XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4561
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la
repressione delle infrazioni doganali, i Governi della
Repubblica italiana e della Repubblica di Croazia si impegnano
a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca
assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive
autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto
della legislazione doganale e di realizzare, nello stesso
tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e
repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così
più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di un Preambolo di ventisette
articoli ed un Allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 11 dettano la disciplina
della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle
informazioni, elencando casi e finalità.
L'articolo 6 contempla i casi di assistenza tecnica che le
due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
L'articolo 9 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
L'articolo 10, tra l'altro, sancisce l'obbligo per
ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni
informazione, quando ci sia un pericolo per l'economia, la
salute pubblica e ogni altro interesse vitale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 12 prevede la possibilità, conformemente alle
rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo
della consegna controllata.
L'articolo 13 descrive le procedure e le formalità che
devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella
formazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente.
L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari
dell'Amministrazione doganale richiedente consultino
dossier o assistano alle indagini effettuate nel
territorio dell'altra Parte contraente.
L'articolo 16 disciplina il caso in cui è possibile
richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale, e
contempla, tra l'altro, l'impegno di ciascuna Amministrazione
doganale a fornire reciprocamente, di propria iniziativa o su
richiesta, documenti, relazioni o informazioni
computerizzate.
L'articolo 17 prevede che le Amministrazioni doganali
possano scambiarsi funzionari di collegamento allo scopo di
accrescere la reciproca cooperazione.
L'articolo 18 contempla la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra
Parte contraente.
L'articolo 19 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo ed alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 20 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto
dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a
quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 21 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 22 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 23 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 24 definisce l'ambito territoriale
dell'applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 25, 26 e 27 disciplinano l'entrata in vigore,
la durata e la denuncia dell'Accordo.