XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4867




        Onorevoli Colleghi!

Finalità della proposta di legge.

        Per migliorare la sicurezza delle strade italiane oltre all'impegno di dotare il Paese di nuove e più moderne infrastrutture viarie è necessario realizzare una più qualificata manutenzione delle strade esistenti.
        Non basta disciplinare i comportamenti dei guidatori in maniera più severa (vedi patente a punti), occorre anche mantenere le strade italiane secondo un minimo standard di sicurezza.
        Si devono dotare le strade italiane di uno standard minimo di sicurezza a partire dalle dotazioni tecniche e logistiche affinché tutti i cittadini abbiano un pari accesso alla mobilità sotto il profilo della sicurezza.
        Gli aspetti più importanti contenuti nella proposta di legge sono:

            1) l'istituzione di una Agenzia di vigilanza sulla sicurezza stradale e, in particolare, sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza;

            2) l'acquisizione della consapevolezza che la dotazione tecnica e logistica della sicurezza stradale non è solo un assemblaggio di attività, ma viene costruita in stretta relazione alla mobilità, secondo le metodologie del risk and crisis management;

            3) il dettagliato esame dei contenuti tecnici afferenti sia la produzione che la posa in opera delle dotazioni e la previsione di una certificazione obbligatoria delle dotazioni di sicurezza, comprensiva del prodotto e della posa in opera;

            4) l'esame dei vincoli giuridici attualmente ostativi ad una corretta gestione delle dotazioni di sicurezza e la previsione degli opportuni rimedi;

            5) la previsione di una linea organica di finanziamenti per le dotazioni di sicurezza, che, allo stato, è inesistente.


Titolo I - Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale.


        Nel testo si è prescelta una descrizione sintetica dell'istituzione e dei compiti dell'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, di seguito denominata "Agenzia", allocata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinviando ad un successivo regolamento i dettagli dei processi e delle interazioni istituzionali con gli operatori, al fine di lasciare la scelta all'attuale impianto ministeriale dei modi migliori per operare il distacco delle funzioni di controllo sulle dotazioni di sicurezza.
        Perché un'Agenzia, con autonomia funzionale e operativa dal Ministero per le sole dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale?
        Perché dette dotazioni costituiscono il punto "sensibile" dell'esercizio della strada in sicurezza e la loro gestione si distacca con forza dalla fase costruttiva e di straordinaria manutenzione della strada, in quanto le dotazioni intavolano un dialogo costante con l'utenza, e se tale dialogo viene a mancare o ad essere incompleto per un qualche motivo, è sicuro che la circolazione veicolare ne risentirà, al minimo in termini di velocità commerciale, al peggio in termini di sinistrosità.
        La trascuratezza con la quale vengono gestite le dotazioni di sicurezza nel nostro Paese non ha l'uguale negli altri Stati membri dell'Unione europea e si può dire che è addirittura peggiorata dopo l'abbandono dei presìdi territoriali, delle case cantoniere e, da ultimo, con la devoluzione di gran parte delle strade dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni, sguarnite di competenze in materia stradale nella più parte dei casi.
        Senza un centro di monitoraggio nazionale, che possa fruire di centri regionali gestiti a rete, seguendo un programma standard di base sulla gestione delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, ogni tratta fa storia a sé e il diritto costituzionale di ogni cittadino a muoversi in libertà e in sicurezza in ogni parte del territorio, avuto riferimento ad un minimo di sicurtà, non si può dire che ad oggi sia garantito.
        Per invertire questa tendenza al degrado gestionale nel quale versano le dotazioni non è sufficiente monitorare i "punti neri" della circolazione, ma occorre intervenire imponendo agli enti proprietari e concessionari delle strade di bonificare i percorsi viari e di approntare la conseguente manutenzione programmata, ma ove a ciò non si ottemperi, si dovrà attuare il principio di sussidiarietà a favore del potere centrale rappresentato in questa materia dall'Agenzia.
        Ovviamente questo tipo di intervento "estremo" dovrà essere regolato in maniera uniforme su tutto il suolo nazionale, avuto riferimento ad un minimo di sicurezza stradale garantita per tutti e in tutte le strade.
        Ciò comporta:

