XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4950
Onorevoli Colleghi! - Gli aeroporti minori italiani,
seppure numericamente limitati, svolgono una rilevante
funzione di supporto ai grandi scali aeroportuali. Sono,
infatti, la struttura base per lo svolgersi di innumerevoli
esigenze collegate ai compiti della protezione civile, quindi
alla sicurezza dei cittadini, alla salvaguardia del
territorio, nonché, limitatamente ad alcune realtà, un insieme
di sinergie capaci di garantire collegamenti per il trasporto
passeggeri in determinate aree ad alta densità turistica e per
il trasporto merci, nel caso di aree caratterizzate da
particolari e importanti produzioni, per le quali il
trasferimento economico sui mercati di consumo necessita di
rapidità e di garanzia nei tempi di resa. La presenza sul
territorio nazionale di tali infrastrutture aeroportuali
minori, in buona parte originariamente militari, ha consentito
la nascita di organizzazioni civili quali l'AeroClub per gli
appassionati del volo, aventi finalità turistiche e sportive,
le società di lavoro aereo e di aerotaxi. Queste strutture,
causa la modestia delle dotazioni strutturali e tecniche,
interessano in larga misura solo il traffico locale, ovvero
quello che generalmente si origina e si conclude sullo scalo
stesso e, in ridotta misura, il traffico proveniente da altri
aeroporti. Analizzando l'aspetto infrastrutturale e le
caratteristiche degli impianti, si nota come attualmente, ad
eccezione di alcuni, gli aeroporti minori italiani, e in
particolare quelli locali, siano scarsamente attrezzati.
Quando, infatti, non vi è la presenza di un classico campo
d'aviazione (una striscia erbosa con manica di vento), lo
scalo aereo minore è caratterizzato da una pista pavimentata e
da vecchi hangar. Per quanto riguarda le idrosuperfici,
nonostante la grande tradizione d'anteguerra italiana nel
settore, ne
sussiste una sola aperta anche al traffico internazionale:
quella di Como. Spesso, inoltre, in tali strutture si è in
presenza dell'assoluta mancanza delle elementari misure di
sicurezza o di minimale assistenza alla navigazione, ad
esempio, la non disponibilità della stazione radio o delle
assistenze alla navigazione aerea quali: il radiofaro non
direzionale (NDB), il VHF Omnidirectional range (VOR),
la tomografia assiale computerizzata (TAC) per il controllo
dei bagagli e dei passeggeri o del sistema delle luci
aeronautiche al suolo e della segnaletica notturna. L'intento,
pertanto, della presente proposta di legge, è quello di
rilanciare il sistema delle categorie aeroportuali stabilite
nel Piano generale dei trasporti con riferimento alle
categorie regionali e locali, integrandosi nell'ottica della
legge n. 166 del 2002, recante "disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti" ovvero alle categorie costituite
da aeroporti interessati da modeste quantità di traffico
trasportato con aeromobili di dimensioni contenute su rotte a
bassa frequentazione per servizi aerei domestici e
transfrontalieri, nonché a quelle (categoria locale)
costituite da aeroporti aperti al traffico dell'aviazione
generale, aerotaxi, e destinate al volo sportivo e alla scuola
di volo. E' da rilevare, inoltre, la maggiore attenzione che
viene prestata ai dati del Sistema informativo per il
monitoraggio e la pianificazione dei trasporti da parte sia
degli operatori del settore dei trasporti, sia di soggetti a
vario titolo coinvolti nell'elaborazione dei dati tecnici
(piani regionali dei trasporti). Il fine, pertanto, della
presente proposta di legge è quello di introdurre misure di
sostegno che possano incentivare le infrastrutture degli
aeroporti d'interesse regionale e locale, così male
attrezzate, per potenziarli anche numericamente,
riqualificarli e renderli più sicuri nel quadro di una
strategia che riguardi anche l'accoglienza e l'ospitalità
turistica del territorio, nonché per salvaguardare e
incrementare l'occupazione di centinaia di addetti altamente
specializzati i quali costituiscono un patrimonio che andrebbe
altrimenti disperso, senza dimenticare che l'indotto economico
di settore ne trarrebbe forti benefici. La proposta di legge è
rispettosa dell'ampia autonomia regionale, finanziaria e di
programmazione, ma richiede a ogni regione, ai sensi degli
aspetti e delle priorità richiamati nel testo della presente
proposta di legge, di dotarsi di uno strumento di
programmazione di settore. Per gli aspetti della sussidiarietà
si richiede all'ente regione di coinvolgere gli enti locali e
le organizzazioni economiche provinciali, non limitando queste
ultime a divenire enti gestori ma incentivandole a realizzare
sinergie con il capitale privato. E' previsto, infatti, il
ricorso al project financing, come stabilisce la legge
n. 443 del 2001, cosiddetta "legge Lunardi", che sancisce il
rilancio in materia di infrastrutture e di insediamenti
produttivi strategici, oltre a prevedere un contributo
finanziario da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.