XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4867




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

AGENZIA DI VIGILANZA SULLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE
DELLA SICUREZZA STRADALE


Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni
tecniche e logistiche di sicurezza stradale).

        1. E' istituita l'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche di sicurezza stradale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominata "Agenzia".
        2. L'Agenzia esercita la propria attività in coordinamento con la Consulta nazionale per la sicurezza stradale della cui esperienza l'Agenzia stessa si avvale ai fini della programmazione dei propri interventi.


Art. 2.

(Compiti dell'Agenzia).

        1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) fare effettuare agli enti proprietari delle strade gli inventari delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, di seguito denominate "dotazioni di sicurezza", sia in maniera statica che dinamica, ovvero in rapporto alla mobilità, nelle componenti principali costituite dai flussi di traffico e dalla incidentalità; gli inventari sono redatti secondo appositi programmi elettronici elaborati dalla stessa Agenzia;

                b) fare eseguire agli enti proprietari delle strade le bonifiche necessarie in base ai rilievi emersi dagli inventari previsti dalla lettera a);

                c) monitorare periodicamente il mantenimento a norma della rete stradale standard e delle relative dotazioni di sicurezza;

                d) controllare che gli enti proprietari delle strade attuino i piani di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza;

                e) individuare, ai fini dell'esercizio delle proprie attività, idonee strutture regionali che operano sui territori di competenza avvalendosi dell'esperienza delle consulte provinciali per la sicurezza stradale;

                f) mantenere, sia a livello centrale che periferico, rapporti costanti con la realtà sociale;

                g) acquisire e amministrare i fondi necessari per l'esercizio delle proprie attività e per assicurare la tenuta a norma della rete nazionale delle dotazioni di sicurezza secondo gli standard da essa stabiliti;

                h) ogni altra iniziativa che si renda necessaria per l'attuazione delle proprie finalità.


Art. 3.

(Agenzie regionali).

        1. L'Agenzia, ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2, si avvale di una rete di agenzie regionali istituite dagli assessorati regionali competenti per la viabilità.
        2. Alle agenzie regionali fanno capo le consulte provinciali per la sicurezza stradale per gli aspetti afferenti le dotazioni di sicurezza.
        3. L'attività di gestione di monitoraggio della tenuta a norma e della manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza è organizzata dall'Agenzia privilegiando programmi elettronici che gli enti proprietari delle strade testano in via sperimentale.

Art. 4.

(Provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti).

        1. L'Agenzia è organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dotato di autonomia funzionale per i compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2.
        2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, i provvedimenti in materia di vigilanza sulle dotazioni di sicurezza sono assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto amministrativo, su proposta motivata dell'Agenzia.


Art. 5.

(Relazione annuale).

        1. L'Agenzia trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale nella quale illustra il grado di funzionamento delle dotazioni di sicurezza, le finalità che si intendono perseguire, i dati statistici e ogni altro dato utile a illustrare l'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali, in conformità a quanto previsto dall'Unione europea.


TITOLO II

DEFINIZIONI, DATI, MODELLI STANDARD AFFERENTI LE
DOTAZIONI DI SICUREZZA


Art. 6.

(Nozione di messa in esercizio delle strade).

        1. La messa in esercizio delle strade è rappresentata dal rapporto fra le dotazioni di sicurezza e la mobilità intesa nella duplice accezione di flussi e di incidentalità. Tale rapporto deve essere stabilito sulla base di indicatori di pericolosità per unità di tempo e di tratte osservate.
        2. I dati statistici rilevati ai sensi del comma 1 sono elaborati e trattati a mezzo di programmi elettronici forniti dall'Agenzia agli enti proprietari delle strade, che li utilizzano e possono proporre eventuali modifiche o implementazioni.


Art. 7.

(Nozione di dotazioni di sicurezza).

        1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto centrale della messa in esercizio delle strade.
        2. Le dotazioni di sicurezza sono le seguenti:

                a) segnaletica orizzontale;

                b) segnaletica verticale;

                c) segnaletica e attrezzature complementari;

                d) barriere di protezione e parasassi;

                e) barriere antirumore;

                f) colonnine per il soccorso stradale;

                g) dispositivi e metodiche di gestione delle crisi e dei rischi in generale;

                h) segnaletica luminosa e semaforica;

                i) pannelli dissuasivi;

                l) altre strutture aventi caratteristiche analoghe.