            a) l'attivazione di un modello di gestione delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, la realizzazione di piani di monitoraggio per indicatori e l'individuazione di coefficienti di mobilità e di sinistrosità in unità di tempo/spazio predeterminati;

            b) la messa a punto di un sistema di rating che, rispetto al minimo di sicurezza garantita, premi gli enti proprietari che realizzano standard di sicurezza superiori alla media e punisca fino alla sussidiarietà quegli enti che reiteratamente non realizzano i minimi di sicurezza.
        La proposta di legge prevede un momento di comunicazione alla opinione pubblica e agli addetti ai lavori annuale, affinché lo stato della sicurezza stradale sia noto a tutti.
        Questo è il meccanismo che presiede al funzionamento dell'Agenzia: i dettagli attuativi verranno previsti nel regolamento di attuazione della legge adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Agenzia.


Titolo II - Definizioni, dati, modelli standard afferenti le dotazioni di sicurezza.

        Questo titolo si occupa di definizioni, che nell'attuale stato di dispersione legislativa e comportamentale, non esistono del tutto.
        Abbiamo lavorato "per cuspidi" mettendo a fuoco i concetti più importanti quali:

            a) la nozione di esercizio delle strade che si stacca nettamente da quella della costruzione, essendo la prima, per così dire, la parte soft del sistema, mentre la seconda ne rappresenta l'aspetto hardware. Mescolare queste due fasi ben distinte, come avviene attualmente nella normativa e nella prassi di affidamento delle gare di lavori, significa far prevalere le ragioni dei fatturati maggiori rispetto a quelle della qualità della comunicazione simbolica, che prende la propria efficienza dal buon fine del messaggio e coinvolge, quindi, elementi propri dei campi della comunicazione;

            b) la nozione di dotazione tecnica e logistica della sicurezza stradale accorpa tutte quelle strutture che sono finalizzate alla sicurezza e ne viene fornito un elenco esaustivo. Ciascuna di queste dotazioni ha caratteristiche proprie costruttive, di installazione e di manutenzione programmata, ma il loro assieme costituisce la dotazione di sicurezza della tratta stradale. La nozione di dotazione di sicurezza non è descritta solo fine a se stessa ma raffrontata con la nozione di mobilità su strada, a sua volta suddivisa in flussi di traffico e di incidentalità;

            c) l'incrocio fra dotazione di sicurezza e mobilità integra l'individuazione del minimo di sicurezza che deve essere garantito su tutte le strade e per tutti gli utenti. Per realizzare questo modello, con la tecnica del risk and crisis management, occorre partire da alcune definizioni essenziali per determinare gli inventari e, all'interno di essi, operare le scelte per indicatori di rischio e per coefficienti di sicurezza in mobilità nelle unità di spazio e di tempo preselezionate.


Titolo III - Dotazioni di sicurezza. Contenuti tecnici.

        Si tratta del titolo più corposo, che si divide in cinque capi.
        La materia qui trattata è molta, dispersa in varie norme fra loro non coordinate, quando non addirittura contraddittorie fra di loro. Né sovviene il richiamo allo stato dell'arte, in quanto gli operatori fra di loro frammentati da interessi diversificati sia per dimensioni di impresa che per tipologia di lavorazioni, hanno maturato buone prassi ma non uno stato dell'arte afferente il complessivo campo delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale.
        Segnaliamo, inoltre, che il campo meno strutturato delle dotazioni è senz'altro quello afferente le dotazioni logistiche, sul quale a livello regolamentare si dovrà molto lavorare.
        La logistica, infatti, interagisce direttamente con il territorio e quindi va trattata separatamente dall'esercizio della strada, pur cooperando nella stessa sede.
        Della logistica fa parte quella particolare attività che va sotto il nome di crisis management, così poco praticata e coordinata che, in occasione delle recenti nevicate che hanno bloccato in autostrada per giorni e notti intere gli automobilisti creando disagi senza precedenti, la protezione civile ha proposto di sussidiarla togliendola agli enti gestori delle strade.
        La gestione delle dotazioni di sicurezza attraversa varie operazioni, dalla progettualità dell'intervento su strada, agli aspetti afferenti la produzione industriale della dotazione medesima, alla sua posa in opera, ai sistemi di appalto per l'affidamento di beni, servizi e lavori afferenti le dotazioni di sicurezza, alla loro certificazione.
        Esaminiamo partitamente i vari aspetti.


