XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4966
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, sono aggiunte le seguenti lettere:
"b-bis) chi č nato nel territorio della Repubblica
se il genitore č regolarmente presente in Italia da almeno due
anni e titolare del permesso di soggiorno previsto
dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b-ter) il minore, figlio di genitore straniero, a
condizione che siano provati la sua presenza continuativa in
Italia da almeno sei anni e la sua partecipazione a un ciclo
scolastico o di formazione professionale oppure lo svolgimento
di una regolare attivitā lavorativa, unitamente alla sua
conoscenza sufficiente della lingua italiana".
Art. 2.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, č sostituita dalla seguente:
"f) allo straniero regolarmente presente nel
territorio della Repubblica in forma continua e abituale da
almeno sei anni, e che dimostra di conoscere in maniera
sufficiente la lingua italiana".