XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4972
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina l'attività degli agenti
degli artisti dello spettacolo, di seguito denominati
"agenti", che operano in ambito nazionale e internazionale nei
seguenti settori: spettacolo, musica, cinema, comunicazione,
teatro, lirica e operistica, danza.
2. L'esercizio della professione di agente è subordinato
all'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 2, in
seguito alla quale l'agente ottiene il rilascio della licenza
e assume la relativa qualifica.
3. L'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo
2 comporta il pagamento di un contributo determinato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito il registro nazionale degli agenti,
composto dai ruoli regionali previsti dall'articolo 3. Per la
gestione del registro nazionale è istituita una apposita
commissione centrale.
2. La commissione centrale è composta da:
a) il direttore generale competente del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello
spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) due agenti designati dalle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. La commissione centrale dura in carica quattro anni, i
suoi membri possono essere riconfermati per un solo mandato e
ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:
a) aggiornare il registro nazionale degli agenti
sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni
regionali di cui all'articolo 3;
b) decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni
delle commissioni regionali.
Art. 3.
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione,
è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una commissione regionale per la
gestione del ruolo regionale degli agenti, suddiviso nelle
seguenti categorie:
a) organizzatore dello spettacolo: colui che
possiede una struttura privata, ovvero colui che organizza in
strutture aperte al pubblico, di proprietà di terzi, eventi
musicali, concerti e spettacoli vari;
b) produttore di spettacoli: teatri stabili o
società che allestiscono compagnie artistiche, investendo
propri capitali e facendo svolgere alle rispettive compagnie
attività in luoghi e in strutture pubblici;
c) produttore discografico: la casa discografica
ovvero colui che investe propri capitali nella realizzazione
di un prodotto successivamente affidato alle case
discografiche ai fini della sua distribuzione;
d) promoter: colui che, su incarico dei
grandi distributori di spettacoli di musica leggera, organizza
e promuove spettacoli.
2. La commissione regionale è composta da:
a) un membro designato dal presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello
spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante degli agenti dello
spettacolo, designato dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Le commissioni regionali durano in carica quattro anni,
i membri possono essere riconfermati per un solo mandato e ad
esse sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esaminare le domande di iscrizione al registro
nazionale e verificare il possesso dei requisiti da parte dei
soggetti richiedenti stabiliti dall'articolo 9;
b) indire, con cadenza biennale, l'esame di
idoneità all'esercizio della professione, determinando,
altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della
commissione giudicatrice, della quale deve, in ogni caso, fare
parte un rappresentante degli agenti;
c) esercitare funzioni di controllo al fine di
segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio
della professione;
d) disporre la cancellazione o la sospensione dal
registro nazionale qualora vengano a mancare i requisiti di
cui all'articolo 9.
4. Avverso le decisioni delle commissioni regionali
l'interessato può inoltrare ricorso alla commissione centrale,
entro il termine di un mese dalla data di comunicazione delle
decisioni medesime.
5. Le spese per il funzionamento della commissione
centrale e delle commissioni regionali sono finanziate con il
contributo di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 4.
1. E' agente la persona fisica che, in forza di contratto
di mandato, cura e promuove i rapporti tra gli artisti e gli
organizzatori, le società e gli esercenti di locali pubblici
che organizzano spettacoli e intrattenimenti, le radio e le
televisioni private e pubbliche, i teatri, le società di
produzione cinematografica, ai fini della stipulazione di un
contratto di prestazione artistica, ovvero tra due soggetti
che rappresentano società od organizzatori di spettacoli
privati e pubblici, per la conclusione di contratti di
ingaggio di prestazione occasionale, saltuaria, intermittente,
in riferimento agli artisti e ai musicisti professionisti.