Capo I - Progettualità delle dotazioni di sicurezza.

        La comunicazione e la protezione che le dotazioni di sicurezza devono assicurare alle tratte stradali non possono essere improvvisate ma devono rispondere alle leggi, allo stato dell'arte e alle modifiche approntate nel tempo dalla esperienza e dalla innovazione tecnologica.
        Questa valutazione più matura dei piani di segnalamento potrà essere attuata nelle strade di nuova costruzione, ma per le strade già in esercizio occorre:

            effettuare gli inventari in statica e in dinamica delle dotazioni di sicurezza, per individuare il punto di partenza su cui operare;

            indi occorre procedere alla messa a norma, sempre in statica e in dinamica delle dotazioni, avuto riferimento alle norme giuridiche e tecniche, allo stato dell'arte, all'esperienze e alle innovazioni tecnologiche;

            per determinare la dinamicità del sistema che si va ad instaurare occorre rilevare i flussi di traffico e le statistiche della sinistralità su tratte e unità di tempo predeterminate, al fine di rendere comparabili i coefficienti che ne derivano;

            indi viene, anche a mezzo di simulazioni dove manchino le necessarie esperienze, elaborato il piano di segnalamento in statica e in dinamica, fruendo cioè di indicatori di efficienza della tratta e della organizzazione dell'ente proprietario e di coefficienti di pericolosità osservando gli andamenti della mobilità, nella doppia lettura dei flussi di traffico e di incidentalità, osservati rispetto al minimo di sicurezza garantita a tutte le strade italiane;

            l'idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza viene assicurata da piani di manutenzione programmata, effettuati complessivamente, per tratte e per periodo, per tutte le dotazioni, ma avuto riferimento anche alle singole dotazioni che diversamente si atteggiano nei confronti della manutenzione programmata;

            in finale di questo processo di standardizzazione delle dotazioni al minimo di sicurezza garantita alle tratte stradali emerge l'istituto della sussidiarietà che abbiamo precedentemente esposto.


Capo II - Materiali, componentistica, prodotti afferenti le dotazioni di sicurezza.

        Anche i materiali e i prodotti afferenti le dotazioni di sicurezza devono rispondere a standard tecnici e di legge (ciò in larga parte è stato assicurato dal codice della strada e dal suo regolamento), ma quanto alla certificazione di qualità e alla conformità le norme lasciano a desiderare, sono scoordinate e contraddittorie e avrebbero bisogno di assurgere a sistema entro il previsto regolamento.
        Lo stesso discorso vale per le omologazioni dei prodotti e per l'installazione in strada delle dotazioni.
        Questa riclassificazione delle dotazioni sotto il profilo della qualità e della sua certificazione, aggiornabile in via periodica, con il corollario della manutenzione programmata, deve trovare il suo necessario sbocco in bandi per l'acquisizione delle dotazioni non già al prezzo più basso, ma alle condizioni più vantaggiose. Analogamente all'altro capo, in finale di questo processo, si prevede la sussidiarietà nei casi di inottemperanza reiterata alle regole.


Capo III - Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza.