        3. Le dotazioni di sicurezza costituiscono pertinenza dell'infrastruttura stradale.


Art. 8.

(Nozione di manutenzione programmata per tratte delle
dotazioni di sicurezza).

        1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto principale dell'obbligo di manutenzione programmata delle tratte stradali.
        2. Per la segnaletica orizzontale l'obbligo di cui al comma 1 può essere esteso alla messa a norma del piano stradale su cui insiste la stessa segnaletica nonché dei bordi stradali sui quali insistono la segnaletica verticale e le barriere.
        3. La manutenzione di cui al comma 2 deve essere programmata secondo piani diversificati nel tempo e nelle modalità di attuazione con costi di gestione distinti dalla costruzione a nuovo, dalla manutenzione straordinaria e dagli interventi di pura necessità.
        4. I costi della manutenzione programmata per tratte delle dotazioni di sicurezza rapportati all'esercizio di competenza sono inclusi nel bilancio di previsione annuale degli enti proprietari delle strade e non possono subire decurtazioni per patti di stabilità o per mancanza di disponibilità finanziarie o di cassa. In tale ultima eventualità l'ente proprietario deve provvedere affinché sia sempre assicurato il finanziamento degli interventi di manutenzione programmata per tratte delle dotazioni di sicurezza.


Art. 9.

(Nozione di mobilità su strada).

        1. Ai fini della presente legge la mobilità è costituita dai mezzi circolanti su strada in rapporto all'unità di tempo e di tratta.
        2. Gli indicatori di pericolosità della circolazione stradale sono calcolati sulla base del numero e della gravità degli incidenti per numero di chilometri di tratta stradale osservata.
        3. Il rapporto interno alla mobilità tra flussi e sinistrosità è espresso con indicatori di influenza o di indifferenza in base alla osservazione della tratta stradale e delle relative dotazioni di sicurezza.
        4. L'Agenzia dispone che il piano di messa a norma delle dotazioni di sicurezza dia priorità temporale e di finanziamento alle tratte stradali ritenute più pericolose sulla base degli indicatori previsti dai commi 2 e 3.

Art. 10.

(Rapporto tra dotazioni di sicurezza
e mobilità).

        1. Gli indicatori di mobilità relativi ai flussi e alla sinistrosità di cui all'articolo 9, comma 3, devono essere rapportati allo stato delle infrastrutture stradali, con particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza delle strade.
        2. Sulla base dell'osservazione e del monitoraggio della tratta stradale, il rapporto di cui al comma 1 è definito di influenza o di indifferenza.
        3. Nella valutazione del rapporto di cui al presente articolo si considerano, altresì, eventuali soluzioni di innovazione tecnologica relative ad attrezzature, brevetti e processi in grado di fornire soluzioni più adeguate ai problemi della circolazione stradale.


TITOLO III

DOTAZIONI DI SICUREZZA.
CONTENUTI TECNICI


Capo I

Progettualità delle dotazioni
di sicurezza


Art. 11.

(Inventari statici e dinamici delle dotazioni di sicurezza
e successivi aggiornamenti).

        1. L'Agenzia commissiona agli enti proprietari delle infrastrutture viarie l'effettuazione dell'inventario delle dotazioni di sicurezza per tratte stradali, redatto in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 42, di seguito denominato "regolamento".
        2. L'inventario di cui al comma 1 è effettuato periodicamente al fine di monitorare lo stato delle dotazioni di sicurezza relativo alla manutenzione e all'aggiornamento, tenuto conto dei punti di maggiore pericolosità delle tratte stradali in relazione alla incidentalità potenziale e agli incidenti già avvenuti.


Art. 12.

(Messa a norma in statica e in dinamica delle dotazioni di
sicurezza).

        1. Unitamente agli inventari di cui all'articolo 11, è progettata la messa a norma delle dotazioni di sicurezza, tenuto conto della normativa vigente, dello stato dell'arte e della pericolosità reale e virtuale della tratta stradale esaminata, in conformità al regolamento, mediante specifici programmi elettronici.


