XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4881
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di prevedere e disciplinare i casi in cui il
fallimento sia privo di fondi o comunque abbia fondi
insufficienti per coprire le spese e garantire un minimo
compenso ai curatori delle procedure fallimentari.
I curatori sono, principalmente, giovani professionisti
che si affacciano alla ribalta della libera professione
impegnando i loro sforzi in vista, come è ovvio, di un giusto
ed equo corrispettivo, in quanto l'opera svolta è a tutela di
beni collettivi e di natura pubblica.
In effetti, le leggi che regolano la materia, dopo
evidenti e strutturali modifiche, evidenziano un vero e
proprio vuoto normativo su tale fronte.
Nella fattispecie, il testo unico delle disposizioni di
legge e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, abrogando di fatto l'articolo 91 del regio decreto n. 267
del 1942, la cosiddetta "legge fallimentare" non ha, ancora
una volta, previsto il pagamento del compenso al curatore in
ipotesi di fallimento senza fondi o con "mancanza di attivo",
non rientrando la figura del curatore tra quelle di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 146 del citato
testo unico, che fa riferimento ai soli consulenti e periti
per la stima dei beni e ai coadiutori nelle operazioni di
inventario.
Della questione è stata investita la Corte costituzionale,
che con diverse pronunce
ha escluso di fatto la illegittimità costituzionale
dell'abrogato articolo 91 nella parte in cui non prevedeva che
il compenso del curatore fosse posto a carico dell'erario in
caso di insufficiente attivo del fallimento.
Comunque, su tale punto, autorevole dottrina ha ritenuto,
attraverso una interpretazione della norma (articolo 91 della
legge fallimentare), che anche il compenso del curatore in
ipotesi di fallimento con mancanza di fondi, fosse posto a
carico del bilancio dello Stato.
E' evidente, comunque, al di là delle decisioni della
Suprema Corte, una disparità di trattamento fra i soggetti che
prestano la loro attività professionale in procedure che
presentano profili di interesse pubblico, che non risultano
essere pagati solo perché il fallimento si chiude con mancanza
di attivo o senza fondi, atteso che gli stessi, per tali
procedure, impegnano del tempo e ci rimettono certamente le
spese (quali raccomandate, fotocopie, vacazioni e
assistenze).
Inoltre, la misura del compenso minimo per il curatore
delle procedure fallimentari, prevista dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, in 516,46 euro (un milione
di vecchie lire), risulta ormai insufficiente, atteso
l'avvento dell'euro e in ragione degli anni decorsi dalla
entrata in vigore del medesimo regolamento.
Al maggiore onere derivante al bilancio dello Stato per la
previsione delle spese indicate, si provvede parzialmente con
l'istituzione di un fondo di solidarietà.
Si osserva, infatti, che i fallimenti in Italia per l'anno
2001 (fonti ISTAT) hanno presentato, la seguente
situazione:
a) fallimenti chiusi con pagamento integrale dei
debiti: 389;
b) fallimenti chiusi con liquidazione e
ripartizione dell'attivo: 5.773;
c) fallimenti chiusi con il concordato: 165;
d) fallimenti chiusi per mancanza di attivo:
5.277.
L'ammontare dell'attivo di tutti i fallimenti chiusi in
Italia nel 2001, è di 1.628.330.000 euro, pari a
3.152.886.529.000 delle vecchie lire, su cui, ipotizzando una
percentuale del 5 per cento (atteso che i compensi ai curatori
fallimentari sono liquidati per scaglioni sull'attivo
realizzato e disciplinati dal citato regolamento di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n.
570), otterremmo l'importo di 81.416.500 euro, che rappresenta
l'ammontare dei compensi pagati ai curatori fallimentari su
tale attivo.
Prelevando, su tale importo, una percentuale del 4 per
cento quale "contributo di solidarietà" da istituire presso il
Ministero della giustizia, tale importo permetterebbe di
pagare i curatori fallimentari nelle procedure senza fondi o
con mancanza di attivo, con parziale onere a carico del
bilancio dello Stato, dovendo integrare quest'ultimo solo la
differenza, e rendendo così giustizia ai curatori fallimentari
delle procedure senza fondi o con mancanza di attivo.