XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4909
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000, di seguito denominata
"Convenzione".
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13,
paragrafo 3, della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la
pianificazione e la gestione dei paesaggi nonché di
organizzare la cooperazione europea in tale ambito ai sensi
dell'articolo 3 della Convenzione, il Governo, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) in conformità all'articolo 1 della Convenzione
prevedere l'aggiornamento degli strumenti elaborati a tutela
del paesaggio inteso quale bene pubblico di valore culturale,
oltre che morfologico e geografico, nonché del territorio di
appartenenza delle popolazioni ivi residenti, storicamente
determinato dall'interrelazione dei fattori naturali e
umani;
b) conformemente a quanto stabilito dagli articoli
9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, disporre il rafforzamento degli strumenti
di tutela del paesaggio, considerata
la sua rilevanza nella determinazione dell'identità nazionale
ed europea, a tale fine anche prevedendo l'intervento
sostitutivo dello Stato, per il tramite delle soprintendenze
competenti, in materia di elaborazione e di adozione dei piani
paesistici regionali, qualora le regioni non vi abbiano
provveduto entro i diciotto mesi successivi alla data di
emanazione del decreto legislativo di cui al presente
comma;
c) disporre la verifica e l'aggiornamento dei
parametri di compatibilità paesistica in conformità a quanto
previsto dalla Convenzione, al fine di garantire che la tutela
del paesaggio, corrispondente ad un interesse nazionale e, in
quanto tale, non frammentabile né ripartibile, sia assicurata
in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale e,
conseguentemente, prevedere il parere preventivo e vincolante
delle soprintendenze competenti su qualsiasi richiesta di
autorizzazione ad intervenire in qualunque modo su beni, opere
o aree sottoposte a vincolo paesistico; decorso il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, il parere si intende in
ogni caso negato;
d) disporre la riorganizzazione e il potenziamento
del ruolo e della struttura delle soprintendenze competenti al
fine di garantire il pieno assolvimento delle funzioni di
tutela, costituzionalmente previste, dei beni, delle opere e
delle aree paesistiche su tutto il territorio nazionale, e
contestualmente individuare i necessari meccanismi di
coordinamento con le strutture regionali, al fine di
consentire lo svolgimento delle attività di valorizzazione dei
beni culturali e ambientali, previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, in maniera efficace, efficiente e
trasparente.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, adottato
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua
altresì la normativa nazionale incompatibile con le
disposizioni
della Convenzione, disponendone la contestuale
abrogazione.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, e le eventuali disposizioni di maggiore tutela
già previste dalla legislazione vigente.
Art. 4.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
Convenzione, indicando altresì espressamente quali
disposizioni dell'ordinamento interno siano da ritenere
abrogate per effetto dell'entrata in vigore della
Convenzione.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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