XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Quando ricorrono le condizioni soggettive per la
sostituzione in pena pecuniaria, sempre che il giudice di
merito non abbia negativamente valutato la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 59, il condannato può chiedere
al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'articolo
665 del codice di procedura penale, la sostituzione della pena
detentiva, qualora non sia sospesa, in quella pecuniaria
corrispondente. La sostituzione della pena detentiva in
pecuniaria e la quantificazione medesima sono disposte dal
giudice dell'esecuzione. Sempre a richiesta del condannato, se
ne ricorrono le condizioni soggettive, il giudice
dell'esecuzione può applicare la semidetenzione e la libertà
controllata".