XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4909




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, di seguito denominata "Convenzione".


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione stessa.


Art. 3.

        1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la pianificazione e la gestione dei paesaggi nonché di organizzare la cooperazione europea in tale ambito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) in conformità all'articolo 1 della Convenzione prevedere l'aggiornamento degli strumenti elaborati a tutela del paesaggio inteso quale bene pubblico di valore culturale, oltre che morfologico e geografico, nonché del territorio di appartenenza delle popolazioni ivi residenti, storicamente determinato dall'interrelazione dei fattori naturali e umani;

            b) conformemente a quanto stabilito dagli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, disporre il rafforzamento degli strumenti di tutela del paesaggio, considerata la sua rilevanza nella determinazione dell'identità nazionale ed europea, a tale fine anche prevedendo l'intervento sostitutivo dello Stato, per il tramite delle soprintendenze competenti, in materia di elaborazione e di adozione dei piani paesistici regionali, qualora le regioni non vi abbiano provveduto entro i diciotto mesi successivi alla data di emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma;

            c) disporre la verifica e l'aggiornamento dei parametri di compatibilità paesistica in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, al fine di garantire che la tutela del paesaggio, corrispondente ad un interesse nazionale e, in quanto tale, non frammentabile né ripartibile, sia assicurata in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale e, conseguentemente, prevedere il parere preventivo e vincolante delle soprintendenze competenti su qualsiasi richiesta di autorizzazione ad intervenire in qualunque modo su beni, opere o aree sottoposte a vincolo paesistico; decorso il termine di centoventi giorni dalla richiesta, il parere si intende in ogni caso negato;

            d) disporre la riorganizzazione e il potenziamento del ruolo e della struttura delle soprintendenze competenti al fine di garantire il pieno assolvimento delle funzioni di tutela, costituzionalmente previste, dei beni, delle opere e delle aree paesistiche su tutto il territorio nazionale, e contestualmente individuare i necessari meccanismi di coordinamento con le strutture regionali, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in maniera efficace, efficiente e trasparente.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua altresì la normativa nazionale incompatibile con le disposizioni della Convenzione, disponendone la contestuale abrogazione.
        3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e le eventuali disposizioni di maggiore tutela già previste dalla legislazione vigente.


Art. 4.

        1. Entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione, indicando altresì espressamente quali disposizioni dell'ordinamento interno siano da ritenere abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Convenzione.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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