XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4966




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte le seguenti lettere:

                "b-bis) chi č nato nel territorio della Repubblica se il genitore č regolarmente presente in Italia da almeno due anni e titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

                b-ter) il minore, figlio di genitore straniero, a condizione che siano provati la sua presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e la sua partecipazione a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure lo svolgimento di una regolare attivitā lavorativa, unitamente alla sua conoscenza sufficiente della lingua italiana".


Art. 2.

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, č sostituita dalla seguente:

                "f) allo straniero regolarmente presente nel territorio della Repubblica in forma continua e abituale da almeno sei anni, e che dimostra di conoscere in maniera sufficiente la lingua italiana".



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