XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4928
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'esigenza di garantire una reale dinamica
concorrenziale nel mercato del trasporto di passeggeri
effettuato in acque marittime e interne, mediante noleggio di
natanti con conducente. Si tratta di un'esigenza che affonda
le sue radici nelle prescrizioni della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 ("Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato"), ispiratrici a loro volta delle recenti norme
previste in materia di noleggio di autobus dalla legge 11
agosto 2003, n. 218 ("Disciplina dell'attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente").
La presente proposta di legge è quindi volta ad
assicurare:
a) il rispetto dei princìpi di tutela della
libertà di iniziativa economica;
b) la previsione di eguali condizioni di accesso e
di permanenza nel mercato nonché di trasparenza dello
stesso;
c) l'eliminazione alla fonte del rischio di
distorsioni del mercato, con conseguente creazione e
proliferazione di posizioni dominanti.
A tale fine, si ritiene necessario regolamentare il
mercato del servizio di trasporto di passeggeri svolto con
unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti,
il quale - trattandosi di un mercato di portata piuttosto
limitata - risulta essere maggiormente esposto ai predetti
rischi.
Infatti, la presenza in un limitato bacino d'utenza di
società controllate da soggetti pubblici che godono di
trattamenti di favore, come ad esempio di sovvenzioni
pubbliche per l'acquisto di natanti o di contributi connessi
esclusivamente all'esercizio di una specifica attività
(servizi minimi), non può non dare luogo ad elementi di
disparità di trattamento. E ciò in special modo ove si
consideri come tali natanti possano essere tranquillamente
utilizzati nell'esercizio di un servizio del tutto differente
da quello previsto in sede di erogazione delle sovvenzioni o
dei contributi, ovverosia nell'esercizio di un servizio di
trasporto di passeggeri non di linea (noleggio di natanti con
conducente). Il tutto concretando una grave turbativa del
mercato, a totale danno delle realtà imprenditoriali
sottoposte a una reale dinamica concorrenziale, peraltro non
beneficiarie di qualsivoglia forma di sovvenzione.
La ratio della proposta di legge non è volta
semplicemente a vietare l'ingresso nel mercato del noleggio
con conducente alle imprese beneficiarie delle predette
sovvenzioni o contributi, ma mira a regolamentare realmente il
mercato, prevedendo la possibilità per le aziende medesime di
inserirsi nello stesso, nel pieno rispetto delle regole
dettate, non solo in materia di concorrenza, ma anche in
materia di sicurezza della navigazione.
La presente proposta di legge prevede quindi le modalità
attraverso le quali le unità adibite a servizio di linea
possono essere impiegate nel servizio non di linea:
a) nel rispetto delle norme in materia di
concorrenza e di tutela dell'iniziativa economica, previste
dalla proposta di legge stessa (ovvero impossibilità di
utilizzo per le unità acquistate con sovvenzioni pubbliche o
con contributi connessi esclusivamente all'esercizio di una
specifica attività);
b) nel rispetto delle norme in materia di
sicurezza della navigazione, dettate per il servizio non di
linea (eliminando alla fonte disparità connesse allo
status di unità in servizio di linea, come ad esempio
godimento di deroghe in materia di dotazioni di sicurezza e
mezzi di salvataggio), onde eliminare ulteriori indebite
disparità di trattamento;
c) nel rispetto delle norme in materia di
personale marittimo impiegato nel servizio (compresenza di
titoli professionali, abilitazioni e certificazioni previste
dalle normative vigenti, come ad esempio l'iscrizione a ruolo
ex legge quadro n. 21 del 1992, nonché di un adeguato
contratto collettivo nazionale di lavoro), onde garantire
standard uniformi di formazione del personale addetto
allo svolgimento del servizio medesimo.
Oltre quanto sopra esposto, la presente proposta di legge
punta a regolamentare anche aspetti di carattere fiscale. Ci
si riferisce in particolare all'obbligo di emissione di un
apposito documento comprovante l'esecuzione del servizio di
noleggio. E infatti, non essendo richiesta, ai sensi del
vigente codice della navigazione, la forma scritta per i
contratti di utilizzazione di navi di stazza lorda non
superiore alle 10 tonnellate, si è ritenuto opportuno
estendere l'emissione del predetto documento fiscale anche a
tali unità: il tutto al fine di garantire l'emersione di
qualsivoglia posizione e di evitare situazioni speculative e
turbative del mercato attraverso l'impiego di comodo di unità
aventi le predette caratteristiche. Al fine di garantire il
rispetto di tali disposizioni, sono state inserite apposite
sanzioni, sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autobus.
