XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4561




      Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Croazia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di un Preambolo di ventisette articoli ed un Allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 11 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando casi e finalità.
        L'articolo 6 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
        L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        L'articolo 10, tra l'altro, sancisce l'obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione, quando ci sia un pericolo per l'economia, la salute pubblica e ogni altro interesse vitale dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.
        L'articolo 13 descrive le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formazione delle richieste di assistenza.
        L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente consultino dossier o assistano alle indagini effettuate nel territorio dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 16 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale, e contempla, tra l'altro, l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, documenti, relazioni o informazioni computerizzate.
        L'articolo 17 prevede che le Amministrazioni doganali possano scambiarsi funzionari di collegamento allo scopo di accrescere la reciproca cooperazione.
        L'articolo 18 contempla la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 19 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo ed alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 20 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        L'articolo 21 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 22 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 23 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 24 definisce l'ambito territoriale dell'applicazione dell'Accordo.
        Gli articoli 25, 26 e 27 disciplinano l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dell'Accordo.




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