Sedi e strumenti del sindacato ispettivo Asseblea Nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VIII. Proposte e loro trattazione

§ 100 Interpellanze
Le interpellanze al Governo (§ 75, comma 1, lettera f) devono essere presentate al Presidente del Bundestag; devono essere formulate in modo breve e preciso e possono essere accompagnate da una breve motivazione. Qualora la motivazione rinvii ad altri materiali si applica il § 77, comma 2.

§ 101 Risposta e discussione sulle interpellanze
Il Presidente del Bundestag comunica al Governo l’interpellanza e richiede a questo di dichiarare se e quando intenda rispondere. Dopo la trasmissione della risposta, l’interpellanza è posta all’ordine del giorno. La discussione deve aver luogo se richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag.

§ 102 Rifiuto di rispondere alle interpellanze
Qualora il Governo rifiuti di rispondere del tutto o nelle successive tre settimane alle interpellanze, il Bundestag può porre l’interpellanza all’ordine del giorno per la discussione. Questa deve aver luogo se richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei Membri del Bundestag. Prima della discussione uno degli interpellanti può avere la parola per una ulteriore motivazione orale.

§ 103 Limitazione della discussione sulle interpellanze
Qualora le interpellanze siano così numerose da compromettere l’ordinato svolgimento dei lavori, il Bundestag può limitarne temporaneamente la discussione ad un determinato giorno di seduta settimanale. Anche in questo caso il Bundestag può decidere di discutere su singole interpellanze in un altro giorno di seduta.

§ 104 Interrogazioni a risposta scritta
(1) Nelle interrogazioni a risposta scritta (§ 75, comma 3) possono essere richieste al Governo informazioni riguardo ad un ambito espressamente indicato. Le interrogazioni devono essere presentate al Presidente del Bundestag; esse non possono contenere affermazioni o valutazioni astratte. Può esservi aggiunta una breve motivazione.

(2) Il Presidente del Bundestag richiede al Governo di rispondere per iscritto alle interrogazioni entro quattordici giorni; egli può prolungare tale termine in accordo con l’interrogante.

§ 105 Interrogazioni di singoli membri del Bundestag
Ciascun membro del Bundestag ha diritto di rivolgere al Governo brevi singole interrogazioni a risposta orale o scritta. I dettagli sono regolati nelle Direttive (Allegato 4, n.d.t.).

§ 106 Dibattito di un’ora su questioni di attualità e svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
(1) Per la discussione di un tema espressamente indicato di generale interesse attuale con brevi interventi di cinque minuti (Dibattito di un’ora su questioni di attualità) si applicano le Direttive (Allegato 5, n.d.t.) nella misura in cui il presente Regolamento non prescriva diversamente.

(2) Nelle settimane di seduta è previsto lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, in occasione del quale i membri del Bundestag possono rivolgere interrogazioni di interesse attuale al Governo nell’ambito della sua responsabilità e prioritariamente riguardo alla precedente seduta del Consiglio dei Ministri. I dettagli sono regolati nelle Direttive (Allegato 7, n.d.t.).


>> Allegati

Allegato 4
Direttive per l’ora delle interrogazioni e per le interrogazioni a risposta scritta di singoli membri

I. Diritto di interrogazione
1. In ciascuna settimana di seduta si effettuano dibattiti dedicati allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale per una durata complessiva massima di 180 minuti.
Per ciascuna ora delle interrogazioni di una settimana di seduta, ogni membro del Bundestag ha diritto di rivolgere al Governo fino a due interrogazioni a risposta orale.
Le interrogazioni devono essere formulate in modo breve e consentire una breve risposta. Esse non possono contenere affermazioni o valutazioni astratte. Ogni interrogazione può essere suddivisa in due sottointerrogazioni.
Le interrogazioni sono riunite in uno stampato secondo gli ambiti di competenza del Governo.
Il Presidente del Bundestag decide in quale ordine vengano trattati i diversi ambiti di competenza.
2. Sono ammissibili le interrogazioni concernenti ambiti per i quali il Governo sia direttamente o indirettamente responsabile.
Le interrogazioni che riguardano un punto all’ordine del giorno dei lavori della settimana di seduta corrente ricevono risposta scritta. Ciò non vale se sul punto all’ordine del giorno si rinunci a motivazione e discussione.
Le interrogazioni di significato manifestamente locale sono trasmesse dal Presidente del Bundestag al Governo per la risposta scritta. Si applicano i numeri 15 e 16.
3. L’interrogante ha diritto di porre fino a due domande aggiuntive se l’interrogazione riceva risposta orale. Per le domande aggiuntive si applica il numero 1, comma 3.
4. Il Presidente del Bundestag deve consentire ulteriori domande aggiuntive da parte di altri membri del Bundestag nella misura in cui ciò non comprometta l’ordinato svolgimento dell’ora delle interrogazioni.
5. Il Presidente del Bundestag respinge le domande aggiuntive che non siano direttamente correlate all’interrogazione principale.

