XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 5022




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'attivitā diretta all'allevamento di cavalli e al loro addestramento per la competizione sportiva č considerata, a tutti gli effetti di legge, attivitā imprenditoriale agricola.
        2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'attivitā di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Il reddito prodotto dall'attivitā di cui all'articolo 1 č determinato ai sensi degli articoli 32, comma 2, lettera b), 55, comma 2, lettera c), e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.



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