E' stato infine previsto un articolo recante norme
transitorie volto ad evitare forme di privilegio anteriori
alla data di entrata in vigore della legge, nonché atto a
tutelare futuri atteggiamenti di acquisizione
di licenza in difformità dei princìpi ispiratori della legge
medesima.
Per quanto riguarda lo specifico contenuto dell'articolato
si ricorda quanto segue.
L'articolo 1 enuncia l'oggetto e le finalità della
legge.
L'articolo 2 ne delimita l'ambito di applicazione,
precisando che le norme si
applicano ai natanti - abilitati al trasporto di passeggeri e
iscritti nei registri delle navi minori e galleggianti della
navigazione marittima e interna - che vengono noleggiati, con
conducente, per un tempo o per un viaggio, mediante richiesta
avanzata presso la sede del vettore. Il servizio non può
essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e
periodicità e deve utilizzare natanti il cui stazionamento
avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco
in concessione al vettore e prevedere l'imbarco e lo sbarco
dell'utenza esclusivamente presso pontili diversi da quelli
destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea. Il
servizio, inoltre, può essere esercitato solo da soggetti
muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di
quanto previsto dalle leggi regionali e tenuto conto di quanto
stabilito all'articolo 5.
L'articolo 3 demanda al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di definire con proprio decreto, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle
singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
L'articolo 4 demanda alle regioni la definizione, mediante
atti legislativi o regolamentari, nel rispetto dei criteri di
tutela della concorrenza, dei contenuti e delle modalità delle
prestazioni che le imprese professionali esercenti i servizi
di noleggio di natanti con conducente sono tenute a fornire.
Le regioni, inoltre, istituiscono il registro regionale delle
imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri
mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono ad
inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni
rilasciate dalle regioni o dagli enti locali allo scopo
delegati, con la specificazione del numero dei natanti in
dotazione e con l'annotazione dei natanti acquistati con
finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e
dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un
elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di
natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano.
L'articolo 5 disciplina l'accesso al mercato, prevedendo
che l'attività di noleggio di natanti con conducente sia
subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da
parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati, e
precisando che l'attività di noleggio con conducente deve
essere effettuata con natanti destinati al servizio di
trasporto di passeggeri non di linea, ovvero con natanti
destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea,
purché sottoposti ad accertamento dei requisiti di idoneità al
servizio non di linea, da effettuare sulla base delle norme
vigenti in materia di sicurezza della navigazione marittima e
interna. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere
conservata a bordo di ogni natante.
L'articolo 6 detta disposizioni concernenti i conducenti,
stabilendo in particolare che questi possono essere lavoratori
dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre
tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla
legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari
di imprese titolari delle relative autorizzazioni. Devono
inoltre essere in regola con il contratto collettivo nazionale
di lavoro previsto per la tipologia di servizio prestato ed
essere in possesso dei titoli professionali, delle
abilitazioni e delle certificazioni relativi al personale
imbarcato preposto al servizio di trasporto di passeggeri non
di linea e devono essere
iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti
adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalla
normativa vigente.
L'articolo 7 demanda al Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di determinare con
proprio decreto il contenuto e le modalità di compilazione del
documento fiscale per le imprese esercenti il servizio di
noleggio dei natanti con conducente. Le imprese di trasporto,
anche qualora esercitino il servizio di noleggio con natanti
di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, devono
compilare per ogni servizio di noleggio un documento con
numerazione progressiva da conservare a bordo del natante o
dei natanti in caso di prestazioni plurime, ai fini della
prova della regolarità fiscale del servizio svolto. Il
documento fiscale deve trovarsi a bordo del natante in
occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere
conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque
anni. In caso di mancata compilazione del documento fiscale,
l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000
euro; in caso di mancata conservazione per il periodo
quinquennale prescritto, invece, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
L'articolo 8 detta norme transitorie, prevedendo in
particolare che le licenze di noleggio di natanti con
conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima
della data di entrata in vigore delle norme legislative o
regolamentari emanate dalle regioni in attuazione della legge
conservano la loro efficacia, purché rilasciate nel rispetto
degli elementi di tutela previsti dalla medesima legge; e che
a regime tali licenze non possono essere cedute se non a
imprese che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni
necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste
dalla legge.