XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4867
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
AGENZIA DI VIGILANZA SULLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE
DELLA SICUREZZA STRADALE
Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni
tecniche e logistiche di sicurezza stradale).
1. E' istituita l'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni
tecniche e logistiche di sicurezza stradale presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia esercita la propria attività in coordinamento
con la Consulta nazionale per la sicurezza stradale della cui
esperienza l'Agenzia stessa si avvale ai fini della
programmazione dei propri interventi.
Art. 2.
(Compiti dell'Agenzia).
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) fare effettuare agli enti proprietari delle
strade gli inventari delle dotazioni tecniche e logistiche
della sicurezza stradale, di seguito denominate "dotazioni di
sicurezza", sia in maniera statica che dinamica, ovvero in
rapporto alla mobilità, nelle componenti principali costituite
dai flussi di traffico e dalla incidentalità; gli inventari
sono redatti secondo appositi programmi elettronici elaborati
dalla stessa Agenzia;
b) fare eseguire agli enti proprietari delle
strade le bonifiche necessarie in base
ai rilievi emersi dagli inventari previsti dalla lettera
a);
c) monitorare periodicamente il mantenimento a
norma della rete stradale standard e delle relative
dotazioni di sicurezza;
d) controllare che gli enti proprietari delle
strade attuino i piani di manutenzione programmata delle
dotazioni di sicurezza;
e) individuare, ai fini dell'esercizio delle
proprie attività, idonee strutture regionali che operano sui
territori di competenza avvalendosi dell'esperienza delle
consulte provinciali per la sicurezza stradale;
f) mantenere, sia a livello centrale che
periferico, rapporti costanti con la realtà sociale;
g) acquisire e amministrare i fondi necessari per
l'esercizio delle proprie attività e per assicurare la tenuta
a norma della rete nazionale delle dotazioni di sicurezza
secondo gli standard da essa stabiliti;
h) ogni altra iniziativa che si renda necessaria
per l'attuazione delle proprie finalità.
Art. 3.
(Agenzie regionali).
1. L'Agenzia, ai fini dell'attuazione dei compiti di cui
all'articolo 2, si avvale di una rete di agenzie regionali
istituite dagli assessorati regionali competenti per la
viabilità.
2. Alle agenzie regionali fanno capo le consulte
provinciali per la sicurezza stradale per gli aspetti
afferenti le dotazioni di sicurezza.
3. L'attività di gestione di monitoraggio della tenuta a
norma e della manutenzione programmata delle dotazioni di
sicurezza è organizzata dall'Agenzia privilegiando programmi
elettronici che gli enti proprietari delle strade testano in
via sperimentale.
Art. 4.
(Provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti).
1. L'Agenzia è organo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dotato di autonomia funzionale per i compiti ad
essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, i
provvedimenti in materia di vigilanza sulle dotazioni di
sicurezza sono assunti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con atto amministrativo, su proposta motivata
dell'Agenzia.
Art. 5.
(Relazione annuale).
1. L'Agenzia trasmette al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti una relazione annuale nella quale illustra il
grado di funzionamento delle dotazioni di sicurezza, le
finalità che si intendono perseguire, i dati statistici e ogni
altro dato utile a illustrare l'attività svolta per il
raggiungimento dell'obiettivo della diminuzione degli
incidenti stradali, in conformità a quanto previsto
dall'Unione europea.
TITOLO II
DEFINIZIONI, DATI, MODELLI STANDARD AFFERENTI LE
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Art. 6.
(Nozione di messa in esercizio delle strade).
1. La messa in esercizio delle strade è rappresentata dal
rapporto fra le dotazioni di sicurezza e la mobilità intesa
nella duplice accezione di flussi e di incidentalità. Tale
rapporto deve essere stabilito sulla base di indicatori di
pericolosità per unità di tempo e di tratte osservate.
2. I dati statistici rilevati ai sensi del comma 1 sono
elaborati e trattati a mezzo di programmi elettronici forniti
dall'Agenzia agli enti proprietari delle strade, che li
utilizzano e possono proporre eventuali modifiche o
implementazioni.
