XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4561




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia, in materia di mutua assistenza per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 6:

              Al fine di assicurare l'assistenza tecnica in materia doganale, viene previsto l'invio a Zagabria di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così suddivisa:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per sei giorni): euro 1.668;

              diaria giornaliera (euro 170 per due persone per sei giorni): euro 2.040.

          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

              Totale onere (articolo 6): euro 5.882.

Articolo 15:

          Viene prevista la partecipazione di funzionari in Croazia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tale fine, nell'ipotesi dell'invio annuo a Zagabria di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per sei giorni): euro 1.668;

              diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 126, cui si aggiungono euro 38, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 126 viene ridotto di euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 122 più euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 170 per 2 persone per 6 giorni): euro 2.040.

          Spese di viaggio:

              biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

              Totale onere (articolo 15): euro 5.882.

Articolo 18:

          Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti.
          Nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Zagabria, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così quantificabile:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 139 al giorno per due persone e per 3 giorni): euro 834;

              diaria giornaliera (euro 170 per due persone per tre giorni): euro 1.020.

          Spese di viaggio:

              n. 2 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per due persone = euro 2.070 più euro 104, quale maggiorazione del 5 per cento: euro 2.174;

              Totale onere (articolo 18): euro 4.028.

Articolo 23:

          Per l'esame dei programmi operativi viene prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Zagabria di tre funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

          Spese di missione:

              pernottamento (euro 139 al giorno per tre persone e per quattro giorni): euro 1.668;

              diaria giornaliera (euro 170 per tre persone per quattro giorni): euro 2.040;
              n. 3 biglietti aerei A/R Roma-Zagabria (euro 1.035 per tre persone = euro 3.105 più euro 155 quale maggiorazione del 5 per cento: euro 3.260;

              Totale onere (articolo 23): euro 6.968.

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2004, ammonta ad euro 22.760.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
          Relativamente alle attività di formazione (articolo 6) per i funzionari della Croazia, si fa presente che le relative domande di partecipazione ai corsi in Italia vengono accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti e previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali ad esempio l'articolo 18 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 15 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

              L'Accordo non incide su leggi e su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

          L'importazione di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto le Amministrazioni degli affari esteri e delle dogane ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Amministrazione doganale croata.

B) Obiettivi e risultati attesi.

          I negoziati di tale Atto sono statti condotti con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.
          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione doganale della Croazia, proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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