        Anche sotto il profilo della posa in opera, così come è già avvenuto per i settori quali l'ambiente e i beni culturali, le dotazioni di sicurezza dovranno trovare protezione in sistemi di gara che consentano il prevalere della qualità rispetto al prezzo, consentendo, laddove la normativa non lo consente, il ricorso alla aggiudicazione alle condizioni più vantaggiose.
        I lavoratori che eseguono lavori sulla strada devono essere muniti di attestati di idoneità rilasciati dalla ditta datrice di lavoro, che sarà obbligata a consentire corsi di qualificazione professionale da effettuare sotto il controllo dell'Agenzia.
        I datori di lavoro dovranno fornire i connotati dello stato dell'arte usati nelle loro lavorazioni, quali normative UNI, usi e prassi di lavorazione, onde consentire una adeguata declinazione delle materie di insegnamento.
        Infine i bandi dovranno essere gestiti dagli uffici sicurezza degli enti proprietari, al fine di tenerli distinti dai bandi afferenti altri settori di lavori pubblici di costruzione e di manutenzione straordinaria delle strade (prevalentemente OG3).
        Anche su questo comparto vige il regime di sussidiarietà in caso di inadempienza alle norme di legge, ivi comprese quelle contenute nella presente proposta di legge.


Capo IV - Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.

        L'assenza generalizzata dei controlli non riguarda solo le dotazioni già installate, ma anche nel corso dei lavori fino ai collaudi.
        Questa materia, di fatto, vede una ampia casistica che potrà trovare migliore definizione nel regolamento.
        Valga, tuttavia, una notazione generale per tutto questo campo di controlli: attualmente, per il prevalere della filosofia del prezzo più basso rispetto alla qualità, i controlli riguardano prevalentemente il conteggio degli interventi. Con il prevalere della qualità, invece, i controlli dovranno essere effettuati in profondità sulla efficienza del prodotto e della sua collocazione, sulla adeguatezza della organizzazione, eccetera.
        Quanto alle vertenze, si privilegia l'arbitrato rispetto al ricorso al giudice amministrativo in corso di gara e all'autorità giudiziaria ordinaria nella parte di esecuzione dei lavori, anche se questa possibilità trova qualche oggettivo ostacolo.


Capo V - Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di sicurezza.

        Tutti gli interventi fin qui previsti a livello di produttori e di prodotti, di progettualità dei piani di segnalamento, di posa in opera delle dotazioni di sicurezza trovano una certificazione finale per tratte e in via obbligatoria di tutte le dotazioni di sicurezza con riferimento al minimo di sicurezza garantita.
        Al di sopra di tale minimo la certificazione sarà contraddistinta da un rating superiore e, al di sotto, da uno inferiore ad una determinata somma. Tale certificazione a punti potrebbe trovare iscrizione segnaletica sulle strade così certificate, alla stessa stregua di ristoranti e alberghi che da diversi anni hanno adottato questo tipo di graduatoria.
        Si potrebbe arrivare a dedurre che, per le strade con rating superiore ad una soglia predeterminata, sia ammesso il pagamento di un pedaggio stradale: questo, tuttavia, non l'abbiamo incluso nella legge, ma potrebbe essere inserito nel regolamento.
        Analogamente le strade che sono declassificate per assenza successiva dei requisiti, potrebbero perdere l'opportunità di imporre pedaggi all'utenza, così mal governata.


Titolo IV - Eliminazione di vincoli giuridici afferenti le dotazioni di sicurezza.


        Anche questo comparto risente molto di una nutrita casistica, che meglio potrà essere affrontata nel regolamento.
        Qui ci preme evidenziare i punti angolari:

            1) le gare per l'aggiudicazione della gestione delle dotazioni di sicurezza devono essere tenute distinte dalle gare di costruzione e di manutenzione straordinaria delle strade;

            2) le modalità di aggiudicazione non possono più essere al prezzo più basso, ma alle condizioni più vantaggiose, a prescindere dall'ammontare dei lavori;

            3) è ammesso subappalto solo all'interno delle categorie di qualificazione delle società organismi di attestazione (SOA) definite per le dotazioni di sicurezza (OS9, OS10, OS12, OS24, OS34, OG10) mentre è vietato il subappalto fra queste categorie ed altre esterne alle dotazioni di sicurezza, a cominciare dalla OG3, che attualmente assorbe in subappalto la più parte delle gare afferenti le dotazioni di sicurezza;

