XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4881




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "d-bis) le spese ed onorari ai curatori delle procedure fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi o con mancanza di attivo".


Art. 2.

        1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione di un apposito fondo di solidarietà, alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dei compensi liquidati ai curatori delle procedure fallimentari, nelle procedure chiuse con attivo. Il maggiore onere non coperto ai sensi del presente comma, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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