Art. 7.
(Nozione di dotazioni di sicurezza).
1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto
centrale della messa in esercizio delle strade.
2. Le dotazioni di sicurezza sono le seguenti:
a) segnaletica orizzontale;
b) segnaletica verticale;
c) segnaletica e attrezzature complementari;
d) barriere di protezione e parasassi;
e) barriere antirumore;
f) colonnine per il soccorso stradale;
g) dispositivi e metodiche di gestione delle crisi
e dei rischi in generale;
h) segnaletica luminosa e semaforica;
i) pannelli dissuasivi;
l) altre strutture aventi caratteristiche
analoghe.
3. Le dotazioni di sicurezza costituiscono pertinenza
dell'infrastruttura stradale.
Art. 8.
(Nozione di manutenzione programmata per tratte delle
dotazioni di sicurezza).
1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto
principale dell'obbligo di manutenzione programmata delle
tratte stradali.
2. Per la segnaletica orizzontale l'obbligo di cui al
comma 1 può essere esteso
alla messa a norma del piano stradale su cui insiste la
stessa segnaletica nonché dei bordi stradali sui quali
insistono la segnaletica verticale e le barriere.
3. La manutenzione di cui al comma 2 deve essere
programmata secondo piani diversificati nel tempo e nelle
modalità di attuazione con costi di gestione distinti dalla
costruzione a nuovo, dalla manutenzione straordinaria e dagli
interventi di pura necessità.
4. I costi della manutenzione programmata per tratte delle
dotazioni di sicurezza rapportati all'esercizio di competenza
sono inclusi nel bilancio di previsione annuale degli enti
proprietari delle strade e non possono subire decurtazioni per
patti di stabilità o per mancanza di disponibilità finanziarie
o di cassa. In tale ultima eventualità l'ente proprietario
deve provvedere affinché sia sempre assicurato il
finanziamento degli interventi di manutenzione programmata per
tratte delle dotazioni di sicurezza.
Art. 9.
(Nozione di mobilità su strada).
1. Ai fini della presente legge la mobilità è costituita
dai mezzi circolanti su strada in rapporto all'unità di tempo
e di tratta.
2. Gli indicatori di pericolosità della circolazione
stradale sono calcolati sulla base del numero e della gravità
degli incidenti per numero di chilometri di tratta stradale
osservata.
3. Il rapporto interno alla mobilità tra flussi e
sinistrosità è espresso con indicatori di influenza o di
indifferenza in base alla osservazione della tratta stradale e
delle relative dotazioni di sicurezza.
4. L'Agenzia dispone che il piano di messa a norma delle
dotazioni di sicurezza dia priorità temporale e di
finanziamento alle tratte stradali ritenute più pericolose
sulla base degli indicatori previsti dai commi 2 e 3.
Art. 10.
(Rapporto tra dotazioni di sicurezza
e mobilità).
1. Gli indicatori di mobilità relativi ai flussi e alla
sinistrosità di cui all'articolo 9, comma 3, devono essere
rapportati allo stato delle infrastrutture stradali, con
particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza delle
strade.
2. Sulla base dell'osservazione e del monitoraggio della
tratta stradale, il rapporto di cui al comma 1 è definito di
influenza o di indifferenza.
3. Nella valutazione del rapporto di cui al presente
articolo si considerano, altresì, eventuali soluzioni di
innovazione tecnologica relative ad attrezzature, brevetti e
processi in grado di fornire soluzioni più adeguate ai
problemi della circolazione stradale.
TITOLO III
DOTAZIONI DI SICUREZZA.
CONTENUTI TECNICI
Capo I
Progettualità delle dotazioni
di sicurezza
Art. 11.
(Inventari statici e dinamici delle dotazioni di sicurezza
e successivi aggiornamenti).
1. L'Agenzia commissiona agli enti proprietari delle
infrastrutture viarie l'effettuazione dell'inventario delle
dotazioni di sicurezza per tratte stradali, redatto in
conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione
della presente legge di cui all'articolo 42, di seguito
denominato "regolamento".
