XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4944




        Onorevoli Colleghi! - L'impegno assunto dall'attuale maggioranza di introdurre modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, non si è ancora concretizzato, nonostante le numerose proposte sia del Parlamento che del Governo, per l'obiettiva difficoltà di trovare soluzioni compatibili da un lato con i nuovi poteri delle regioni e con le prerogative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere dall'altro con le normative contrattuali pregresse, in particolare per quanto attiene l'istituto dell'esclusività del rapporto di lavoro.
        La presente proposta di legge si propone pertanto l'obiettivo di intervenire sulla materia in termini più complessi, affrontando anche la questione dell'assetto organizzativo e giuridico delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
        L'articolo 1 istituisce presso ogni azienda sanitaria locale e ospedaliera un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri di cui tre nominati dalla regione e due dal sindaco, con compiti di indirizzo e verifica. Tale soluzione, pur compatibile con i poteri delle regioni e delle comunità locali, attenua i poteri assoluti dei direttori generali, cui restano comunque tutti i compiti di gestione.
        L'articolo 2, modificando i poteri del Collegio di direzione i cui pareri sono previsti come vincolanti sugli atti ad esso demandati, costituisce una risposta concreta al riconosciuto ruolo di "governo clinico" da affidare alla dirigenza sanitaria. In tale direzione è apparso utile prevedere, al comma 2 del medesimo articolo, che un quinto dei componenti del Collegio siano eletti nell'ambito della dirigenza medica e sanitaria.
        All'articolo 3 si prevede la modifica dell'attuale rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria, consentendo, pur facendo salvo il principio dell'esclusività, l'opzione per il rapporto non esclusivo dopo il decimo anno di servizio e comunque all'atto della scadenza dei contratti individuali e degli incarichi assunti.
        Tale soluzione, oltre a garantire la libertà di scelta del dirigente, consente all'azienda sanitaria di assicurarsi un'adeguata stabilità dei rapporti di lavoro in essere, non pregiudicando il principio giuridico dell'unicità del rapporto che è ampiamente consolidato anche in tutto il settore privato.
        L'articolo 4 stabilisce che tutti gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano durata quinquennale per semplificare l'attuale diversa articolazione.
        L'articolo 5 consente una mobilità orizzontale tra discipline equipollenti al fine di ridurre i maggiori oneri di spesa per nuove assunzioni ed ottimizzare l'utilizzo della forza lavoro.




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