2. L'agente cura gli interessi dell'artista, che gli
conferisce l'incarico secondo le modalità indicate dalla
presente legge, al fine di:
a) promuovere, trattare e definire in nome e per
conto dell'artista i programmi delle prestazioni, i luoghi e
le date relativi, nonché le condizioni normative e finanziarie
e le modalità di organizzazione delle attività;
b) prestare opera di consulenza in favore
dell'artista nelle trattative dirette alla stipulazione del
contratto ovvero predisporre la stesura dei contratti che
regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi
in nome e per conto dell'artista;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli
adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e
assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di
prestazione artistica;
d) assistere l'artista nell'attività diretta alla
definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra
pattuizione del contratto di prestazione artistica;
e) svolgere attività di assistenza a favore di
società costituite da gruppi di artisti o di artisti singoli,
per favorire lo svolgimento di prestazioni artistiche nelle
modalità indicate nei contratti di ingaggio in riferimento al
lavoro intermittente degli artisti.
3. L' incarico conferito ai sensi del comma 2 deve avere
ad oggetto la conclusione di uno o più affari determinati e
può essere accettato dall'agente a condizione che non
determini conflitto d'interesse con le sue attività di agente
e di operatore di pubblici esercizi di spettacolo e
intrattenimento ai sensi di quanto stabilito dal regolamento
di cui all'articolo 11.
4. Una copia del contratto di mandato stipulato tra
l'agente e l'artista deve essere inviata, entro dieci giorni
dalla data di stipulazione, alla sezione circoscrizionale del
lavoro competente per territorio, pena la cancellazione dal
registro nazionale dell'agente stesso.
5. L'agente assiste l'artista in costanza di rapporto per
tutto il periodo della sua durata, curando, altresì, le
trattative per eventuali rinnovi del contratto.
6. L'agente può contattare un artista qualora lo stesso
non abbia già un rapporto contrattuale in essere con agenzie
di spettacolo, o nei sei mesi antecedenti la data di scadenza
del suo contratto. E' fatto divieto all'agente di contattare
un artista che ha stipulato un contratto con un altro agente o
con una società nell'intento di indurlo a risolvere
prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai
doveri contrattuali.
7. Nessun agente può abusare dell'eventuale posizione
dominante acquisita sul mercato in cui opera. Le commissioni
regionali, anche su segnalazione di chiunque vi abbia
interesse, qualora ritengano sussistere l'abuso di posizione
dominante avviano le dovute istruttorie e adottano gli
eventuali provvedimenti.
Art. 5.
1. L'agente che ha ricevuto l'incarico è il solo
autorizzato a promuovere e a tutelare gli interessi dei propri
assistiti. Egli può avvalersi di dipendenti e di collaboratori
con compiti esclusivamente amministrativi.
2. Le imprese che operano nel settore dello spettacolo,
compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate, i teatri di tradizioni, le
istituzioni concertistiche-orchestrali e i teatri stabili,
ferma restando la possibilità di scritturare direttamente gli
artisti ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1979,
n.8, hanno l'obbligo di avvalersi dell'opera di agenti
iscritti al registro nazionale.
3. L'agente può organizzare la propria attività
imprenditorialmente. E' facoltà dell'agente attribuire a una
società i diritti economici e patrimoniali derivanti dal
proprio incarico a condizione che:
a) l'agente sia espressamente autorizzato
dall'artista all'atto del conferimento dell'incarico o
successivamente;
b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo
l'attività disciplinata dalla presente legge oppure svolga
tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e
contabilità separate;
c) all'agente sia attribuita la rappresentanza
legale della società.
4. L'elenco dei dipendenti e dei collaboratori di cui al
comma 1, la copia autentica dell'atto costitutivo della
società, dello statuto, del libro soci, dell'elenco nominativo
degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni
periodicamente intervenute, devono essere depositati presso le
commissioni regionali entro venti giorni dalla data di
costituzione della società o dalle date delle modifiche
intervenute.
Art. 6.
1. Agli artisti, agli organizzatori e alle società che
svolgono l'attività di spettacolo e intrattenimento è vietato
avvalersi dell'opera di un agente non iscritto al registro
nazionale.