2. L'inventario di cui al comma 1 è effettuato
periodicamente al fine di monitorare lo stato delle dotazioni
di sicurezza relativo alla manutenzione e all'aggiornamento,
tenuto conto dei punti di maggiore pericolosità delle tratte
stradali in relazione alla incidentalità potenziale e agli
incidenti già avvenuti.
Art. 12.
(Messa a norma in statica e in dinamica delle dotazioni di
sicurezza).
1. Unitamente agli inventari di cui all'articolo 11, è
progettata la messa a norma delle dotazioni di sicurezza,
tenuto conto della normativa vigente, dello stato dell'arte e
della pericolosità reale e virtuale della tratta stradale
esaminata, in conformità al regolamento, mediante specifici
programmi elettronici.
Art. 13.
(Rilevamento dei flussi di traffico su unità di tempo su
tratte stradali).
1. L'Agenzia incarica gli enti proprietari delle strade di
rilevare i flussi di traffico per unità di tempo per tratte,
in conformità al regolamento, mediante appositi programmi
elettronici.
Art. 14.
(Statistiche della sinistrosità su unità di tempo per
tratte stradali).
1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari delle strade
di effettuare rilievi statistici afferenti la sinistrosità
delle tratte amministrate anche per punti di massima
sinistrosità, in conformità al regolamento, mediante appositi
programmi elettronici.
2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo e l'Associazione nazionale delle
imprese di assicurazione sono chiamati a collaborare ai fini
dell'attuazione e dell'aggiornamento dei rilievi statistici
previsti al comma 1.
Art. 15.
(Elaborazione di piani di segnalamento in via statica e
dinamica anche a mezzo di simulazioni).
1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari di strade
l'elaborazione per tratte di piani di segnalamento fissi,
mobili, a messaggeria variabile e logistici, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni, connessi con gli inventari
previsti dall'articolo 11, e predisposti ai sensi del
regolamento, mediante appositi programmi elettronici.
2. I piani di cui al comma 1 sono integrati con i dati
afferenti la mobilità relativi ai flussi di traffico e alla
sinistrosità, facendo ricorso ad appositi programmi
elettronici nonché a simulazioni delle probabili
situazioni.
3. Nei piani di segnalamento sono indicati i siti e le
modalità di installazione della segnaletica pubblicitaria,
stabiliti in modo da non ostacolare la visibilità delle
dotazioni di sicurezza.
Art. 16.
(Idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza. Piani di
manutenzione programmata per singoli sottogruppi delle
dotazioni).
1. Effettuata la messa a norma ai sensi del presente capo,
la tratta stradale deve essere sottoposta a manutenzione
programmata da parte degli enti proprietari delle strade,
attuata ai sensi del regolamento, mediante specifici programmi
elettronici.
Art. 17.
(Sussidiarietà).
1. L'Agenzia controlla che i progetti di cui al presente
capo siano attuati e gestiti dagli enti proprietari delle
strade in conformità
ai regolamenti predisposti dalla medesima Agenzia.
2. Qualora l'ente proprietario della strada non collabori
con l'Agenzia nella testazione, nella modifica e
nell'aggiornamento dei progetti, la stessa Agenzia può
subentrare nella gestione delle dotazioni di sicurezza della
strada, addebitandone il costo all'ente inadempiente con un
sovrapprezzo parametrato al maggior lavoro costituito dalla
riprogettazione della tratta interessata.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si
avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti,
istituiti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Capo II
Materiali, componentistica, prodotti
afferenti le dotazioni di sicurezza
Art. 18.
(Certificazione dei materiali delle dotazioni di
sicurezza).
1. I materiali impiegati per le dotazioni di sicurezza
sono sottoposti a certificazione di qualità obbligatoria, in
conformità al regolamento, sentite le associazioni più
rappresentative dei produttori di materiali impiegati nelle
dotazioni di sicurezza e della certificazione di cui
all'articolo 19.
Art. 19.
(Certificazione della componentistica).
