XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4926




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 52 del codice penale č sostituito dal seguente:

        "Art. 52. (Difesa legittima).- Non č punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessitā di difendere se stesso o altri da danni fisici o per proteggere la propria o l'altrui proprietā dalla distruzione o dalla perdita, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
        Non č punibile chi eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico.
        Si presume abbia agito per legittima difesa e nel rispetto del principio di proporzionalitā colui che compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti che si sono introdotti o tentano di introdursi in una abitazione privata, mediante effrazione ovvero contro la volontā del proprietario, ovvero colui che reagisce all'intromissione violenta o clandestina in un pubblico esercizio".



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