membri, avrà potere di esaminare questioni di procedura concernenti le commissioni permanenti e di riferire periodicamente in merito il proprio avviso alla Camera.

(5) Qualunque membro di una commissione permanente può, su richiesta del presidente della commissione, agire in veste di presidente per non più di un quarto d’ora in ciascuna occasione:

A condizione che tale membro non eserciti i poteri conferiti al presidente di una commissione permanente dal paragrafo (3) dello Standing Order n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti).


Nomina di commissioni permanenti.


86. - (1) Salvo che nel caso

(a) della Gran Commissione Scozzese,

(b) della Gran Commissione Gallese,

(c) di una commissione permanente per l’esame di un progetto di legge nella fase della relazione, e

(d) di una Commissione permanente per gli affari europei, la Commissione di Selezione nominerà non meno di sedici né più di cinquanta Membri a far parte di ciascuna commissione permanente per l’esame di ogni progetto di legge assegnato o rinviato ad essa, o per l’esame di decreti (sia in schema che non) ad essa rinviati.

(2) Nel nominare tali Membri la Commissione di Selezione dovrà tenere conto delle qualifiche dei Membri nominati e della composizione della Camera, ed avrà potere di esonerare periodicamente Membri e nominarne altri in sostituzione di quelli esonerati:

A condizione che

(i) per l’esame di qualunque progetto di legge certificato dallo Speaker come riguardante esclusivamente la Scozia o di un progetto di legge di interesse pubblico (o parte di esso) di cui sia stato disposto l’esame da parte di una Commissione permanente scozzese, la commissione sarà costituita in modo da comprendere non meno di sedici Membri che rappresentino collegi elettorali scozzesi;

(ii) per l’esame di qualunque progetto di legge riguardante esclusivamente il Galles, la commissione sarà costituita in modo da comprendere tutti i Membri che rappresentino collegi elettorali nel Galles.


Partecipazione di law officer e ministri nelle commissioni permanenti.


87. - (1) L’Attorney General, l’Advocate General ed il Solicitor General (nota 31), o ognuno di loro, che siano Membri della Camera, sebbene non membri di una commissione permanente, possono partecipare alle deliberazioni della commissione, ma non avranno diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento diversi da una mozione in sede di Gran Commissione Scozzese ai sensi dello Standing Order n. 93 (Gran Commissione Scozzese (composizione ed attività)) o da una mozione in sede di Gran Commissione Gallese ai sensi dello Standing Order n. 102 (Gran Commissione Gallese (composizione ed attività)) o da una mozione in sede di Gran Commissione per l’Irlanda del Nord ai sensi dello Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)) o da una mozione o un emendamento in una Commissione permanente per gli affari europei ai sensi dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) né saranno computati ai fini del numero legale.

(2) In una commissione permanente per l’esame di un progetto di legge presentato sulla base di una risoluzione di copertura finanziaria qualunque Ministro della Corona, che sia Membro della Camera, sebbene non membro della commissione permanente, può partecipare alle deliberazioni della commissione, ma non avrà diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento né sarà computato ai fini del numero legale.


Riunioni delle commissioni permanenti.


88. - (1) Una commissione permanente cui sia stato o permanga assegnato un progetto di legge o altra attività si riunirà per procedere al suo esame nel giorno ed all’ora stabiliti dal Membro nominato presidente della commissione con riguardo a quella attività. Qualora l’esame non venga ultimato in quella seduta la commissione si riunirà ulteriormente per esaminare la questione nei giorni della settimana (che siano giorni di seduta della Camera) che potranno essere stabiliti dalla commissione alle 10.30, a meno che la commissione non disponga diversamente:

A condizione che nessuna commissione permanente terrà seduta fra le 13.00 e le 15.30, ad eccezione di quanto qui di seguito disposto.

(2) Se una commissione permanente non venga precedentemente aggiornata, il presidente provvederà ad aggiornarla senza porre alcuna questione alle ore 13.00, salvo quanto disposto nello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), n. 108 (Gran Commissione Gallese (sedute) e nello Standing Order n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute));

A condizione che

(i) se, ad avviso del presidente, i lavori su di un progetto di legge o altra attività, possano essere ultimati mediante un breve prolungamento della seduta, questi può rinviare l’aggiornamento della commissione fino alle 13.15;

(ii) se siano in corso lavori ai sensi dello Standing Order n. 36 (Chiusura della discussione) al momento in cui il presidente, ai sensi del presente paragrafo, è tenuto ad aggiornare la commissione, questi non aggiornerà la commissione finché non si sia deliberato sulla questione per la chiusura della discussione, sulla o sulle questioni che ne conseguono e su qualunque ulteriore mozione secondo quanto previsto in quello Standing Order.