2. L'artista può, in deroga a quanto disposto dal comma 1,
farsi assistere, per l'esercizio delle proprie prestazioni,
dai genitori, dai fratelli o dal coniuge; di tale circostanza
deve essere fatta espressa menzione nel relativo contratto di
prestazione artistica.
Art. 7.
1. Hanno diritto alla provvigione solo gli agenti iscritti
al registro nazionale. La misura della provvigione è
determinata, in mancanza di accordo tra le parti, dalla giunta
camerale, sentito il parere della commissione regionale
competente per territorio, e tenuto anche conto degli usi
locali.
2. L'agente per l'esercizio della propria attività si
avvale di moduli o di formulari recanti le condizioni del
contratto di lavoro o della scrittura, preventivamente
depositati presso la commissione regionale competente per
territorio.
Art. 8.
1. Per ottenere l'iscrizione al registro nazionale
l'interessato deve presentare domanda alla commissione
regionale istituita presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia di residenza,
allegando la ricevuta di pagamento del contributo di cui
all'articolo 1, comma 3.
2. Nella domanda di cui al comma 1, il richiedente deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti professionali e morali di cui
all'articolo 9.
3. L'iscrizione al registro nazionale è disposta con
provvedimento del presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 9.
Art. 9.
1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro
nazionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti
requisiti:
a) maggiore età;
b) godimento dei diritti civili e politici e non
essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) possesso di diploma del secondo ciclo di
istruzione scolastica di indirizzo commerciale o di diploma di
laurea in materie commerciale, giuridiche, artistiche o
musicali, ovvero di un titolo di studio equipollente ai sensi
della normativa vigente;
d) avere prestato per almeno un biennio la propria
opera presso imprese che esercitano l'attività di cui
all'articolo 3, ovvero avere svolto pratica orchestrale o
pratica artistica per almeno cinque armi.
2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non
possono essere iscritti al registro nazionale e, se iscritti,
devono essere cancellati, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) hanno riportato condanne per delitti contro la
pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, usura o mediazione
usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a due
anni;
c) sono stati sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e
successive modificazioni, o nei cui confronti è stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n.575, e successive modificazioni, ovvero sano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
3. L'iscrizione al registro nazionale deve essere
richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso,
l'attività di cui all'articolo 3 in modo occasionale o
discontinuo.
Art. 10.
1. Non è considerata mediazione l'attività professionale
esercitata dagli agenti iscritti al registro nazionale e ad
essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27
della legge 24 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, alla legge 21 marzo 1958, n. 253, e al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni.
2. L'agente può trattare, oltre che per la definizione di
contratti e di scritture per gruppi o per formazioni
regolarmente costituiti, anche per l'attività di artisti che
operano esclusivamente come solisti.
Art. 11.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, adotta il regolamento di attuazione della
medesima legge, che disciplina in particolare:
a) l'iscrizione al registro nazionale, subordinata
al superamento di un esame di idoneità che abilita
all'esercizio della professione di agente su tutto il
territorio nazionale;
b) le modalità di svolgimento dell'esame di
idoneità, che deve essere articolato in una prova scritta e
una orale;
c) l'iscrizione al registro nazionale di coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
muniti della licenza prevista all'articolo 115 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, a condizione che abbiano esercitato
l'attività professionale di agente in maniera continuativa per
almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio precedente
alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) i diritti e i doveri dell'agente, secondo la
categoria di appartenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
e) il modello del contratto di mandato, il cui
schema è riportato in un apposito allegato annesso allo stesso
regolamento;
f) le modalità di applicazione delle sanzioni
amministrative a carico di coloro che esercitano l'attività di
agente senza essere iscritti al ruolo di cui all'articolo 3 o
che, essendo iscritti, violano le disposizioni di cui alla
presente legge;
g) le incompatibilità con l'iscrizione al
ruolo;
h) il numero massimo dei soggetti rappresentabili
da ogni singolo agente;
i) l'istituzione di un collegio arbitrale con
competenza a decidere sulle controversie sorte
nell'espletamento del contratto di mandato.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.