XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4876
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rimborso per incentivare il trasporto marittimo di
merci).
1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di
traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e di
promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto
combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concede un rimborso pari a 50 euro ai vettori aerei che
effettuano il trasferimento aereo degli autotrasportatori di
cui al comma 2.
2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i
vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il
trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito
dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il
vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali
aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due
porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
3. Nel caso il porto di imbarco o quello di arrivo sia
servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali
aereoportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più
prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara
di essere in possesso di copia della documentazione del
viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del
veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo
trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di
destinazione.
Art. 2.
(Erogazione del rimborso).
1. L'erogazione del rimborso di cui all'articolo 1 è
disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalità e le procedure da seguire per agevolare l'utilizzo
del rimborso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 8 milioni di euro in limiti di impegno triennale
a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. II Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.