XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4926
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 52 del codice penale č sostituito dal
seguente:
"Art. 52. (Difesa legittima).- Non č punibile chi
ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessitā di difendere se stesso o altri da danni fisici o per
proteggere la propria o l'altrui proprietā dalla distruzione o
dalla perdita, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa.
Non č punibile chi eccede i limiti della legittima difesa
a causa di turbamento, paura o panico.
Si presume abbia agito per legittima difesa e nel rispetto
del principio di proporzionalitā colui che compie un atto per
respingere l'ingresso di sconosciuti che si sono introdotti o
tentano di introdursi in una abitazione privata, mediante
effrazione ovvero contro la volontā del proprietario, ovvero
colui che reagisce all'intromissione violenta o clandestina in
un pubblico esercizio".