II. Presentazione delle interrogazioni
6. Le interrogazioni devono essere presentate al Presidente del Bundestag (Segretariato del Parlamento) in quattro copie.
7. Le interrogazioni sono inserite nello stampato per l’ora delle interrogazioni solo se conformi a quanto prescritto dal numero 1, comma 3 e dal numero 2, comma 1.
8. Le interrogazioni a risposta orale devono pervenire al Presidente del Bundestag entro le ore 10.00 ed al Governo entro le ore 12.00 del venerdì precedente la settimana di seduta.
9. Per l’ora delle interrogazioni, il Presidente del Bundestag deve ammettere le interrogazioni di manifesto interesse pubblico urgente (interrogazioni urgenti) se siano presentate non oltre le ore 12.00 del giorno precedente. Si applica il numero 1, commi 2 e 3.

III. Conduzione dell’ora delle interrogazioni
10. Il Presidente chiama il numero dell’interrogazione ed il nome del proponente.
Le interrogazioni urgenti sono chiamate all’inizio dell’ora delle interrogazioni. Qualora sullo stesso argomento vi siano già interrogazioni, queste sono ugualmente anticipate.
Le interrogazioni possono ricevere risposta solo se sia presente l’interrogante. Qualora l’interrogante sia assente, l’interrogazione riceve risposta scritta solo se l’interrogante l’abbia richiesto al Presidente entro l’inizio dell’ora delle interrogazioni.
11. Qualora non sia presente il Ministro competente o il suo rappresentante, l’interrogante può richiedere che le sue interrogazioni siano chiamate all’inizio dell’ora delle interrogazioni in cui sia presente il Ministro o il suo rappresentante; il suo diritto di interrogazione non può essere con ciò limitato.
12. Il Governo risponde per iscritto alle interrogazioni che, per mancanza di tempo, non abbiano ricevuto risposta nelle ore delle interrogazioni di una settimana, a meno che l’interrogante non ritiri la sua interrogazione dalla Presidenza prima della conclusione dell’ultima ora delle interrogazioni di una settimana. Le risposte scritte sono inserite nell’allegato al resoconto stenografico.

IV. Interrogazioni a risposta scritta
13. Ciascun membro del Bundestag ha diritto di rivolgere al Governo per ogni mese fino a quattro interrogazioni a risposta scritta. Per la ammissibilità delle interrogazioni si applicano i numeri 1, comma 3 e 2, comma 1.
14. Le interrogazioni ricevono risposta dal Governo entro una settimana dall’arrivo presso la Cancelleria federale. Le risposte pervenute durante una settimana sono pubblicate insieme alle interrogazioni in uno stampato nella settimana successiva.
15. Qualora la risposta non pervenga al Presidente del Bundestag (Segretariato del Parlamento) entro il termine di una settimana, l’interrogante può richiedere che la sua interrogazione sia chiamata per la risposta orale nella prima ora delle interrogazioni della settimana di seduta che segue la scadenza del termine. La richiesta deve essere presentata al Presidente del Bundestag (Segretariato del Parlamento) non oltre le ore 12.00 del giorno precedente l’ora delle interrogazioni. Qualora nel frattempo l’interrogazione riceva risposta scritta, l’interrogante può chiedere solo perché la risposta non sia stata data entro il termine di una settimana.
16. Le interrogazioni in base al numero 15 non sono calcolate con le altre interrogazioni a risposta orale per la stessa settimana. Esse vengono chiamate all’inizio dell’ora delle interrogazioni. Si applica il numero 10, com-
ma 2, frase 2. In relazione ad una interrogazione in base al numero 15 solo l’interrogante può porre domande aggiuntive.


Allegato 7
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata

1. Nelle settimane di seduta si procede allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata il mercoledì alle ore 13.00.
2. I membri del Bundestag possono rivolgere interrogazioni di interesse attuale al Governo nell’ambito della sua responsabilità, prioritariamente riguardo alla precedente seduta del Consiglio dei Ministri. Le interrogazioni possono essere introdotte da osservazioni. Le interrogazioni devono essere formulate in modo breve e consentire una breve risposta.
3. Il Presidente dà la parola in osservanza delle norme di cui al § 28, comma 1 del Regolamento del Bundestag.
4. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata dura di regola 30 minuti.
5. All’inizio riceve su richiesta la parola un membro del Governo fino a cinque minuti.
6. Il Presidente può prolungare lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata oltre 30 minuti. Qualora la durata sia superiore a 30 minuti, si abbrevia la successiva ora delle interrogazioni a risposta orale in proporzione all’entità del prolungamento.
7. In linea di principio rispondono i membri del Governo interrogati; è fatto salvo il diritto di intervento del competente membro del Governo.