Art. 13.

(Rilevamento dei flussi di traffico su unità di tempo su
tratte stradali).

        1. L'Agenzia incarica gli enti proprietari delle strade di rilevare i flussi di traffico per unità di tempo per tratte, in conformità al regolamento, mediante appositi programmi elettronici.


Art. 14.

(Statistiche della sinistrosità su unità di tempo per
tratte stradali).

        1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari delle strade di effettuare rilievi statistici afferenti la sinistrosità delle tratte amministrate anche per punti di massima sinistrosità, in conformità al regolamento, mediante appositi programmi elettronici.
        2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione sono chiamati a collaborare ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento dei rilievi statistici previsti al comma 1.

Art. 15.

(Elaborazione di piani di segnalamento in via statica e
dinamica anche a mezzo di simulazioni).

        1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari di strade l'elaborazione per tratte di piani di segnalamento fissi, mobili, a messaggeria variabile e logistici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, connessi con gli inventari previsti dall'articolo 11, e predisposti ai sensi del regolamento, mediante appositi programmi elettronici.
        2. I piani di cui al comma 1 sono integrati con i dati afferenti la mobilità relativi ai flussi di traffico e alla sinistrosità, facendo ricorso ad appositi programmi elettronici nonché a simulazioni delle probabili situazioni.
        3. Nei piani di segnalamento sono indicati i siti e le modalità di installazione della segnaletica pubblicitaria, stabiliti in modo da non ostacolare la visibilità delle dotazioni di sicurezza.


Art. 16.

(Idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza. Piani di
manutenzione programmata per singoli sottogruppi delle
dotazioni).

        1. Effettuata la messa a norma ai sensi del presente capo, la tratta stradale deve essere sottoposta a manutenzione programmata da parte degli enti proprietari delle strade, attuata ai sensi del regolamento, mediante specifici programmi elettronici.


Art. 17.

(Sussidiarietà).

        1. L'Agenzia controlla che i progetti di cui al presente capo siano attuati e gestiti dagli enti proprietari delle strade in conformità ai regolamenti predisposti dalla medesima Agenzia.
        2. Qualora l'ente proprietario della strada non collabori con l'Agenzia nella testazione, nella modifica e nell'aggiornamento dei progetti, la stessa Agenzia può subentrare nella gestione delle dotazioni di sicurezza della strada, addebitandone il costo all'ente inadempiente con un sovrapprezzo parametrato al maggior lavoro costituito dalla riprogettazione della tratta interessata.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.


Capo II

Materiali, componentistica, prodotti
afferenti le dotazioni di sicurezza


Art. 18.

(Certificazione dei materiali delle dotazioni di
sicurezza).

        1. I materiali impiegati per le dotazioni di sicurezza sono sottoposti a certificazione di qualità obbligatoria, in conformità al regolamento, sentite le associazioni più rappresentative dei produttori di materiali impiegati nelle dotazioni di sicurezza e della certificazione di cui all'articolo 19.


Art. 19.

(Certificazione della componentistica).

        1. Le varie componenti delle dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente assoggettate a certificazione di qualità ai sensi del regolamento, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei produttori di componenti e della certificazione.

Art. 20.

(Certificazione di prodotto delle dotazioni dei sicurezza
e loro omologazione).

        1. La certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza è obbligatoria unitamente, ove richiesto dalla normativa vigente in materia, alle omologazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei produttori del prodotto finale delle stesse dotazioni di sicurezza e della certificazione.
        2. La certificazione di cui al comma 1 tiene altresì conto della certificazione delle componenti e dei materiali insiti nel prodotto finale.
        3. L'annotazione della certificazione di prodotto unitamente all'autorizzazione all'esercizio della ditta fabbricante da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere apposta sul retro della dotazione di sicurezza con l'indicazione della data e del numero d'ordine dei medesimi provvedimenti.


Art. 21.

(Autorizzazione dell'ente proprietario alla installazione
in strada delle dotazioni di sicurezza).

