XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4928




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. L'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con natanti in acque marittime e interne rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza ai sensi di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
        2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto in acque marittime e interne, ivi comprese le acque promiscue e lagunari, effettuata mediante servizi di noleggio di natanti con conducente, nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dall'ordinamento comunitario.
        3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di natanti acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non può beneficiare la totalità delle imprese nazionali.
        4. Finalità della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è garantire in particolare:

            a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

            b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica ai natanti iscritti nei registri delle navi minori e galleggianti della navigazione marittima e interna, abilitati al trasporto di passeggeri ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
        2. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili di attracco in concessione al vettore e prevede l'imbarco e lo sbarco della predetta utenza esclusivamente presso pontili destinati all'esercizio del servizio di trasporto di passeggeri non di linea. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 5.
        3. Per imprese esercenti servizi di noleggio di natanti con conducente si intendono quelle che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando natanti rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità giuridica.


Art. 3.

(Definizione dei parametri di riferimento).

        1. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

            a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
            b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.


Art. 4.

(Adempimenti delle regioni).

        1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti i servizi di noleggio di natanti con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare proprie norme legislative o regolamentari rispondenti ai princìpi di tutela della libertà di concorrenza stabiliti dalla presente legge.
        2. Per garantire un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di natanti con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con conducente e provvedono a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle stesse regioni o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione del numero dei natanti in dotazione e con l'annotazione dei natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul territorio italiano.


Art. 5.

(Accesso al mercato).

        1. L'attività di noleggio di natanti con conducente è subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati, che accertano l'idoneità dei natanti al servizio, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione marittima e interna, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.
        2. L'attività di noleggio con conducente è effettuata con natanti destinati al servizio di trasporto passeggeri non di linea, ovvero con natanti destinati al servizio di trasporto di passeggeri di linea, nel rispetto dei princìpi dettati dalla presente legge, purché sottoposti ad accertamento dei requisiti di idoneità al servizio non di linea, da effettuare sulla base delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione marittima e interna.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di natanti con conducente.
        4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
        5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni natante.


Art. 6.

(Disposizioni concernenti i conducenti).

        1. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
        2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per la tipologia di servizio prestato, devono essere in possesso dei titoli professionali, delle abilitazioni e delle certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al servizio di trasporto di passeggeri non di linea e devono essere iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalla normativa vigente in materia.


Art. 7.

(Documento fiscale).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale per le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti con conducente.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'impresa di cui all'articolo 2, comma 3, anche qualora eserciti il servizio di noleggio con natanti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, deve compilare per ogni servizio di noleggio, intesa per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo del natante o dei natanti in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
        3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo del natante in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.
        4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
        5. L'impresa che non conserva per il periodo quinquennale prescritto dal comma 3 il documento fiscale di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


Art. 8.

(Norme transitorie).

        1. Le licenze di noleggio di natanti con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima della data di entrata in vigore delle norme legislative o regolamentari emanate dalle regioni in attuazione delle presente legge, conservano la loro efficacia, purché rilasciate nel rispetto degli elementi di tutela previsti dalla medesima legge.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di cui al comma 1 non possono essere cedute se non a imprese che sono in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla medesima legge.



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