XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4881
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d-bis) le spese ed onorari ai curatori delle
procedure fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi
o con mancanza di attivo".
Art. 2.
1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante istituzione di un apposito fondo di
solidarietà, alimentato annualmente da una quota pari al 4 per
cento dei compensi liquidati ai curatori delle procedure
fallimentari, nelle procedure chiuse con attivo. Il maggiore
onere non coperto ai sensi del presente comma, è posto a
carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero
della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.