        1. L'ente proprietario della strada installa le dotazioni di sicurezza con un atto tecnico-amministrativo a valere sui piani di segnalamento deliberati sulla tratta in oggetto, i cui estremi sono obbligatoriamente trascritti sul retro della dotazione medesima.
        2. L'annotazione di cui al comma 1 comprende: il riferimento alla data e al numero d'ordine del piano di segnalamento e, all'interno di questo, il numero identificativo della dotazione di sicurezza inserita nel citato piano con la relativa data di installazione.

Art. 22.

(Bandi tipo per l'acquisizione delle dotazioni di
sicurezza).

        1. L'acquisto delle dotazioni di sicurezza è effettuato mediante procedura di appalto con bandi tipo predisposti dall'Agenzia e destinati agli enti proprietari delle strade.
        2. I bandi di cui al comma 1 devono essere redatti esclusivamente per le dotazioni di sicurezza e non possono riguardare altre forniture.
        3. E' consentito abbinare l'acquisto di dotazioni di sicurezza con la loro posa in opera e con servizi connessi purché per tali lavori, ancorché non prevalenti, nel bando di gara si faccia riferimento, rispettivamente, alle categorie SOA OS9, OS10, OS12, OS34 previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche per lavori inferiori a 150.000 euro.
        4. Nei bandi di gara è altresì previsto l'obbligo di presentazione della certificazione di prodotto e dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 23.

(Sussidiarietà dell'Agenzia).

        1. L'Agenzia controlla che le certificazioni e gli atti amministrativi previsti dal presente capo siano attuati in conformità a quanto stabilito dal medesimo capo e dal regolamento.
        2. Ove l'ente proprietario della strada non ottemperi a quanto stabilito dal presente capo o non si attivi per i necessari controlli di conformità, l'Agenzia può subentrare ad esso addebitando il costo degli interventi all'ente stesso con un sovrapprezzo commisurato ai maggiori oneri di riprogettazione.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.


Capo III

Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza


Art. 24.

(Posa in opera della segnaletica
e delle barriere).

        1. L'Agenzia indica agli enti proprietari delle strade le procedure per la collocazione della segnaletica verticale lungo le tratte stradali sentiti l'Istituto di normazione UNI per quanto concerne il regolamento tecnico vigente in materia e le categorie più rappresentative a livello nazionale delle dotazioni di sicurezza di segnaletica verticale per quanto concerne lo stato dell'arte.
        2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere incluse in un programma elettronico predisposto dall'Agenzia, che è testato in via sperimentale, ed eventualmente modificato dagli enti proprietari delle strade.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per la collocazione della segnaletica orizzontale, complementare e delle barriere di protezione e antirumore.


Art. 25.

(Lavoratori che eseguono la posa in opera delle dotazioni
di sicurezza in strada. Patente di posa).

        1. I datori di lavoro che eseguono lavori di posa in opera di dotazioni di sicurezza sulle strade devono prevedere appositi corsi di formazione per i propri capi squadra ai fini del rilascio dell'idoneità all'esercizio dei medesimi lavori.
        2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati direttamente dall'Agenzia o affidati a terzi sulla base di programmi forniti dalla stessa Agenzia; il loro onere è posto a carico delle imprese appaltatrici che operano nella posa in opera di dotazioni di sicurezza sulle strade. Al termine dei corsi è previsto un esame finale per il rilascio della apposita patente di posa.
        3. Il possesso della patente di posa di cui al comma 2 è obbligatorio ai fini dell'esercizio dell'attività ed è richiesto nei bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.


Art. 26.

(Fabbricanti e posatori di dotazioni di sicurezza. Codice
di disciplina sullo stato dell'arte).

        1. L'Agenzia, in collaborazione con le categorie imprenditoriali del comparto delle dotazioni di sicurezza più rappresentative a livello nazionale, redige un apposito codice di disciplina sullo stato dell'arte.
        2. Nella redazione del codice di cui al comma 1, l'Agenzia provvede all'integrazione tra gli aspetti tecnici e le concrete soluzioni derivanti dalla pratica quotidiana sulle strade.
        3. Il codice di cui al presente articolo costituisce l'unico riferimento ufficiale allo stato dell'arte per la manutenzione programmata delle tratte stradali.