1. Le varie componenti delle dotazioni di sicurezza devono
essere obbligatoriamente assoggettate a certificazione di
qualità ai sensi del regolamento, sentite le associazioni più
rappresentative a livello nazionale dei produttori di
componenti e della certificazione.
Art. 20.
(Certificazione di prodotto delle dotazioni dei sicurezza
e loro omologazione).
1. La certificazione di prodotto delle dotazioni di
sicurezza è obbligatoria unitamente, ove richiesto dalla
normativa vigente in materia, alle omologazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del
regolamento, sentite le associazioni più rappresentative a
livello nazionale dei produttori del prodotto finale delle
stesse dotazioni di sicurezza e della certificazione.
2. La certificazione di cui al comma 1 tiene altresì conto
della certificazione delle componenti e dei materiali insiti
nel prodotto finale.
3. L'annotazione della certificazione di prodotto
unitamente all'autorizzazione all'esercizio della ditta
fabbricante da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti deve essere apposta sul retro della dotazione di
sicurezza con l'indicazione della data e del numero d'ordine
dei medesimi provvedimenti.
Art. 21.
(Autorizzazione dell'ente proprietario alla installazione
in strada delle dotazioni di sicurezza).
1. L'ente proprietario della strada installa le dotazioni
di sicurezza con un atto tecnico-amministrativo a valere sui
piani di segnalamento deliberati sulla tratta in oggetto, i
cui estremi sono obbligatoriamente trascritti sul retro della
dotazione medesima.
2. L'annotazione di cui al comma 1 comprende: il
riferimento alla data e al numero d'ordine del piano di
segnalamento e, all'interno di questo, il numero
identificativo della dotazione di sicurezza inserita nel
citato piano con la relativa data di installazione.
Art. 22.
(Bandi tipo per l'acquisizione delle dotazioni di
sicurezza).
1. L'acquisto delle dotazioni di sicurezza è effettuato
mediante procedura di appalto con bandi tipo predisposti
dall'Agenzia e destinati agli enti proprietari delle
strade.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere redatti
esclusivamente per le dotazioni di sicurezza e non possono
riguardare altre forniture.
3. E' consentito abbinare l'acquisto di dotazioni di
sicurezza con la loro posa in opera e con servizi connessi
purché per tali lavori, ancorché non prevalenti, nel bando di
gara si faccia riferimento, rispettivamente, alle categorie
SOA OS9, OS10, OS12, OS34 previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, anche per lavori inferiori a 150.000 euro.
4. Nei bandi di gara è altresì previsto l'obbligo di
presentazione della certificazione di prodotto e
dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 23.
(Sussidiarietà dell'Agenzia).
1. L'Agenzia controlla che le certificazioni e gli atti
amministrativi previsti dal presente capo siano attuati in
conformità a quanto stabilito dal medesimo capo e dal
regolamento.
2. Ove l'ente proprietario della strada non ottemperi a
quanto stabilito dal presente capo o non si attivi per i
necessari controlli di conformità, l'Agenzia può subentrare ad
esso addebitando il costo degli interventi all'ente stesso con
un sovrapprezzo commisurato ai maggiori oneri di
riprogettazione.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si
avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti,
istituiti ai sensi
dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni.
Capo III
Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza
Art. 24.
(Posa in opera della segnaletica
e delle barriere).
1. L'Agenzia indica agli enti proprietari delle strade le
procedure per la collocazione della segnaletica verticale
lungo le tratte stradali sentiti l'Istituto di normazione UNI
per quanto concerne il regolamento tecnico vigente in materia
e le categorie più rappresentative a livello nazionale delle
dotazioni di sicurezza di segnaletica verticale per quanto
concerne lo stato dell'arte.
2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere incluse
in un programma elettronico predisposto dall'Agenzia, che è
testato in via sperimentale, ed eventualmente modificato dagli
enti proprietari delle strade.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche per la collocazione della segnaletica orizzontale,
complementare e delle barriere di protezione e antirumore.
Art. 25.
