XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4990
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 613 del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 613-bis (Delitto di tortura). E' punito con la
reclusione da uno a quindici anni chiunque infligge ad una
persona una tortura fisica o mentale, sottoponendola a
patimenti disumani o a sofferenze gravi, allo scopo di
ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza
persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha
commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di
punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la
medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di
discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è
aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima;
è raddoppiata se ne deriva la morte.
Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o
patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad
esse connesse o dalle stesse cagionate.
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il
delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a
procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria
straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo
straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il
procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna
per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad
un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai
sensi della normativa internazionale vigente in materia.
Art. 613-ter. (Fatto commesso all'estero). E' punito
secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo
comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel
territorio estero il delitto di tortura, di cui all'articolo
613-bis".