XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4972




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge č finalizzata a introdurre una disciplina organica in materia di tutela professionale dei lavoratori che operano nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Da circa cinquanta anni, infatti, esiste di fatto nel mondo del lavoro la categoria delle agenzie teatrali e di spettacolo che non trova riscontro nella nostra legislazione, per cui gli addetti al settore si ritrovano ad operare in un sistema del tutto inadeguato alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il problema cui ci si riferisce č quello del collocamento artistico. Tutte le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono per legge obbligate a collocare soltanto i complessi artistici o le compagnie di gruppi musicali costituiti giuridicamente in societā, ma non il singolo artista. Dal che ne deriva che gli artisti operano in maniera del tutto personale e, beneficiando di contratti di ingaggio tramite l'ufficio speciale del collocamento dello spettacolo (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2053 del 1963) si vedono costretti a rivolgersi a produttori, organizzatori di spettacolo, agenzie di promozione e pubblicitarie, segreterie artistiche, eccetera, con il paradosso che tali soggetti, pur essendo soggetti non abilitati al collocamento artistico, agiscono indisturbati alimentando un dilagante abusivismo nel settore, mentre le agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono fortemente limitate nel collocamento artistico e soggette a continui controlli da parte delle autoritā. Inoltre, un altro grande problema č dato dalla mancanza di chiarezza nei ruoli esercitati dai soggetti che operano nel settore dello spettacolo. Ci si riferisce al promoter, all'organizzatore di spettacoli, al produttore discografico, eccetera.
        Per questi motivi, cari colleghi, con la presente proposta di legge intendiamo offrire alle categorie interessate una risposta chiara e univoca per garantire a quanti operano nel settore la dovuta tutela professionale.
        L'articolo 1 dispone che l'esercizio della professione di agente dello spettacolo sia subordinato all'iscrizione al registro nazionale degli agenti dello spettacolo di cui all'articolo 2, dietro pagamento di un contributo determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro nazionale degli agenti e l'apposita commissione centrale per la tenuta del registro stesso, i cui membri durano in carica quattro anni e sono riconfermabili per un solo mandato, avente il compito di aggiornare il registro nazionale e decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.
        L'articolo 3, nel disporre la istituzione, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, di una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale degli agenti dello spettacolo, fornisce una classificazione delle categorie operanti nel campo degli agenti dello spettacolo, distinguendo fra organizzatore dello spettacolo, produttore di spettacoli, produttore discografico e promoter.
        L'articolo 4 definisce la figura dell'agente degli artisti dello spettacolo, indicandone i relativi compiti, e stabilisce l'obbligo di pubblicizzare il contratto di mandato.
        L'articolo 5 riconosce l'agente che ha ottenuto l'incarico ai sensi dell'articolo 4 quale solo autorizzato a promuovere e a tutelare l'interesse degli artisti, pur contemplando la possibilitā per costui di avvalersi di collaboratori e dipendenti con compiti esclusivamente amministrativi e statuisce l'obbligo per le imprese operanti nel settore di avvalersi di agenti regolarmente iscritti al ruolo.
        L'articolo 6 ribadisce il divieto per gli artisti e le societā che svolgono attivitā di spettacolo e intrattenimento di avvalersi dell'opera di soggetti non iscritti al registro nazionale degli agenti dello spettacolo e, al contempo, in deroga a tale divieto, prevede la possibilitā per gli artisti di avvalersi dell'assistenza dei genitori, dei fratelli o del coniuge.
        L'articolo 7 contempla il diritto alla provvigione.
        Gli articoli 8 e 9 indicano le modalitā di iscrizione al registro nazionale e stabiliscono i requisiti per l'iscrizione medesima.
        L'articolo 10 stabilisce che l'attivitā dell'agente dello spettacolo non rientra tra le attivitā di mediazione.
        L'articolo 11 prevede le modalitā di adozione del regolamento di attuazione della legge, che disciplina: l'iscrizione al ruolo; le modalitā di svolgimento dell'esame di idoneitā; il modello del contratto di mandato; i diritti e i doveri degli agenti dello spettacolo secondo la categoria di appartenenza; le modalitā di applicazione delle sanzioni amministrative; l'indicazione delle incompatibilitā con l'iscrizione al ruolo; l'indicazione del numero massimo di soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello spettacolo; l'istituzione di un collegio arbitrale per la soluzione delle eventuali controversie sorte nell'espletamento del contratto di mandato.
        L'articolo 12, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.




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