XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4876
Onorevoli Colleghi! - L'immagine complessiva del
comparto marittimo italiano che emerge da un recente studio
del CENSIS, intitolato "Secondo Rapporto sull'economia del
mare", è quella di un comparto sempre più rilevante per il
Paese, sia in termini produttivi (26.000 miliardi di euro di
produzione annua, pari al 2,3 per cento del prodotto interno
lordo) che in termini occupazionali (356.000 unità di lavoro
occupate, pari all'1,5 per cento dell'occupazione nazionale,
di cui 185.830 direttamente nelle attività marittime e le
restanti nei settori economici attivati a monte e a valle).
Tuttavia, mentre ad una prima osservazione i dati mostrano
una crescita e una espansione costanti, a una lettura più
attenta, che quindi non si limiti ai soli dati assoluti ma
tenga anche conto di quelli relativi alle altre modalità di
trasporto, si nota come il comparto marittimo non cresca
sfruttando a pieno le proprie potenzialità rimanendo, al
contrario, schiacciato dallo sviluppo di altre modalità di
trasporto (prime fra tutte la gomma) e dalla mancanza di
adeguate infrastrutture.
Per quanto riguarda il trasporto merci, i dati mostrano
una sproporzione evidente: il 18 per cento delle merci viene
trasportato via mare; lo 0,1 per cento viene trasportato
attraverso la navigazione fluviale; il 10 per cento viene
trasportato per ferrovia; lo 0,3 per cento del trasporto
avviene via aerea; il 4 per cento viene trasportato per mezzo
di oleodotti, a fronte di un 66,6 per cento di merci che
vengono trasportate su gomma.
Per ciò che attiene al trasporto passeggeri la
sproporzione è ancora più allarmante se si pensa che l'85 per
cento della popolazione predilige il trasporto su gomma alle
altre modalità di trasporto.
Il comparto marittimo, sebbene in crescita, rappresenta,
pertanto, ancora una piccola realtà, sicuramente
insostituibile, nella catena logistica integrata del nostro
sistema nazionale dei trasporti, che purtroppo per il momento
stenta ad allargarsi.
La presente proposta di legge definisce il meccanismo per
il riconoscimento di incentivi economici da erogare agli
autotrasportatori per incrementare il trasporto combinato
strada/mare in alternativa al trasporto effettuato
esclusivamente su strada, basato sulla compensazione dei costi
esterni sostenuti in termini di incidentalità e di
inquinamento ambientale.
La finalità fondamentale è quella di ridurre il traffico
stradale in linea con gli orientamenti della Commissione
europea, con uno strumento atto a sostenere una modalità di
trasporto maggiormente compatibile dal punto di vista
ecologico e con notevoli risparmi sui costi esterni, cioè i
costi per la collettività in termini di inquinamento e numero
di incidenti stradali.
La proposta di legge in particolare si fa carico di
sfruttare una possibile ed efficace sinergia tra il trasporto
via mare per i veicoli e l'utilizzo di vettori aerei per il
trasferimento nel porto di destinazione degli autisti. Questo
consente, in particolare nei traffici con la Turchia, la
Grecia, la Spagna e più in generale con tutti i Paesi del
bacino del Mediterraneo, oltre naturalmente che nel traffico
interno e in specie dalle isole, di generare un abbattimento
dei costi e quindi di incrementare l'utilizzo combinato
gomma-nave.
La proposta di legge inoltre ha il vantaggio di
incentivare, in forma indiretta ma comunque efficace, i
vettori aerei nello sperimentare nuove tratte aperte anche ad
una fruizione del più vasto pubblico che non potrà che
giovarsi di un'offerta aumentata.
All'articolo 1 sono definiti i soggetti beneficiari dei
rimborsi e il loro ammontare, fissato nella misura di 50 euro
a tratta.
All'articolo 2 si prevede che le modalità di rimborso e le
relative procedure siano stabilite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con un regolamento da adottare,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 stabilisce le risorse destinate agli
incentivi e la relativa copertura finanziaria.
L'articolo 4 reca la data di entrata in vigore della
legge.