XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4972
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge č
finalizzata a introdurre una disciplina organica in materia di
tutela professionale dei lavoratori che operano nel settore
dello spettacolo, intrattenimento e svago. Da circa cinquanta
anni, infatti, esiste di fatto nel mondo del lavoro la
categoria delle agenzie teatrali e di spettacolo che non trova
riscontro nella nostra legislazione, per cui gli addetti al
settore si ritrovano ad operare in un sistema del tutto
inadeguato alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Il problema cui ci si riferisce č quello del collocamento
artistico. Tutte le agenzie teatrali in possesso di regolare
licenza sono per legge obbligate a collocare soltanto i
complessi artistici o le compagnie di gruppi musicali
costituiti giuridicamente in societā, ma non il singolo
artista. Dal che ne deriva che gli artisti operano in maniera
del tutto personale e, beneficiando di contratti di ingaggio
tramite l'ufficio speciale del collocamento dello spettacolo
(di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2053 del
1963) si vedono costretti a rivolgersi a produttori,
organizzatori di spettacolo, agenzie di promozione e
pubblicitarie, segreterie artistiche, eccetera, con il
paradosso che tali soggetti, pur essendo soggetti non
abilitati al collocamento artistico, agiscono indisturbati
alimentando un dilagante abusivismo nel settore, mentre le
agenzie teatrali in possesso di regolare licenza sono
fortemente limitate nel collocamento artistico e soggette a
continui controlli da parte delle autoritā. Inoltre, un altro
grande problema č dato dalla mancanza di chiarezza nei ruoli
esercitati dai soggetti che operano nel settore dello
spettacolo. Ci si riferisce al promoter,
all'organizzatore di spettacoli, al produttore discografico,
eccetera.
Per questi motivi, cari colleghi, con la presente proposta
di legge intendiamo offrire alle categorie interessate una
risposta chiara e univoca per garantire a quanti operano nel
settore la dovuta tutela professionale.
L'articolo 1 dispone che l'esercizio della professione di
agente dello spettacolo sia subordinato all'iscrizione al
registro nazionale degli agenti dello spettacolo di cui
all'articolo 2, dietro pagamento di un contributo determinato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il registro nazionale degli agenti e
l'apposita commissione centrale per la tenuta del registro
stesso, i cui membri durano in carica quattro anni e sono
riconfermabili per un solo mandato, avente il compito di
aggiornare il registro nazionale e decidere sui ricorsi
avverso le decisioni delle commissioni regionali.
L'articolo 3, nel disporre la istituzione, presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con
sede nei capoluoghi di regione, di una commissione regionale
per la gestione del ruolo regionale degli agenti dello
spettacolo, fornisce una classificazione delle categorie
operanti nel campo degli agenti dello spettacolo, distinguendo
fra organizzatore dello spettacolo, produttore di spettacoli,
produttore discografico e promoter.
L'articolo 4 definisce la figura dell'agente degli artisti
dello spettacolo, indicandone i relativi compiti, e stabilisce
l'obbligo di pubblicizzare il contratto di mandato.
L'articolo 5 riconosce l'agente che ha ottenuto l'incarico
ai sensi dell'articolo 4 quale solo autorizzato a promuovere e
a tutelare l'interesse degli artisti, pur contemplando la
possibilitā per costui di avvalersi di collaboratori e
dipendenti con compiti esclusivamente amministrativi e
statuisce l'obbligo per le imprese operanti nel settore di
avvalersi di agenti regolarmente iscritti al ruolo.
L'articolo 6 ribadisce il divieto per gli artisti e le
societā che svolgono attivitā di spettacolo e intrattenimento
di avvalersi dell'opera di soggetti non iscritti al registro
nazionale degli agenti dello spettacolo e, al contempo, in
deroga a tale divieto, prevede la possibilitā per gli artisti
di avvalersi dell'assistenza dei genitori, dei fratelli o del
coniuge.
L'articolo 7 contempla il diritto alla provvigione.
Gli articoli 8 e 9 indicano le modalitā di iscrizione al
registro nazionale e stabiliscono i requisiti per l'iscrizione
medesima.
L'articolo 10 stabilisce che l'attivitā dell'agente dello
spettacolo non rientra tra le attivitā di mediazione.
L'articolo 11 prevede le modalitā di adozione del
regolamento di attuazione della legge, che disciplina:
l'iscrizione al ruolo; le modalitā di svolgimento dell'esame
di idoneitā; il modello del contratto di mandato; i diritti e
i doveri degli agenti dello spettacolo secondo la categoria di
appartenenza; le modalitā di applicazione delle sanzioni
amministrative; l'indicazione delle incompatibilitā con
l'iscrizione al ruolo; l'indicazione del numero massimo di
soggetti rappresentabili da ogni singolo agente dello
spettacolo; l'istituzione di un collegio arbitrale per la
soluzione delle eventuali controversie sorte nell'espletamento
del contratto di mandato.
L'articolo 12, infine, reca la data di entrata in vigore
della legge.