XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4926
Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca
relativi a violente aggressioni in abitazioni private e in
pubblici esercizi a scopo di furto, che vengono sempre più di
frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci
impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di
verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente
attrezzato a contrastare e a prevenire tali fenomeni.
Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale
preveda già adeguate norme incriminatrici del furto e degli
altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre
considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferiti ci
mettono dinanzi ad una realtà di una violenza sconosciuta:
incursioni notturne in abitazioni realizzate con una violenza
che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso
sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
Sempre più spesso le cronache ci riferiscono di violente
aggressioni a commercianti che si trovano costretti, anche a
causa dell'esasperazione dovuta alla costante insicurezza in
cui lavorano, a ricorrere alla legittima difesa.
La repressione e la prevenzione dei reati spettano
innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti
adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo
imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il
tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto
della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con
la presente proposta di legge.
La norma dell'articolo 52 del codice penale appare infatti
insufficiente a garantire una possibilità di difesa da
aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede,
affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra
difesa e offesa.
Nella presente iniziativa legislativa si propone perciò,
pur nel mantenimento del requisito della proporzionalità, di
introdurre una presunzione di ricorrenza di questa e delle
altre condizioni che legittimano la difesa nel caso di chi
abbia agito per respingere l'ingresso di sconosciuti che
tentino di introdursi in una abitazione privata oppure nel
caso di chi reagisca all'intromissione violenta o clandestina
in un pubblico esercizio.
La modifica proposta nasce dalla constatazione che la
norma vigente, a causa della sua interpretazione
giurisprudenziale, si è spesso tradotta in una sostanziale
inapplicabilità della esimente in esame. Siamo cioè di fronte
ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile,
finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo
all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere
compiute per capire l'entità del pericolo che si sta
prospettando. Si pensi a quelle aggressioni violente o
clandestine che determinano uno stato di concitazione e di
panico nell'aggredito: come riuscirebbe l'aggredito in tale
stato di turbamento a reagire proporzionalmente
all'aggressione? Si arriverebbe quindi al paradosso che in
quelle circostanze un cittadino dovrebbe prima subire
l'aggressione per poi scegliere uno strumento difensivo alla
pari di quello usato dall'aggressore. Si è perciò fatta avanti
nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa
paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del
torto.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno introdurre una
specifica scriminante per il caso di chi ecceda i limiti della
legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico.
Un'altra modifica che si propone è quella consistente
nella previsione che la legittima difesa ricorra anche quando
vi sia la necessità di proteggere la propria o l'altrui
proprietà dal rischio di una sua perdita o distruzione. In
tale modo l'oggetto della protezione apprestata dall'articolo
52 del codice penale viene ampliata, con particolare
riferimento a quegli atti che, concretizzando una violazione
della proprietà, sono suscettibili, per la violenza con cui
vengono posti in essere, di mettere a rischio anche altri
valori quali la vita stessa o l'integrità fisica del soggetto
leso. Con le norme introdotte anche il nostro codice penale si
allinea con quanto previsto in altri sistemi penali come
quello degli Stati Uniti.
Sulla base delle considerazioni svolte si è ritenuta
opportuna l'introduzione dell'inversione dell'onere della
prova circa la ricorrenza delle condizioni che giustificano la
legittima difesa nel caso in cui l'aggredito debba reagire
all'ingresso di sconosciuti in un'abitazione privata, ovvero
all'intromissione violenta o clandestina in un pubblico
esercizio.
Attraverso queste integrazioni si intende corrispondere
alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca
che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il
Parlamento non può restare insensibile.