(Lavoratori che eseguono la posa in opera delle dotazioni
di sicurezza in strada. Patente di posa).
1. I datori di lavoro che eseguono lavori di posa in opera
di dotazioni di sicurezza sulle strade devono prevedere
appositi corsi di formazione per i propri capi squadra ai fini
del rilascio dell'idoneità all'esercizio dei medesimi
lavori.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono
predisposti e realizzati
direttamente dall'Agenzia o affidati a terzi sulla base di
programmi forniti dalla stessa Agenzia; il loro onere è posto
a carico delle imprese appaltatrici che operano nella posa in
opera di dotazioni di sicurezza sulle strade. Al termine dei
corsi è previsto un esame finale per il rilascio della
apposita patente di posa.
3. Il possesso della patente di posa di cui al comma 2 è
obbligatorio ai fini dell'esercizio dell'attività ed è
richiesto nei bandi di posa in opera delle dotazioni di
sicurezza.
Art. 26.
(Fabbricanti e posatori di dotazioni di sicurezza. Codice
di disciplina sullo stato dell'arte).
1. L'Agenzia, in collaborazione con le categorie
imprenditoriali del comparto delle dotazioni di sicurezza più
rappresentative a livello nazionale, redige un apposito codice
di disciplina sullo stato dell'arte.
2. Nella redazione del codice di cui al comma 1, l'Agenzia
provvede all'integrazione tra gli aspetti tecnici e le
concrete soluzioni derivanti dalla pratica quotidiana sulle
strade.
3. Il codice di cui al presente articolo costituisce
l'unico riferimento ufficiale allo stato dell'arte per la
manutenzione programmata delle tratte stradali.
Capo IV
Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle
dotazioni di sicurezza
Art. 27.
(Controlli della certificazione di prodotto).
1. Il controllo della certificazione di prodotto delle
dotazioni di sicurezza e, nei capitolati speciali di appalto,
delle loro
componenti e dei materiali impiegati, avviene all'atto della
aggiudicazione dell'appalto.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 le ditte devono
fornire adeguata garanzia per i prodotti difettosi nei
confronti di terzi eventualmente danneggiati.
Art. 28.
(Bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.
Controlli operativi).
1. All'atto della firma del contratto relativo
all'aggiudicazione dei lavori di posa in opera delle dotazioni
di sicurezza, l'ente proprietario della strada controlla che
la ditta o l'impresa che ha vinto la gara di appalto possegga
i requisiti prescritti per svolgere i lavori.
2. Qualora i requisiti di cui al comma 1 non sussistano o
siano insufficienti, l'ente proprietario della strada può dare
un termine, non superiore a quindici giorni, al soggetto
aggiudicatario affinché provveda; decorso inutilmente tale
termine, la gara è affidata al soggetto concorrente che segue
in ordine di graduatoria.
3. Al fine di valutare l'adeguatezza dei mezzi messi a
disposizione dal soggetto aggiudicatario per dare esecuzione
ai lavori oggetto dell'appalto, l'ente proprietario della
strada utilizza un apposito coefficiente di produzione
costituito dal rapporto tra il valore dei lavori, i tempi di
realizzazione, le risorse umane e le attrezzature da impiegare
secondo lo stato dell'arte, avuto riferimento alla
qualificazione SOA dell'appaltatore e tenuto conto dei
processi operativi standard previsti dal regolamento.
Art. 29.
(Bandi misti di forniture, di posa in opera e di servizi
globali. Controlli di fatto).
1. Qualora il bando di gara preveda una fornitura mista di
beni e di lavori, per questi ultimi deve essere richiesta
l'attestazione SOA per le categorie interessate,
anche per lavori inferiori a 150.000 euro, e, all'atto della
stipula dai contratti post-aggiudicazione, deve essere
effettuato il controllo operativo sulla adeguatezza delle
strutture dell'appaltatore, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 28.
Art. 30.
(Bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di
sicurezza. Controlli di fatto).
1. I bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di
sicurezza, nella forma dell'appalto integrato o della
produzione generale di forniture, devono essere abbinati
obbligatoriamente alle gare di posa in opera delle medesime
dotazioni.
