XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4909
Onorevoli Colleghi! - La Convenzione europea del
paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, aperta alla firma degli
Stati a Firenze il 20 ottobre 2000 ed è entrata in vigore il
1^ marzo 2004, al conseguimento della decima ratifica. Alla
data del 20 aprile 2004 vi sono state 12 ratifiche.
La Costituzione italiana all'articolo 9 pone tra i
princìpi fondamentali della Repubblica la tutela del paesaggio
e del patrimonio storico e artistico della nazione. L'Italia
finora non ha ratificato la Convenzione. Abbiamo atteso da tre
anni il disegno di legge per la ratifica. Con la proposta di
legge intendiamo avviare comunque l'iter parlamentare di
ratifica della Convenzione europea. L'obiettivo è quello di
far rientrare al più presto l'Italia fra le nazioni che
assumono la Convenzione come strumento e modello di
riferimento per la promozione, la sensibilizzazione e la
gestione del paesaggio, secondo ideali e princìpi che sono
parte fondamentale dell'identità europea, poiché si rifanno
all'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e al loro
coinvolgimento nei processi di trasformazione del territorio.
La Convenzione fornisce un contributo al superamento di
concezioni tradizionali del paesaggio, basate sulla divisione
tra valori strettamente naturali e valori identitari che sono
invece spesso, soprattutto nel nostro territorio, strettamente
interconnessi.
La Convenzione europea del paesaggio ha il grande merito
di estendere il concetto di paesaggio a tutto il territorio,
andando ad interessare, oltre ai paesaggi straordinari,
selvaggi o preservati, anche quelli comunemente definiti
"ordinari", come i paesaggi urbani, oppure quelli soggetti a
fenomeni di degrado o a una pianificazione inadeguata.
Il paesaggio definito dalla Convenzione come "parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni", richiama fortemente la
caratterizzazione italiana di tale patrimonio, così come
quando parla del suo campo di applicazione, che si riferisce a
"tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali,
urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le
acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono
essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita
quotidiana sia i paesaggi degradati".
L'articolo 1, conformemente a quanto stabilito
dall'articolo 87 della Costituzione, prevede che il Presidente
della Repubblica sia autorizzato dalle Camere a ratificare la
Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20
ottobre 2000.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, necessario
affinché il nostro ordinamento possa adattarsi a quanto
stabilito nella Convenzione, e conformemente alla procedura
stabilita dall'articolo 13, paragrafo 3, della medesima,
stabilisce che sarà data piena ed intera esecuzione alla
Convenzione a partire dal primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto
legislativo e, conformemente a quanto prescritto dall'articolo
76 della Costituzione, ne detta i relativi princìpi e criteri
direttivi. Il decreto legislativo, adottato previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997 e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, dovrà altresì individuare la
normativa nazionale laddove incompatibile con le norme della
Convenzione e disporne l'abrogazione, salve restando in ogni
caso eventuali disposizioni di maggiore tutela già presenti
nella legislazione vigente.
L'articolo 4 prevede che il Governo, successivamente
all'entrata in vigore della legge, presenti al Parlamento
entro il 31 marzo di ogni anno una relazione riguardante lo
stato di attuazione della Convenzione, dando conto in
particolare delle disposizioni dell'ordinamento interno da
ritenere abrogate per incompatibilità con i princìpi contenuti
nella Convenzione.
L'articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria,
mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della
legge.