XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4944
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Consiglio
di amministrazione).
1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale e presso
ciascuna azienda ospedaliera, di seguito denominate "azienda
sanitaria", è istituito il Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque
membri, di cui tre nominati dalla regione e due dal sindaco
del comune in cui insiste l'azienda sanitaria se l'ambito
territoriale di essa coincide con quello del comune.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno
il presidente a maggioranza dei suoi componenti.
4. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti compiti
di indirizzo e di verifica. Restano riservati al direttore
generale dell'azienda sanitaria i compiti di gestione, ai
sensi della normativa vigente.
5. La durata del mandato del Consiglio di amministrazione
coincide con quella del rapporto di lavoro del direttore
generale dell'azienda sanitaria.
Art. 2.
(Competenze del Collegio di direzione).
1. Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, formula pareri vincolanti su tutti gli atti
relativi alle materie ad esso demandate dalla normativa
vigente.
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del
Collegio di direzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, prevedendo che un quinto dei suoi componenti
siano eletti
nell'ambito della dirigenza sanitaria, secondo le modalità
previste per il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 3,
comma 12, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio di
direzione si avvale del consiglio dei sanitari di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Rapporto di lavoro della
dirigenza sanitaria).
1. Ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro
esclusivo di cui agli articoli 15-quater e
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, i dirigenti sanitari
assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo possono
richiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo
dopo il compimento del decimo anno di servizio e all'atto
della scadenza del contratto individuale e degli incarichi
assunti.
Art. 4.
(Durata degli incarichi
del dirigente sanitario).
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, hanno durata quinquennale.
2. La verifica triennale di cui all'articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, si intende assorbita dalla verifica al termine
dell'incarico.
Art. 5.
(Passaggio orizzontale
tra discipline equipollenti).
1. Al fine di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni e con il consenso o previa domanda del personale
della dirigenza
sanitaria interessato che abbia prestato servizio da almeno
cinque anni in un posto di area o di disciplina, il medesimo
personale può transitare in un posto di disciplina
equipollente, senza che ciò comporti la modifica della
posizione funzionale acquisita.
2. Il passaggio di cui al comma 1 è effettuato sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non
modifica la dotazione organica complessiva dell'azienda
sanitaria.