XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4997




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Quando ricorrono le condizioni soggettive per la sostituzione in pena pecuniaria, sempre che il giudice di merito non abbia negativamente valutato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 59, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, la sostituzione della pena detentiva, qualora non sia sospesa, in quella pecuniaria corrispondente. La sostituzione della pena detentiva in pecuniaria e la quantificazione medesima sono disposte dal giudice dell'esecuzione. Sempre a richiesta del condannato, se ne ricorrono le condizioni soggettive, il giudice dell'esecuzione può applicare la semidetenzione e la libertà controllata".



Frontespizio Relazione