XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4944




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Consiglio
di amministrazione).

        1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale e presso ciascuna azienda ospedaliera, di seguito denominate "azienda sanitaria", è istituito il Consiglio di amministrazione.
        2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla regione e due dal sindaco del comune in cui insiste l'azienda sanitaria se l'ambito territoriale di essa coincide con quello del comune.
        3. Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente a maggioranza dei suoi componenti.
        4. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti compiti di indirizzo e di verifica. Restano riservati al direttore generale dell'azienda sanitaria i compiti di gestione, ai sensi della normativa vigente.
        5. La durata del mandato del Consiglio di amministrazione coincide con quella del rapporto di lavoro del direttore generale dell'azienda sanitaria.


Art. 2.

(Competenze del Collegio di direzione).

        1. Il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, formula pareri vincolanti su tutti gli atti relativi alle materie ad esso demandate dalla normativa vigente.
        2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo che un quinto dei suoi componenti siano eletti nell'ambito della dirigenza sanitaria, secondo le modalità previste per il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
        3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio di direzione si avvale del consiglio dei sanitari di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Art. 3.

(Rapporto di lavoro della
dirigenza sanitaria).

        1. Ferma restando la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i dirigenti sanitari assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo possono richiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo dopo il compimento del decimo anno di servizio e all'atto della scadenza del contratto individuale e degli incarichi assunti.


Art. 4.

(Durata degli incarichi
del dirigente sanitario).

        1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, hanno durata quinquennale.
        2. La verifica triennale di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si intende assorbita dalla verifica al termine dell'incarico.


Art. 5.

(Passaggio orizzontale
tra discipline equipollenti).

        1. Al fine di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni e con il consenso o previa domanda del personale della dirigenza     sanitaria interessato che abbia prestato servizio da almeno cinque anni in un posto di area o di disciplina, il medesimo personale può transitare in un posto di disciplina equipollente, senza che ciò comporti la modifica della posizione funzionale acquisita.
        2. Il passaggio di cui al comma 1 è effettuato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e non modifica la dotazione organica complessiva dell'azienda sanitaria.



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