Procedura nelle commissioni permanenti.


89. - (1) Ad eccezione di quanto previsto nello Standing Order n. 93 (Gran Commissione Scozzese (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 102 (Gran Commissione Gallese (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)), nello Standing Order n. 117 (Commissione permanente per gli affari regionali) e nello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei), il numero legale di una commissione permanente sarà di diciassette membri o, se minore, un terzo del numero dei suoi membri escluso il presidente; e nel calcolo del numero legale le frazioni saranno considerate unità.

(2) Gli estranei saranno ammessi ad una commissione permanente a meno che la commissione non disponga diversamente.

(3)

(a) Qualunque preavviso di un emendamento ad un progetto di legge che sia stato assegnato o rinviato ad una commissione permanente, o di una mozione relativa ad un documento o a documenti dell’Unione Europea o di un emendamento ad essa riferito ai sensi dello Standing Order
n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) sarà rinviato alla commissione ed il presidente avrà i medesimi poteri conferiti rispettivamente allo Speaker, al Chairman of Ways and Means e ai due suoi Vice dallo Standing Order n. 32 (Selezione di emendamenti).

(b) Gli Standing Order n. 29 (Poteri della presidenza di proporre la questione), n. 36 (Chiusura della discussione) e n. 37 (Maggioranza per la chiusura della discussione o perché venga proposta la questione) si applicheranno alle commissioni permanenti, eccetto che il numero necessario a costituire la maggioranza per la chiusura o perché venga proposta la questione sarà il numero prescritto come numero legale dal paragrafo (1) del presente order.

(c) Il presidente di una commissione permanente avrà i medesimi poteri conferiti ad un presidente di una commissione dell’intera Camera ai sensi dei seguenti Standing Order:

n. 35 (Mozione di aggiornamento in violazione di norme della Camera),

n. 42 (Irrilevanza o ripetizione), e

n. 68 (Discussione su che un articolo o allegato faccia parte del progetto di legge).

(d) I seguenti Standing Order si applicheranno alle commissioni permanenti:

n. 124 (Numero legale di select committee),

n. 128 (Registrazione nel processo verbale di select committee),

n. 129 (Processo verbale da depositare presso il Table).

(4) Nel caso di una votazione per divisione richiesta nella Camera o in una commissione dell’intera Camera il presidente di una commissione permanente sospenderà i lavori della commissione per il tempo che, a suo avviso, consentirà ai Membri di partecipare a tale votazione e tornare alla commissione.
(5) Tutte le commissioni saranno autorizzate a stampare e distribuire i propri lavori con il fascicolo d’archivio (Vote Bundle, n.d.t.).


Commissioni di seconda lettura.


90. - (1) Una mozione, di cui sia stato dato preavviso di almeno dieci giorni, può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, affinché un progetto di legge di interesse pubblico sia rinviato ad una commissione di seconda lettura, e la relativa questione sarà posta immediatamente; e se, posta la questione, non meno di venti Membri si alzino in piedi dai propri posti ed esprimano la propria obiezione al riguardo, lo Speaker dichiarerà che i contrari prevalgono:

A condizione che nessun preavviso di tal genere venga dato finché il progetto di legge non sia stato stampato e consegnato al Vote Office.

(2) Una mozione, di cui sia stato dato preavviso di almeno dieci giorni, può con l’autorizzazione della Camera essere presentata dal Membro responsabile di un progetto di legge di iniziativa di un singolo Membro all’inizio dell’attività di interesse pubblico in uno dei giorni in cui i progetti di legge di iniziativa di singoli Membri abbiano la precedenza ai sensi dello Standing Order n. 14 (Organizzazione dell’attività di interesse pubblico), affinché detto progetto di legge sia rinviato ad una commissione di seconda lettura, e la relativa questione sarà posta immediatamente. Qualora una tale mozione venga approvata, qualunque order che detto progetto di legge riceva la seconda lettura che sia all’ordine del giorno per quel giorno o per qualunque giorno successivo sarà precluso. Nessuna mozione di tal genere sarà presentata prima dell’ottavo Venerdì in cui i progetti di legge di iniziativa di singoli Membri abbiano la precedenza e nessun preavviso sarà dato finché il progetto di legge non sia stato stampato e consegnato al Vote Office.

