XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 5022
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'attivitā diretta all'allevamento di cavalli e al loro
addestramento per la competizione sportiva č considerata, a
tutti gli effetti di legge, attivitā imprenditoriale
agricola.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
singole o associate, che esercitano l'attivitā di cui al comma
1.
Art. 2.
1. Il reddito prodotto dall'attivitā di cui all'articolo 1
č determinato ai sensi degli articoli 32, comma 2, lettera
b), 55, comma 2, lettera c), e 56, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.