XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4876




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rimborso per incentivare il trasporto marittimo di
merci).

        1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso pari a 50 euro ai vettori aerei che effettuano il trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.
        2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
        3. Nel caso il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aereoportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
        4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.


Art. 2.

(Erogazione del rimborso).

        1. L'erogazione del rimborso di cui all'articolo 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare l'utilizzo del rimborso.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro in limiti di impegno triennale a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. II Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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