XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4990
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge è volta ad
introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura,
secondo quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1984.
Sotto un profilo meramente giuridico, con la presente
proposta di legge non si intende dare esecuzione a tale
convenzione, in quanto questa è stata già resa esecutiva in
Italia dalla legge 3 novembre 1988, n. 498. Tuttavia, il
legislatore in quella occasione non ha introdotto nel nostro
ordinamento il reato di tortura, poiché ha ritenuto che alla
fattispecie della tortura, così come descritta dall'articolo 1
della Convenzione, potessero essere comunque ricondotti alcuni
reati già previsti dalle norme penali vigenti. Ai sensi
dell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura, il
crimine della tortura consiste in "qualsiasi atto mediante il
quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore e
sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di
ottenere da essa o da una terza persona informazioni, o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza
persone ha commesso o è sospettata aver commesso, di
intimorirla o di fare pressione su di lei o di intimorire o di
fare pressione su una terza persona, o qualsiasi altro motivo
fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale
dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione
pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo
ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso
espresso o tacito".
In ogni parte del mondo continuano a registrarsi ogni
giorno sconcertanti episodi che vedono uomini farsi carnefici
di altri uomini. Abbiamo tutti l'obbligo morale di capire se
tutti questi episodi possano rientrare nella sfera
dell'illecito penale così come questa è delineata dal nostro
ordinamento e, in caso positivo, se siano puniti
adeguatamente. In alcuni casi, ad esempio, si tratta di
comportamenti disumani, degradanti della dignità umana, che
tuttavia non sono riconducibili alla nozione di violenza o di
minaccia elaborata dalla nostra giurisprudenza. Ciò significa
che vi è una zona grigia della nozione di tortura comunemente
accolta che non trova riscontro nelle nostre norme penali.
Preso atto di tale zona grigia, la presente proposta di
legge mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento che si
traduce in una violazione della già ratificata Convenzione del
1984. Pertanto, si introduce nel codice penale il delitto di
tortura, punendo chiunque infligge ad una persona una tortura
fisica o mentale, sottoponendola a patimenti disumani o a
gravi sofferenze allo scopo di ottenere informazioni o
confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa
stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere
commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti
dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere
compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale,
politica, religiosa o sessuale. Considerato che la nozione di
tortura è comunemente condivisa, proprio per evitare il
rischio di lasciare altre zone grigie, si è ritenuto opportuno
costruire la nuova fattispecie utilizzando sia i cosiddetti
elementi descrittivi della fattispecie, cioè quegli elementi
che traggono il loro significato direttamente dalla realtà
dell'esperienza sensibile, sia i cosiddetti elementi
normativi, il cui significato, invece, è desumibile da una
norma alla quale si rinvia implicitamente (articolo 1 della
Convenzione ONU del 1984). Il delitto è punito con la
reclusione da 1 a 15 anni. Si prevede, inoltre, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, un aumento di pena se dal
fatto deriva una lesione grave o gravissima. La pena è
raddoppiata se dalle violenze perpetrate consegue la morte.
Per evitare che il reato di tortura si presti a
strumentalizzazioni, si prevede espressamente che il fatto non
sia punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come
conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse
o dalle stesse cagionate.
La gravità del delitto di tortura rende opportuno inserire
tale delitto tra quelli che ai, sensi dell'articolo 7, primo
comma, numero 5), del codice penale sono puniti dalla legge
italiana indipendentemente dal luogo ove sono commessi o dalla
nazionalità del reo o della vittima. Tale disposizione si
fonda sul principio di universalità, per cui per i delicta
juris gentium, tra i quali rientra anche la tortura, si
applica la legge nazionale anche quando il fatto è commesso
all'estero. Si prevede, pertanto, che per il delitto di
tortura vi sia da parte della giurisdizione italiana una
competenza extraterritoriale assoluta.
Sempre di rilevanza internazionale è la disposizione
secondo la quale non può essere assicurata l'immunità
diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento
penale o condannati per il reato di tortura da una autorità
giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In
tali casi, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è
in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza
di condanna per il reato di tortura o, nel caso di
procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo
Stato individuato ai sensi della normativa internazionale
vigente in materia.