XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4950
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo di sostegno dell'aeroportualità di interesse
regionale e locale).
1. Al fine di migliorare le infrastrutture e gli impianti
degli aeroporti di interesse regionale e locale e delle
aviosuperfici come definite dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003, nonché
di incrementare il numero di tali strutture, come individuato
nel Piano generale dei trasporti (PGT), è istituito un fondo
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, che concorre agli stanziamenti previsti dalle regioni
per le medesime finalità.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina la
ripartizione fra le regioni dei finanziamenti del fondo di cui
al comma 1 del presente articolo, attribuiti sulla base di un
programma di modernizzazione redatto ai sensi dell'articolo 2,
definito in relazione ai volumi di traffico attuali e alle
prospettive di incremento come risultanti da appositi
documenti di programmazione redatti dalle singole regioni.
Art. 2.
(Disposizioni attuative delle regioni).
1. Gli assessorati regionali competenti in materia di
trasporti delle singole regioni predispongono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
apposito studio denominato "programma di modernizzazione
regionale", diretto
al monitoraggio delle realtà esistenti, nonché alla
pianificazione, al finanziamento e all'incremento della rete
degli aeroporti regionali e locali, ai sensi dell'articolo
1.
2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia lo stato di
fatto della rete aeroportuale regionale e locale, di proprietà
pubblica e privata, indicando e identificando in
particolare:
a) le aviosuperfici non in pendenza (ANP) e in
pendenza (AP) con utilizzo AvP e AvT;
b) le elisuperfici;
c) i campi di fortuna;
d) le idrosuperfici;
e) le piste destinate al volo sportivo;
f) le piste con annessa scuola di volo.
3. Il programma deve prevedere un piano previsionale di
intervento atto a migliorare sul territorio di ogni regione le
strutture esistenti, nonché predisporre la realizzazione di
nuove strutture aeroportuali regionali e locali.
4. La pianificazione di cui al comma 3 deve essere altresì
correlata alle funzioni della protezione civile, con espresso
riferimento ai servizi di spegnimento degli incendi e di
soccorso medico-aereo, al servizio di eliambulanza, nonché
alle esigenze derivanti dal trasporto civile, dal trasporto
merci, dalle attività turistiche, dalle attività di scuola di
volo e da quelle sportive.
5. Entro sei mesi dall'avvenuto riparto alle singole
regioni dei fondi statali, come stabilito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, i presidenti delle regioni e gli
assessori regionali competenti in materia di trasporti, con
uno o più provvedimenti, sentiti le amministrazioni
provinciali, gli enti economici locali e le organizzazioni di
settore, determinano il riparto degli interventi previsti dal
presente articolo su base provinciale, riservando ampio spazio
alle nuove strutture.
Art. 3.
(Pianificazione territoriale).
1. La realizzazione di aviosuperfici di terra o di acqua e
delle strutture tecniche di supporto, previste dalla legge 2
aprile 1968, n. 518, dal decreto del Ministro per i trasporti
e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, e dal
decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1^ settembre 1988,
non costituisce destinazione urbanistica.
2. Le acque del demanio dello Stato e del demanio
regionale sono da intendere quali superfici non segnate,
limitatamente all'uso da parte di veicoli idrovolanti, di
anfibi e di elicotteri muniti di galleggianti, ai sensi della
parte terza del codice della navigazione.
3. Il nulla osta o la concessione d'uso per la gestione
delle idrosuperfici segnate di competenza regionale è concesso
con delibera della giunta regionale e non costituisce
concessione demaniale.
Art. 4.
(Finanza di progetto).
1. Per l'attuazione del PGT per gli aeroporti regionali e
locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
intesa con le regioni, provvede al ricorso alla tecnica della
finanza di progetto ai sensi della lettera a) del comma
2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il
concorso del capitale privato, di cui all'articolo
37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.