XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4561
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia, in
materia di mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento
e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i
seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 6:
Al fine di assicurare l'assistenza tecnica in materia
doganale, viene previsto l'invio a Zagabria di due funzionari,
con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa
spesa, sulla base del precedente calcolo, è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per
sei giorni): euro 1.668;
diaria giornaliera (euro 170 per due persone per sei
giorni): euro 2.040.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due
persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5
per cento: euro 2.174;
Totale onere (articolo 6): euro 5.882.
Articolo 15:
Viene prevista la partecipazione di funzionari in Croazia
per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
A tale fine, nell'ipotesi dell'invio annuo a Zagabria di due
funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città,
la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per
sei giorni): euro 1.668;
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA
126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di
euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 più euro
48 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 per 2 persone
per 6 giorni): euro 2.040.
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due
persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5
per cento: euro 2.174;
Totale onere (articolo 15): euro 5.882.
Articolo 18:
Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di
missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni o di esperti.
Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Zagabria, con
una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa
spesa, sulla base del precedente calcolo, è così
quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per
3 giorni): euro 834;
diaria giornaliera (euro 170 per due persone per tre
giorni): euro 1.020.
Spese di viaggio:
n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per
due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del
5 per cento: euro 2.174;
Totale onere (articolo 18): euro 4.028.
Articolo 23:
Per l'esame dei programmi operativi viene prevista
l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà
annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Zagabria di tre
funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta
città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno per tre persone e per
quattro giorni): euro 1.668;
diaria giornaliera (euro 170 per tre persone per
quattro giorni): euro 2.040;
n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per
tre persone = euro 3.105 più euro 155 quale maggiorazione del
5 per cento: euro 3.260;
Totale onere (articolo 23): euro 6.968.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2004, ammonta ad euro 22.760.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Relativamente alle attività di formazione (articolo 6)
per i funzionari della Croazia, si fa presente che le relative
domande di partecipazione ai corsi in Italia vengono accolte
subordinatamente alla disponibilità dei posti e previo
rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 18 che
prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in
procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte
contraente o l'articolo 15 che consente a funzionari doganali
di una Parte contraente di assistere ad indagini nel
territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò
necessario.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti
e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento
interno.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e
indiretti.
L'importazione di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto le
Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere
l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale,
intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in
materia doganale con l'Amministrazione doganale croata.
B) Obiettivi e risultati attesi.
I negoziati di tale Atto sono statti condotti con la
Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive
esigenze - elaborato conformemente al testo standard
redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) -
e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di
completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni
efficace strumento di cooperazione amministrativa.
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da
una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale
minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo
così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con l'Amministrazione doganale della Croazia,
proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano
interpersonale, che saranno particolarmente utili per il
raggiungimento degli obiettivi di volta in volta
prefissati.