XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4997
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di conferire alla recente disposizione
normativa afferente la sostituzione della pena detentiva in
pena pecuniaria una più ragionata ed equa applicazione, nel
rispetto assoluto della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge e dinanzi ai princìpi che guidano le scelte legislative
medesime. In buona sostanza, con la legge n. 134 del 2003,
sotto il profilo che rileva ai fini della presente iniziativa,
si è inteso innalzare il tetto massimo di pena detentiva
suscettibile di conversione in pena pecuniaria. L'originaria
formulazione della disposizione relativa al quantum di
pena detentiva "convertibile" (legge n. 689 del 1981) fissava
il limite di tre mesi. La recente modifica dell'articolo 53
della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, ha previsto che
il giudice, in ordine alla quantificazione della pena da
irrogare, nel pronunciare la sentenza "(...) quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di sei mesi, può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente (...)".
In astratto, dunque, se una pena detentiva non supera i
sei mesi può essere dal giudice, nell'ambito dei suoi poteri
discrezionali e valutativi, sostituita con la corrispondente
pena pecuniaria.
Tuttavia, allo stato applicativo della riformata
disposizione normativa, la sostituzione (conversione) in pena
pecuniaria - ancorché concretamente possibile fino al limite -
è preclusa al giudice dell'esecuzione e limitata alla fase del
giudizio.
In altri termini, pur sussistendo le medesime condizioni
soggettive legittimanti la conversione della pena detentiva in
pecuniaria, il giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi
dell'articolo 665 del
codice di procedura penale, non potrebbe sostituire la pena
medesima su richiesta del condannato.
Con la presente proposta di legge, al contrario, si
conferisce al giudice dell'esecuzione un potere/dovere di
verificare se il condannato che richiede la "conversione"
della pena possa in concreto beneficiarne.
Così, conseguentemente, per ogni condannato nei cui
confronti non sia ancora iniziato il procedimento esecutivo in
ordine alla pena detentiva inflitta (sempre che non sia
superiore a sei mesi) sarebbe concretamente possibile essere
"ammesso" (da parte del giudice dell'esecuzione) alla
conversione in pena pecuniaria.
Sempre, naturalmente, nel pieno rispetto della sussistenza
delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva, in assenza delle quali non è possibile concedere al
condannato la "conversione" in pena pecuniaria (articolo 59
della legge n. 689 del 1981).
In particolare la concessione della sostituzione incontra
un limite, normativamente previsto, per i "recidivi" o per
altre categorie di soggetti indicate nell'articolo 59 della
legge n. 689 del 1981.
Conseguentemente, la presente iniziativa, lasciando
immutati i parametri di riferimento afferenti la concedibilità
della "sostituzione" non determinerebbe, in concreto, alcuno
stravolgimento dell'assetto normativo nel quale andrebbe ad
inserirsi.
Peraltro, una modifica normativa concepita,
sostanzialmente, nella estensione del potere di concessione
della "conversione" (e della alternativa alla detenzione) al
giudice dell'esecuzione, porterebbe benefìci di varia
natura.
Benefìci, questi ultimi, di natura economica per l'erario,
in ragione del presumibile incremento delle somme pagate per
le condanne "convertite" ma anche di natura
organizzativo-funzionale per i tribunali di sorveglianza, in
ragione dell'inevitabile snellimento di pratiche e carichi di
lavoro. Quanto rilevato, sotto il profilo della esigenza di
riforma, in relazione alla conversione della pena pecuniaria,
non può non essere conseguentemente esteso, per ovvie ragioni
di natura sistematica e uniformità di trattamento, anche alle
altre pene sostitutive di quelle detentive brevi.