(3) Una commissione di seconda lettura sarà una commissione permanente.

(4) Una commissione di seconda lettura riferirà alla Camera o che essa raccomanda che il progetto di legge debba ricevere la seconda lettura o che essa raccomanda che il progetto di legge non debba ricevere la seconda lettura e in quest’ultimo caso avrà potere di dichiarare le proprie motivazioni per tale raccomandazione.

(5) Quando una commissione di seconda lettura abbia presentato una relazione alla Camera riguardo ad un progetto di legge ad essa rinviato ai sensi del precedente paragrafo (2), verrà disposto che il progetto di legge riceva la seconda lettura in un giorno futuro.

(6) Su di una mozione presentata per la seconda lettura di un progetto di legge su cui una commissione di seconda lettura abbia predisposto la relazione, la questione sarà posta immediatamente.


Comitati per l’organizzazione dei lavori.


120. - (1) Ogni volta che sia stato approvato dalla Camera un order che ripartisca il tempo per i lavori di una commissione permanente su qualunque progetto di legge ad essa riferito o assegnato, l’order sarà rinviato a quella commissione, e sarà esaminato da un comitato ristretto denominato comitato per l’organizzazione dei lavori.

(2) Un comitato per l’organizzazione dei lavori sarà composto dal presidente o da uno dei presidenti della commissione (che presiederà il comitato) e da sette membri della commissione, nominati dallo Speaker non appena possibile dopo l’approvazione di un tale order; il numero legale del comitato sarà di quattro membri, di cui uno sarà il presidente così nominato; ed il comitato avrà potere di riferire periodicamente alla commissione.

(3) Un comitato riferirà alla commissione le proprie risoluzioni

(a) sul numero di sedute da assegnare all’esame del progetto di legge;

(b) sulla ripartizione dei lavori per ciascuna seduta; e

(c) sull’ora a cui i lavori, se non precedentemente conclusi, saranno portati a conclusione.

(4) Tutte queste risoluzioni saranno riferite alla commissione all’inizio della seduta successiva della commissione e saranno inserite nel processo verbale della commissione.

(5) Ogni volta che un comitato abbia presentato una relazione alla commissione, il Membro responsabile del progetto di legge può immediatamente proporre “Che la commissione concordi con il comitato nella sua risoluzione (o risoluzioni)”; e la questione su tale mozione sarà posta immediatamente.

(6) Qualora la questione venga approvata, la risoluzione (o risoluzioni) avrà effetto come se inclusa nel predetto order, ma qualora venga respinta, la risoluzione (o risoluzioni) sarà riassegnata al comitato per l’organizzazione dei lavori.


Nota 5
Committee of the Whole House

Si tratta della c.d. Commissione dell’intera Camera (Committee of the Whole House), per la quale vd. in particolare i successivi artt. 66, 71 e 72. In questa sede, secondo l’uso invalso nei Parlamenti di tradizione anglosassone e nel Congresso degli Stati Uniti, l’Assemblea si riunisce come fosse una commissione: in tali occasioni, presso la Camera dei Comuni, è il Chairman of Ways and Means a presiedere il collegio esercitando le funzioni di Speaker. Ad indicare la diversa sede di riunione dell’Assemblea tuttavia il Presidente non siede al seggio usualmente occupato dallo Speaker ed il simbolo dell’autorità regia in Parlamento (The Mace) ha una diversa collocazione rispetto alle sedute ordinarie dell’Assemblea.


Nota 16
Act of Parliament - Statute


Nella tradizionale partizione del diritto inglese fra diritto comune (common law) e diritto scritto (statute law), quest’ultimo trae sempre origine dall’autorità del Parlamento, in modo diretto (attraverso le “Leggi del Parlamento”, Act of Parliament, qui tradotto semplicemente come “leggi”) o indiretto (attraverso la legislazione delegata, delegated legislation, che comprende una serie di fonti specifiche di carattere legislativo o regolamentare, fra cui gli Order in Council, gli Statutory Instrument (qui tradotti come “decreti legislativi”), Rule e Order. Le Leggi del Parlamento rientrano a loro volta nella categoria generale degli Statute che oltre agli Act, comprende anche le leggi più antiche che prendono usualmente il nome dal luogo in cui furono emanate.