XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4909




        Onorevoli Colleghi! - La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, aperta alla firma degli Stati a Firenze il 20 ottobre 2000 ed è entrata in vigore il 1^ marzo 2004, al conseguimento della decima ratifica. Alla data del 20 aprile 2004 vi sono state 12 ratifiche.
        La Costituzione italiana all'articolo 9 pone tra i princìpi fondamentali della Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. L'Italia finora non ha ratificato la Convenzione. Abbiamo atteso da tre anni il disegno di legge per la ratifica. Con la proposta di legge intendiamo avviare comunque l'iter parlamentare di ratifica della Convenzione europea. L'obiettivo è quello di far rientrare al più presto l'Italia fra le nazioni che assumono la Convenzione come strumento e modello di riferimento per la promozione, la sensibilizzazione e la gestione del paesaggio, secondo ideali e princìpi che sono parte fondamentale dell'identità europea, poiché si rifanno all'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e al loro coinvolgimento nei processi di trasformazione del territorio. La Convenzione fornisce un contributo al superamento di concezioni tradizionali del paesaggio, basate sulla divisione tra valori strettamente naturali e valori identitari che sono invece spesso, soprattutto nel nostro territorio, strettamente interconnessi.
        La Convenzione europea del paesaggio ha il grande merito di estendere il concetto di paesaggio a tutto il territorio, andando ad interessare, oltre ai paesaggi straordinari, selvaggi o preservati, anche quelli comunemente definiti "ordinari", come i paesaggi urbani, oppure quelli soggetti a fenomeni di degrado o a una pianificazione inadeguata.
Il paesaggio definito dalla Convenzione come "parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", richiama fortemente la caratterizzazione italiana di tale patrimonio, così come quando parla del suo campo di applicazione, che si riferisce a "tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati".
        L'articolo 1, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 87 della Costituzione, prevede che il Presidente della Repubblica sia autorizzato dalle Camere a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.
        L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione, necessario affinché il nostro ordinamento possa adattarsi a quanto stabilito nella Convenzione, e conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 13, paragrafo 3, della medesima, stabilisce che sarà data piena ed intera esecuzione alla Convenzione a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
        L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo e, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, ne detta i relativi princìpi e criteri direttivi. Il decreto legislativo, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà altresì individuare la normativa nazionale laddove incompatibile con le norme della Convenzione e disporne l'abrogazione, salve restando in ogni caso eventuali disposizioni di maggiore tutela già presenti nella legislazione vigente.
        L'articolo 4 prevede che il Governo, successivamente all'entrata in vigore della legge, presenti al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione riguardante lo stato di attuazione della Convenzione, dando conto in particolare delle disposizioni dell'ordinamento interno da ritenere abrogate per incompatibilità con i princìpi contenuti nella Convenzione.
        L'articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.




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