            4) è ammesso appalto concorso per le dotazioni di sicurezza che comportano una particolare progettualità, così come l'appalto misto, indipendentemente dal valore della gara;

            5) occorrono regole per l'attività delle società miste pubblico/private in materia di gestione di dotazioni di sicurezza;

            6) si devono promuovere i consorzi di enti locali proprietari di strade al fine di rendere più omogenea ed efficace la gestione delle dotazioni di sicurezza;

            7) si deve tendere ad evitare i conflitti di competenza (fra enti o fra uffici dello stesso ente) e i conflitti di interesse fra operatori (collegamenti societari). A quest'ultimo riguardo l'Agenzia tiene un elenco, da aggiornare, di tutti gli imprenditori che operano nel settore delle dotazioni redatto in base alle iscrizioni SOA prima evidenziate.


Titolo V - Finanziamenti per le dotazioni di sicurezza.


        La proposta di legge prevede un coordinamento delle varie fonti di finanziamento delle dotazioni di sicurezza. Tale coordinamento si rende indispensabile dopo la devoluzione di due terzi delle strade dell'ANAS alle regioni.
        Oltre al coordinamento delle disposizioni di finanziamento occorre anche procedere ad uniformare le procedure di accesso che sono allo stato le più disparate e talora anche cervellotiche.
        Si suggerisce anche il ricorso all'auto-finanziamento da parte degli enti locali proprietari tramite emissione di titoli del tesoro comunale ovvero tramite la capacità di imposizione fiscale, per un titolo, quello della sicurezza minima sulle strade, di tutta dignità.
        Si prevede, infine, che lo 0,5 per cento di questi stanziamenti sia destinato ad ausiliare l'associazionismo delle vittime della strada che rendano servizi utili ai propri aderenti.
        Rileviamo, in finale di questo punto, che sarebbe molto più efficace una fonte di finanziamento unificata per le dotazioni di sicurezza, ma ci rendiamo altresì conto della difficoltà di massificare questa spesa che vede stazioni appaltanti al massimo differenziate fra di loro.
        In ogni caso, ogni anno l'Agenzia dovrà effettuare un preventivo e, a fine esercizio, redigere un consuntivo della spesa per le dotazioni di sicurezza sul suolo nazionale, al fine di meglio programmare in prosieguo gli interventi e la loro omogenea disposizione sul territorio per concedere a tutti gli utenti della strada pari opportunità rispetto al viaggiare in sicurezza.


Titolo VI - Norme finali.


        L'Agenzia è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro tre mesi dalla data di istituzione dell'Agenzia è adottato il regolamento di attuazione della legge, con decreto dello stesso Ministro, di intesa con l'Agenzia.
        Onorevoli colleghi, se la legge entrerà in vigore al più presto, avremo cominciato a risolvere il problema della sicurezza delle strade esistenti, causa principale di incidentalità, unitamente ai comportamenti colposi di guida.
        Questo comporterà uno sforzo economico che potrebbe risultare minimo se si riesce a coordinare e a meglio canalizzare i vari finanziamenti che da più parti affluiscono in maniera indifferenziata alla sicurezza stradale, sicché spesso vengono dispersi più sul versante della comunicazione che non su quello dell'intervento strutturale.
        D'altronde l'obiettivo della legge è quello di assicurare un livello minimo di sicurezza sulle strade italiane, ma uguale per tutti.
        Obiettivi più ambiziosi si potranno realizzare quando il sistema sarà avviato e si sarà affermato.
        Molti altri interventi occorre fare per la sicurezza stradale e in più direzioni, ma vi assicuriamo che questo delle dotazioni di sicurezza è il più sensibile per eliminare o ridurre la pericolosità delle tratte: d'altronde la individuazione di "buchi neri" quanto ad incidentalità stradale che si riscontra in alcune arterie nazionali sta a dimostrare che le caratteristiche di pericolosità delle strade incidono talora in maniera prevalente rispetto alle cattive condotte dei guidatori.




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