2. Nel bando di manutenzione programmata deve essere
prevista l'erogazione di prestazioni minime rapportate ai
flussi di mobilità e all'ambiente nel quale vengono installate
le dotazioni di sicurezza.
3. In caso di contratto di manutenzione programmata non
comprensivo della posa in opera delle dotazioni di sicurezza
l'Agenzia subentra all'ente proprietario della strada
inadempiente e provvede direttamente a far eseguire la
manutenzione programmata, addebitandone l'onere allo stesso
ente, con un sovrapprezzo determinato sulla base dei maggiori
costi della riprogettazione della tratta stradale.
4. L'Agenzia fornisce contratti standard di
manutenzione programmata per le singole dotazioni di sicurezza
agli enti proprietari delle strade, che devono essere
applicati anche alle tratte stradali già in esercizio a mezzo
di programmi elettronici.
5. Gli oneri sostenuti per la diffusione su tutta la rete
viaria degli interventi di manutenzione programmata previsti
dal presente articolo sono posti in parte a carico della
finanza locale, oltre il patto di stabilità fino ad un massimo
del 3 per cento del bilancio dell'ente proprietario della
strada e per la restante parte a carico delle risorse
destinate a tale fine del Piano nazionale della sicurezza
stradale, secondo una tabella adottata dall'Agenzia.
Art. 31.
(Individuazione di figure giuridiche negli appalti per la
fornitura di dotazioni di sicurezza).
1. Il subappalto dei lavori di posa in opera di dotazioni
di sicurezza deve essere dichiarato nominativamente all'atto
dell'aggiudicazione.
2. Il subappaltatore di cui al comma 1 deve possedere le
categorie SOA previste per l'esecuzione dei lavori
subaffidati, unitamente agli altri requisiti previsti dalla
legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla
presente legge.
3. Negli appalti e nei subappalti di cui al presente capo
le eventuali proposte dei soggetti appaltatori possono essere
prese in considerazione qualora ineriscano a progetti di
innovazione tecnologica, predisposti sulla base di esperienze
utilmente esperite in altri Paesi membri dell'Unione
europea.
4. Nella gestione degli appalti e dei subappalti di cui al
presente capo è privilegiato il dialogo competitivo fra
soggetto appaltante e soggetto appaltatore.
Art. 32.
(Collaudi delle dotazioni di sicurezza).
1. Il collaudo delle installazioni delle dotazioni di
sicurezza è effettuato con modalità separate per i seguenti
fattori: materiali, componenti, prodotto finito e
installazione.
2. Tutti i bandi, le aggiudicazioni e i collaudi afferenti
le gare di posa in opera di dotazioni di sicurezza sono
trasmessi dagli enti proprietari delle strade all'Agenzia con
una apposita relazione semestrale sullo stato delle dotazioni
di sicurezza nelle tratte stradali amministrate dagli stessi
enti.
3. L'Agenzia, sulla base delle relazioni di cui al comma
2, procede al controllo sullo stato di attuazione della
presente legge e sulla conformità tra bandi, aggiudicazioni e
relativi collaudi.
4. L'Agenzia trasmette una relazione annuale all'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, contenente dati
statistici ed eventuali proposte innovative in materia di
interventi afferenti le dotazioni di sicurezza.
5. L'Agenzia mantiene un rapporto costante con l'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici su questioni di carattere
generale o su singoli casi relativi ai lavori di messa in
sicurezza della rete stradale a mezzo delle apposite
dotazioni.
Art. 33.
(Vertenze su gare di affidamento
delle dotazioni di sicurezza).
1. Tenuto conto della rilevanza sociale delle dotazioni di
sicurezza, per la risoluzione delle vertenze fra stazione
appaltante e appaltatore è privilegiato lo strumento arbitrale
e di ciò è fatta esplicita menzione nei relativi bandi di
gara.