Capo IV

Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle
dotazioni di sicurezza


Art. 27.

(Controlli della certificazione di prodotto).

        1. Il controllo della certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza e, nei capitolati speciali di appalto, delle loro componenti e dei materiali impiegati, avviene all'atto della aggiudicazione dell'appalto.
        2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 le ditte devono fornire adeguata garanzia per i prodotti difettosi nei confronti di terzi eventualmente danneggiati.


Art. 28.

(Bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.
Controlli operativi).

        1. All'atto della firma del contratto relativo all'aggiudicazione dei lavori di posa in opera delle dotazioni di sicurezza, l'ente proprietario della strada controlla che la ditta o l'impresa che ha vinto la gara di appalto possegga i requisiti prescritti per svolgere i lavori.
        2. Qualora i requisiti di cui al comma 1 non sussistano o siano insufficienti, l'ente proprietario della strada può dare un termine, non superiore a quindici giorni, al soggetto aggiudicatario affinché provveda; decorso inutilmente tale termine, la gara è affidata al soggetto concorrente che segue in ordine di graduatoria.
        3. Al fine di valutare l'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario per dare esecuzione ai lavori oggetto dell'appalto, l'ente proprietario della strada utilizza un apposito coefficiente di produzione costituito dal rapporto tra il valore dei lavori, i tempi di realizzazione, le risorse umane e le attrezzature da impiegare secondo lo stato dell'arte, avuto riferimento alla qualificazione SOA dell'appaltatore e tenuto conto dei processi operativi standard previsti dal regolamento.


Art. 29.

(Bandi misti di forniture, di posa in opera e di servizi
globali. Controlli di fatto).

        1. Qualora il bando di gara preveda una fornitura mista di beni e di lavori, per questi ultimi deve essere richiesta l'attestazione SOA per le categorie interessate, anche per lavori inferiori a 150.000 euro, e, all'atto della stipula dai contratti post-aggiudicazione, deve essere effettuato il controllo operativo sulla adeguatezza delle strutture dell'appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.


Art. 30.

(Bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di
sicurezza. Controlli di fatto).

        1. I bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza, nella forma dell'appalto integrato o della produzione generale di forniture, devono essere abbinati obbligatoriamente alle gare di posa in opera delle medesime dotazioni.
        2. Nel bando di manutenzione programmata deve essere prevista l'erogazione di prestazioni minime rapportate ai flussi di mobilità e all'ambiente nel quale vengono installate le dotazioni di sicurezza.
        3. In caso di contratto di manutenzione programmata non comprensivo della posa in opera delle dotazioni di sicurezza l'Agenzia subentra all'ente proprietario della strada inadempiente e provvede direttamente a far eseguire la manutenzione programmata, addebitandone l'onere allo stesso ente, con un sovrapprezzo determinato sulla base dei maggiori costi della riprogettazione della tratta stradale.
        4. L'Agenzia fornisce contratti standard di manutenzione programmata per le singole dotazioni di sicurezza agli enti proprietari delle strade, che devono essere applicati anche alle tratte stradali già in esercizio a mezzo di programmi elettronici.
        5. Gli oneri sostenuti per la diffusione su tutta la rete viaria degli interventi di manutenzione programmata previsti dal presente articolo sono posti in parte a carico della finanza locale, oltre il patto di stabilità fino ad un massimo del 3 per cento del bilancio dell'ente proprietario della strada e per la restante parte a carico delle risorse destinate a tale fine del Piano nazionale della sicurezza stradale, secondo una tabella adottata dall'Agenzia.

Art. 31.

(Individuazione di figure giuridiche negli appalti per la
fornitura di dotazioni di sicurezza).

        1. Il subappalto dei lavori di posa in opera di dotazioni di sicurezza deve essere dichiarato nominativamente all'atto dell'aggiudicazione.
        2. Il subappaltatore di cui al comma 1 deve possedere le categorie SOA previste per l'esecuzione dei lavori subaffidati, unitamente agli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla presente legge.
        3. Negli appalti e nei subappalti di cui al presente capo le eventuali proposte dei soggetti appaltatori possono essere prese in considerazione qualora ineriscano a progetti di innovazione tecnologica, predisposti sulla base di esperienze utilmente esperite in altri Paesi membri dell'Unione europea.
        4. Nella gestione degli appalti e dei subappalti di cui al presente capo è privilegiato il dialogo competitivo fra soggetto appaltante e soggetto appaltatore.


