XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4966
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia
di acquisto della cittadinanza italiana, la legge 5 febbraio
1992, n. 91, costituisce un esempio di legge tra le più
restrittive tra quelle adottate dai Paesi dell'Unione europea.
Tale legge, che ha sostituito un testo normativo che era in
vigore da circa ottanta anni (la legge 13 giugno 1912, n.
555), ha confermato e rafforzato vecchi princìpi assolutamente
non in grado di disciplinare la mutata situazione sociale, che
vede enormemente
aumentata la presenza di cittadini stranieri che necessitano
di un inserimento stabile nel nostro Paese. La legge n. 91 del
1992 conferma il principio dello ius sanguinis,
l'acquisto della cittadinanza automatico quando il padre e la
madre siano cittadini (articolo 1, comma 1, lettera
a), limita l'acquisto della cittadinanza in base al
principio della nascita nel territorio, ius soli, solo
al bambino figlio di ignoti o apolidi o nel caso in cui i
genitori non trasmettano, secondo la legge del Paese di
provenienza, la propria cittadinanza al figlio. Le
limitazioni, quanto allo ius soli, comportano come
conseguenza che il bambino che nasce in Italia da cittadini
stranieri non ha alcuna possibilità di divenire cittadino
italiano finché è minorenne. Ancora più grave è la situazione
del bambino straniero che arriva in Italia il quale, oltre a
non avere nessuna possibilità di divenire cittadino da
minorenne, da maggiorenne ha prospettive assai incerte e i
relativi iter amministrativi durano diversi anni.
Anche per gli adulti la normativa del 1992 restringe
notevolmente la possibilità di acquistare la cittadinanza:
servono dieci anni per fare la richiesta (la precedente
disciplina ne prevedeva solo cinque), a tale fine sono
conteggiati solo i periodi di residenza locale nel Paese non
essendo sufficiente il solo possesso del permesso di soggiorno
(articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572) e il
procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza
ha una durata di almeno due anni. Si tratta in assoluto del
periodo più lungo in Europa (la Germania richiede otto anni,
mentre Francia e Regno Unito cinque) e della normativa, in
materia di naturalizzazione degli adulti, più restrittiva del
vecchio continente che addirittura non prevede nulla per
quanto riguarda i minori.
L'attuazione della legge, a più di dieci anni dalla sua
entrata in vigore, ha dato risultati largamente prevedibili: a
fronte di un considerevole aumento della presenza di stranieri
nel nostro Paese e della correlata esigenza di assicurare
forme stabili di inserimento, la possibilità di acquisto della
cittadinanza riguarda una quantità sempre più irrisoria di
persone, con un costante decremento, negli ultimi cinque anni,
dei provvedimenti di concessione della naturalizzazione per
residenza. Il nostro Paese infatti, passando da 1.341.000
stranieri non comunitari regolarmente presenti nel 1999 a
circa 2.400.000 nel 2003, ha registrato una crescita del 79
per cento mentre le naturalizzazioni per residenza sono
diminuite del 70 per cento. Si tratta di cifre che esprimono
chiaramente la completa inadeguatezza e il fallimento di una
legge che necessita urgentemente di una riformulazione
finalizzata a una politica di inserimento stabile, che sia in
grado di dare certezza ai diritti e ai doveri degli stranieri
presenti nel nostro Paese.
La presente proposta di legge, che fa propri i princìpi
fondamentali della proposta della Comunità di Sant'Egidio, si
sostanzia in una serie di modifiche che tengono conto del
mutato quadro sociale del nostro Paese quanto a presenze
straniere, prendendo in considerazione sia il bambino
straniero che nasce in Italia o vi arriva in età
adolescenziale, che l'adulto che vi risiede per un
considerevole periodo di tempo.
Attualmente il minore nato in Italia può chiedere la
cittadinanza solo al raggiungimento del diciottesimo anno
d'età, perde definitivamente questo diritto se non lo esercita
nei dodici mesi successivi ed è richiesta anche la prova della
residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita.
La modifica proposta mira ad introdurre, per il minore nato in
Italia, un'attuazione graduata del principio dello ius
soli, coniugando il requisito della nascita nel Paese e la
presenza regolare del genitore da almeno due anni, in possesso
del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o
dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Si tratta
in sostanza dell'introduzione della lettera b-bis) al
comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
che, in linea con quanto previsto dal Preambolo della
Convenzione sui diritti
del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e
dalla Convenzione europea sulla nazionalità (conclusa il 6
novembre 1997 e non ancora ratificata dal nostro Paese), mira
a facilitare, nei diritti interni dei singoli Stati,
l'acquisto della cittadinanza per le persone nate nel
territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente nonché
il loro inserimento in tali società.
Ispirata alla stessa ratio è anche l'introduzione
della lettera b-ter) al medesimo comma 1 dell'articolo 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 91. In sostanza il minore nato
da genitori stranieri che fornisce prova della presenza
continuativa in Italia da almeno sei anni e della
partecipazione ad un ciclo scolastico o di formazione
professionale oppure dello svolgimento di regolare attività
lavorativa, unitamente alla conoscenza sufficiente della
lingua italiana, può richiedere la cittadinanza italiana senza
dover necessariamente intraprendere, come in precedenza, il
difficile e lungo iter della naturalizzazione per
residenza.
Quanto invece alla naturalizzazione per residenza
dell'adulto, la presente proposta di legge mira a ridurre il
periodo di regolare presenza in Italia dello straniero
riducendolo a sei anni. La nuova formulazione della lettera
f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, riconosce la possibilità allo straniero di
richiedere la cittadinanza italiana se regolarmente presente
nel territorio della Repubblica in forma continua e abituale
da almeno sei anni e se conosce in maniera sufficiente la
lingua italiana.