XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4944
Onorevoli Colleghi! - L'impegno assunto dall'attuale
maggioranza di introdurre modifiche al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il
riordino della disciplina in materia sanitaria, non si è
ancora concretizzato, nonostante le numerose proposte sia del
Parlamento che del Governo, per l'obiettiva difficoltà di
trovare soluzioni compatibili da un lato con i nuovi poteri
delle regioni e con le prerogative delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere dall'altro con le normative contrattuali
pregresse, in particolare per quanto attiene l'istituto
dell'esclusività del rapporto di lavoro.
La presente proposta di legge si propone pertanto
l'obiettivo di intervenire sulla materia in termini più
complessi, affrontando anche la questione dell'assetto
organizzativo e giuridico delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere.
L'articolo 1 istituisce presso ogni azienda sanitaria
locale e ospedaliera un Consiglio di amministrazione, composto
da cinque membri di cui tre nominati dalla regione e due dal
sindaco, con compiti di indirizzo e verifica. Tale soluzione,
pur compatibile con i poteri delle regioni e delle comunità
locali, attenua i poteri assoluti dei direttori generali, cui
restano comunque tutti i compiti di gestione.
L'articolo 2, modificando i poteri del Collegio di
direzione i cui pareri sono previsti come vincolanti sugli
atti ad esso demandati, costituisce una risposta concreta al
riconosciuto ruolo di "governo clinico" da affidare alla
dirigenza sanitaria. In tale direzione è apparso utile
prevedere, al comma 2 del medesimo articolo,
che un quinto dei componenti del Collegio siano eletti
nell'ambito della dirigenza medica e sanitaria.
All'articolo 3 si prevede la modifica dell'attuale
rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria,
consentendo, pur facendo salvo il principio dell'esclusività,
l'opzione per il rapporto non esclusivo dopo il decimo anno di
servizio e comunque all'atto della scadenza dei contratti
individuali e degli incarichi assunti.
Tale soluzione, oltre a garantire la libertà di scelta del
dirigente, consente all'azienda sanitaria di assicurarsi
un'adeguata stabilità dei rapporti di lavoro in essere, non
pregiudicando il principio giuridico dell'unicità del rapporto
che è ampiamente consolidato anche in tutto il settore
privato.
L'articolo 4 stabilisce che tutti gli incarichi di cui
all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano durata
quinquennale per semplificare l'attuale diversa
articolazione.
L'articolo 5 consente una mobilità orizzontale tra
discipline equipollenti al fine di ridurre i maggiori oneri di
spesa per nuove assunzioni ed ottimizzare l'utilizzo della
forza lavoro.