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>> Regolamento dell'Assemblea nazionale Titolo III - Controllo parlamentare Parte prima - Procedure di informazione e di controllo dellAssemblea Capitolo II - Interrogazioni a risposta orale Articolo 133 Le condizioni in cui sono presentate, notificate e pubblicate le interrogazioni a risposta orale sono stabilite dallUfficio di Presidenza. Articolo 134 Le sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta orale sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti. Articolo 135 La Conferenza dei Presidenti fissa la seduta settimanale dedicata alle interrogazioni dei deputati ed alle risposte del Governo. Articoli da 136 a 138 - Abrogati Capitolo III - Interrogazioni a risposta scritta Articolo 139 1 Le interrogazioni a risposta scritta sono rivolte da un deputato ad un ministro; quelle che vertono sulla politica generale del Governo sono rivolte al Primo Ministro. 2 Le interrogazioni a risposta scritta devono essere redatte sommariamente e limitarsi agli elementi strettamente indispensabili alla comprensione dellinterrogazione. Esse non devono contenere alcuna imputazione di ordine personale riguardo a terzi espressamente indicati. 3 Ogni deputato che desideri rivolgere una interrogazione a risposta scritta ne invia il testo al Presidente dellAssemblea che lo notifica al Governo. 4 Le interrogazioni a risposta scritta sono pubblicate, durante le sessioni e fuori sessione, nella Gazzetta Ufficiale. 5 Le risposte dei ministri devono essere pubblicate nel mese successivo alla pubblicazione delle interrogazioni. Questo termine non comprende alcuna interruzione. 6 Entro questo termine, i ministri hanno facoltà sia di dichiarare per iscritto che linteresse pubblico non consente loro di rispondere sia, a titolo eccezionale, di richiedere, per raccogliere gli elementi della loro risposta, un termine supplementare che non può essere superiore a un mese. >> Istruzione generale dell'Ufficio di Presidenza Titolo I Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dellAssemblea Articolo 15 Interrogazioni a risposta orale Interrogazioni a risposta immediata I. Le interrogazioni a risposta orale sono rivolte da un deputato ad un ministro; solo quelle che vertono sulla politica generale del Governo sono rivolte al Primo Ministro. Esse devono essere redatte sommariamente e limitarsi agli elementi strettamente indispensabili alla comprensione dellinterrogazione. Ogni deputato che desideri presentare una interrogazione a risposta orale ne consegna il testo al Presidente dellAssemblea che lo notifica al Governo. Le interrogazioni a risposta orale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale in allegato al resoconto integrale dei dibattiti. Secondo lordine della loro presentazione, le interrogazioni a risposta orale sono iscritte dalla Presidenza al ruolo delle interrogazioni a risposta orale. Si procede, prima dellapertura di ciascuna sessione ordinaria, alla revisione del ruolo delle interrogazioni a risposta orale. Per le interrogazioni inserite in tale ruolo nel corso della precedente sessione, gli autori sono consultati, prima dellapertura della nuova sessione, per sapere se esse debbano continuare a figurarvi. A seguito di tale consultazione, sono ritirate dal ruolo tutte le interrogazioni il cui mantenimento non sia stato richiesto al più tardi il quinto giorno precedente allapertura della sessione. II. Le interrogazioni a risposta immediata hanno carattere spontaneo; esse non sono né presentate, né notificate, né pubblicate. >> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari Art. 3. I presidenti delle assemblee parlamentari sono incaricati di vigilare sulla sicurezza interna ed esterna delle assemblee che presiedono. Essi possono, a tal fine, richiedere la forza armata e tutte le autorità il cui concorso reputino necessario. Tale richiesta può essere rivolta direttamente a tutti gli ufficiali e funzionari, che sono tenuti ad adempierla immediatamente sotto le pene previste dalla legge. I presidenti delle assemblee parlamentari possono delegare il loro diritto di richiesta ai questori o ad uno di essi. |