2. Le vertenze tra i soggetti di cui al comma 1 sia
arbitrali che al tribunale amministrativo regionale sono
comunicate all'Agenzia; analoga comunicazione è effettuata per
le denunce e gli esposti all'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici presentati da terzi interessati alla
sospensiva della gara ritenuta illegittima.
Capo V
Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di
sicurezza
Art. 34.
(Certificazione per tratte delle dotazioni
di sicurezza).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'intera rete stradale nazionale è fatto
obbligo di procedere alla certificazione delle dotazioni di
sicurezza, in modo separato relativamente ai loro aspetti
individuati ai sensi della medesima legge: materiali,
componenti, prodotti finiti, piani di segnalamento, processi
di posa in opera.
2. Ai fini della certificazione di cui al comma 1
l'Agenzia emana apposite linee guida e norme regolamentari,
sentite le associazioni più rappresentative a livello
nazionale della certificazione e delle dotazioni di
sicurezza.
3. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che l'ente
proprietario della strada abbia provveduto alla
certificazione, sono sospesi, nei confronti del medesimo ente,
i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla legislazione
vigente in materia e, in particolare, dal Piano nazionale per
la sicurezza stradale e dalla presente legge.
4. L'ente proprietario della strada che non ha provveduto
alla certificazione delle tratte amministrate quanto a
dotazioni di sicurezza è altresì punibile ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile e pertanto soggetto ad
eventuali richieste di terzi danneggiati o di rivalse delle
imprese di assicurazione in caso di incidente stradale.
TITOLO IV
ELIMINAZIONE DI VINCOLI GIURIDICI AFFERENTI LE DOTAZIONI DI
SICUREZZA
Art. 35.
(Separazione delle gare di posa in opera e manutenzione
programmata delle dotazioni di sicurezza dalle opere di
costruzione delle strade).
1. Le gare per la messa a norma ai fini della manutenzione
programmata delle dotazioni di sicurezza devono essere gestite
con appositi bandi dedicati, con esclusione di qualsiasi altra
attività non afferente le citate dotazioni e il loro migliore
insediamento,
2. Gli appalti effettuati in violazione dell'obbligo di
cui al comma 1 sono considerati nulli.
3. L'Agenzia vigila sull'attuazione dell'obbligo di cui al
comma 1 al fine di impedire che le dotazioni di sicurezza
siano installate senza i prescritti requisiti e controlli in
sede di subappalto alle opere generali costituenti la
categoria prevalente.
Art. 36.
(Requisiti richiesti alle imprese per la costruzione e la
posa in opera di dotazioni di sicurezza).
1. Le imprese che costruiscono dotazioni di sicurezza
devono essere autorizzate alla costruzione delle stesse dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere
favorevole dell'Agenzia, rilasciato in base ai parametri
tecnici, organizzativi e finanziari definiti dalla stessa
Agenzia in conformità alla legislazione vigente in materia.
2. Le imprese autorizzate alla costruzione di dotazioni di
sicurezza sono inserite in un apposito elenco aggiornato ogni
anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Per la posa in opera delle dotazioni di sicurezza si fa
riferimento alle categorie SOA OS9, OS10, OS12 e OS34 previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Tali qualificazioni sono
richieste anche per lavori inferiori a 150.000 euro.
Art. 37.
(Tipologia di gare previste
per le dotazioni di sicurezza).
1. Al fine di promuovere il miglioramento delle dotazioni
di sicurezza attraverso l'innovazione tecnologica sono
privilegiate le gare di appalto che garantiscono un migliore
rapporto tra qualità e prezzo.
2. Per i bandi di gara relativi alla manutenzione
programmata di durata pluriennale delle dotazioni di
sicurezza, la stazione appaltante è tenuta annualmente a
controllare il permanere dei requisiti minimi di efficienza
finanziaria, organizzativa e tecnica valutati all'atto
dell'aggiudicazione.
Art. 38.
(Consorzi di enti locali proprietari di strade per le gare
di dotazioni di sicurezza).
1. Al fine di non disperdere risorse economiche, tecniche
ed organizzative destinate alla sicurezza stradale, è promossa
la costruzione di appositi consorzi di enti locali proprietari
di strade per l'acquisizione e l'installazione di dotazioni di
sicurezza.
2. Ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 è concesso,
ai fini dell'attuazione dei lavori di acquisizione e di
installazione delle dotazioni di sicurezza, un contributo
speciale a valere sui fondi del Piano nazionale per la
sicurezza stradale, secondo una tabella predisposta nel
regolamento.
Art. 39.
(Società miste di enti locali
con operatori di servizi diversi).
1. E' vietato alle società miste di enti locali
proprietari di strade e imprenditori privati di effettuare
servizi di posa in opera nel comparto delle dotazioni di
sicurezza se non in possesso dei requisiti in materia di
autorizzazioni, certificazioni e qualificazioni richiesti
dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla
presente legge.
2. L'Agenzia vigila sull'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 e, in caso di violazione, provvede direttamente
a far eseguire i lavori addebitando i relativi costi all'ente
inadempiente, con un sovrapprezzo pari ai maggiori costi della
riprogettazione.
Art. 40.
(Conflitti di competenze e di interessi).
1. Al fine di evitare conflitti di competenze, le gare di
appalto afferenti le dotazioni di sicurezza sono gestite e
realizzate dagli uffici competenti per la sicurezza
stradale operanti presso gli enti proprietari di strade.
2. Al fine, altresì, di evitare conflitti di interessi:
a) gli imprenditori della posa in opera delle
dotazioni di sicurezza sono iscritti in un apposito elenco
tenuto dall'Agenzia, nel quale sono annotate le proprietà e
gli eventuali collegamenti fra società;
b) per ciascuna gara è richiesta ai concorrenti
una dichiarazione nella quale sono riportate eventuali
situazioni di controllo proprietario ovvero di collegamento di
fatto con unicità dei processi generali di gestione con altre
aziende partecipanti alla medesima gara.
TITOLO V
FINANZIAMENTI PER LE DOTAZIONI
DI SICUREZZA
Art. 41.
(Finanziamento delle dotazioni
di sicurezza).
1. Le dotazioni di sicurezza e la loro manutenzione
programmata fino alla certificazione per tratte sono
finanziate a valere sulle seguenti risorse:
a) Piano nazionale per la sicurezza stradale, con
priorità dei finanziamenti per le dotazioni di sicurezza sul
finanziamento annuo disponibile;
b) fondi relativi al patto di stabilità per gli
enti proprietari di strade in materia di dotazioni di
sicurezza, il cui ammontare può essere superato fino ad un
massimo del 3 per cento del bilancio di previsione;
c) convenzioni sul mercato finanziario
eventualmente garantite da Infrastrutture Spa per le dotazioni
di sicurezza;
d) 50 per cento delle entrate derivanti dalle
contravvenzioni stradali effettuate da enti proprietari di
strade nei bacini di
utenza superiori a 10.000 abitanti gestite dall'Agenzia con
un apposito ufficio che è, altresì, incaricato di effettuare
il monitoraggio su tali finanziamenti;
e) emissione di buoni del tesoro comunali con
incentivi fiscali o finanziari per la messa a norma delle
dotazioni di sicurezza;
f) altre fonti individuate dall'Agenzia.
2. L'Agenzia provvede a coordinare ed erogare le fonti di
finanziamento di cui al comma 1 al fine di costituire una
linea finanziaria omogenea e coesa da indirizzare
all'acquisto, alla posa in opera, alla manutenzione
programmata e alla certificazione delle dotazioni di
sicurezza, sulla base del fabbisogno stimato ai sensi del
medesimo comma 1.
3. Lo 0,05 per cento dei finanziamenti di cui al comma 1 è
impiegato a sostegno dell'associazionismo delle vittime della
strada al fine di difendere gli interessi di cui esso è
portatore anche a mezzo di azioni collettive.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 42.
(Norme finali).
1. L'Agenzia è istituita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data di istituzione dell'Agenzia,
stabilita ai sensi del comma 1, è adottato il regolamento di
attuazione della presente legge, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la
medesima Agenzia.