XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4928
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri
con natanti in acque marittime e interne rientra nella sfera
della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo
41 della Costituzione, cui possono essere imposti
esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o
prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza ai
sensi di quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
e successive modificazioni.
2. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme
generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività
di trasporto in acque marittime e interne, ivi comprese le
acque promiscue e lagunari, effettuata mediante servizi di
noleggio di natanti con conducente, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione
della concorrenza l'utilizzo di natanti acquistati con
sovvenzioni pubbliche di cui non può beneficiare la totalità
delle imprese nazionali.
4. Finalità della presente legge, nei limiti di cui al
comma 1, è garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero
esercizio dell'attività in riferimento alla libera
circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati,
l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle
condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai natanti iscritti nei
registri delle navi minori
e galleggianti della navigazione marittima e interna,
abilitati al trasporto di passeggeri ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto
all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la
sede del vettore per una determinata prestazione a tempo
ovvero a viaggio. Il servizio, che non può essere eseguito per
destinazioni fisse con continuità e periodicità, utilizza
natanti il cui stazionamento avviene negli specchi d'acqua e
presso i pontili di attracco in concessione al vettore e
prevede l'imbarco e lo sbarco della predetta utenza
esclusivamente presso pontili destinati all'esercizio del
servizio di trasporto di passeggeri non di linea. Il servizio
può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita
autorizzazione rilasciata sulla base di quanto previsto dalle
leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4 e tenuto
conto di quanto stabilito all'articolo 5.
3. Per imprese esercenti servizi di noleggio di natanti
con conducente si intendono quelle che svolgono attività di
trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2,
utilizzando natanti rispondenti alle caratteristiche tecniche
di esercizio, dei quali hanno la disponibilità giuridica.
Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).
1. Al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per
le imprese operanti nel settore e di evitare possibili
distorsioni della concorrenza su base territoriale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i parametri di
riferimento per la determinazione, da parte delle singole
regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).
1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle
prestazioni che le imprese professionali esercenti i servizi
di noleggio di natanti con conducente sono tenute a fornire ai
committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di
subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della
regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di
rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare
condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle
imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni
adottare proprie norme legislative o regolamentari rispondenti
ai princìpi di tutela della libertà di concorrenza stabiliti
dalla presente legge.
2. Per garantire un quadro di riferimento complessivo sul
numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese
professionali esercenti l'attività di noleggio di natanti con
conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da
compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il
registro regionale delle imprese esercenti l'attività di
trasporto di passeggeri mediante noleggio di natanti con
conducente e provvedono a inviare annualmente al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese
titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle stesse regioni
o dagli enti locali allo scopo delegati, con la specificazione
del numero dei natanti in dotazione e con l'annotazione dei
natanti acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della
predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso
Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali
di noleggio di natanti con conducente aventi sede sul
territorio italiano.
Art. 5.
(Accesso al mercato).
1. L'attività di noleggio di natanti con conducente è
subordinata al rilascio di
una apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli
enti locali allo scopo delegati, che accertano l'idoneità dei
natanti al servizio, sulla base della normativa vigente in
materia di sicurezza della navigazione marittima e interna,
nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.
2. L'attività di noleggio con conducente è effettuata con
natanti destinati al servizio di trasporto passeggeri non di
linea, ovvero con natanti destinati al servizio di trasporto
di passeggeri di linea, nel rispetto dei princìpi dettati
dalla presente legge, purché sottoposti ad accertamento dei
requisiti di idoneità al servizio non di linea, da effettuare
sulla base delle norme vigenti in materia di sicurezza della
navigazione marittima e interna.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo
svolgimento professionale dell'attività di noleggio di natanti
con conducente.
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle
verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in
base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere
conservata a bordo di ogni natante.
Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).
1. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di
noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti,
lavoratori con contratto a termine o con altre tipologie
contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla
legislazione vigente, titolari, soci e collaboratori familiari
di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. I conducenti dei natanti adibiti al servizio di
noleggio con conducente, in regola con il contratto collettivo
nazionale di lavoro previsto per la tipologia di servizio
prestato, devono essere in possesso
dei titoli professionali, delle abilitazioni e delle
certificazioni relativi al personale imbarcato preposto al
servizio di trasporto di passeggeri non di linea e devono
essere iscritti nell'apposito ruolo dei conducenti di natanti
adibiti ai servizi pubblici non di linea, previsto dalla
normativa vigente in materia.
Art. 7.
(Documento fiscale).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, determina, con proprio decreto, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale
per le imprese esercenti il servizio di noleggio dei natanti
con conducente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 1, l'impresa di cui all'articolo 2, comma 3,
anche qualora eserciti il servizio di noleggio con natanti di
stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, deve compilare per
ogni servizio di noleggio, intesa per tale anche una pluralità
di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa
giornata, un documento con numerazione progressiva da
conservare a bordo del natante o dei natanti in caso di
prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità
fiscale del servizio svolto.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a
bordo del natante in occasione del servizio per il quale è
compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto
per un periodo di cinque anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale
di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro
a 2.000 euro.
5. L'impresa che non conserva per il periodo quinquennale
prescritto dal comma 3 il documento fiscale di cui al comma 1
è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 8.
(Norme transitorie).
1. Le licenze di noleggio di natanti con conducente
rilasciate dalle amministrazioni comunali prima della data di
entrata in vigore delle norme legislative o regolamentari
emanate dalle regioni in attuazione delle presente legge,
conservano la loro efficacia, purché rilasciate nel rispetto
degli elementi di tutela previsti dalla medesima legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le licenze di cui al comma 1 non possono essere cedute se non
a imprese che sono in possesso dei requisiti e delle
condizioni necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni
previste dalla medesima legge.