Art. 32.

(Collaudi delle dotazioni di sicurezza).

        1. Il collaudo delle installazioni delle dotazioni di sicurezza è effettuato con modalità separate per i seguenti fattori: materiali, componenti, prodotto finito e installazione.
        2. Tutti i bandi, le aggiudicazioni e i collaudi afferenti le gare di posa in opera di dotazioni di sicurezza sono trasmessi dagli enti proprietari delle strade all'Agenzia con una apposita relazione semestrale sullo stato delle dotazioni di sicurezza nelle tratte stradali amministrate dagli stessi enti.
        3. L'Agenzia, sulla base delle relazioni di cui al comma 2, procede al controllo sullo stato di attuazione della presente legge e sulla conformità tra bandi, aggiudicazioni e relativi collaudi.
        4. L'Agenzia trasmette una relazione annuale all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, contenente dati statistici ed eventuali proposte innovative in materia di interventi afferenti le dotazioni di sicurezza.
        5. L'Agenzia mantiene un rapporto costante con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici su questioni di carattere generale o su singoli casi relativi ai lavori di messa in sicurezza della rete stradale a mezzo delle apposite dotazioni.


Art. 33.

(Vertenze su gare di affidamento
delle dotazioni di sicurezza).

        1. Tenuto conto della rilevanza sociale delle dotazioni di sicurezza, per la risoluzione delle vertenze fra stazione appaltante e appaltatore è privilegiato lo strumento arbitrale e di ciò è fatta esplicita menzione nei relativi bandi di gara.
        2. Le vertenze tra i soggetti di cui al comma 1 sia arbitrali che al tribunale amministrativo regionale sono comunicate all'Agenzia; analoga comunicazione è effettuata per le denunce e gli esposti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presentati da terzi interessati alla sospensiva della gara ritenuta illegittima.


Capo V

Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di
sicurezza


Art. 34.

(Certificazione per tratte delle dotazioni
di sicurezza).

        1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'intera rete stradale nazionale è fatto obbligo di procedere alla certificazione delle dotazioni di sicurezza, in modo separato relativamente ai loro aspetti individuati ai sensi della medesima legge: materiali, componenti, prodotti finiti, piani di segnalamento, processi di posa in opera.
        2. Ai fini della certificazione di cui al comma 1 l'Agenzia emana apposite linee guida e norme regolamentari, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale della certificazione e delle dotazioni di sicurezza.
        3. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che l'ente proprietario della strada abbia provveduto alla certificazione, sono sospesi, nei confronti del medesimo ente, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dal Piano nazionale per la sicurezza stradale e dalla presente legge.
        4. L'ente proprietario della strada che non ha provveduto alla certificazione delle tratte amministrate quanto a dotazioni di sicurezza è altresì punibile ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile e pertanto soggetto ad eventuali richieste di terzi danneggiati o di rivalse delle imprese di assicurazione in caso di incidente stradale.


TITOLO IV

ELIMINAZIONE DI VINCOLI GIURIDICI AFFERENTI LE DOTAZIONI DI
SICUREZZA


Art. 35.

(Separazione delle gare di posa in opera e manutenzione
programmata delle dotazioni di sicurezza dalle opere di
costruzione delle strade).

        1. Le gare per la messa a norma ai fini della manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza devono essere gestite con appositi bandi dedicati, con esclusione di qualsiasi altra attività non afferente le citate dotazioni e il loro migliore insediamento,
        2. Gli appalti effettuati in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 sono considerati nulli.
        3. L'Agenzia vigila sull'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1 al fine di impedire che le dotazioni di sicurezza siano installate senza i prescritti requisiti e controlli in sede di subappalto alle opere generali costituenti la categoria prevalente.


Art. 36.

(Requisiti richiesti alle imprese per la costruzione e la
posa in opera di dotazioni di sicurezza).

        1. Le imprese che costruiscono dotazioni di sicurezza devono essere autorizzate alla costruzione delle stesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'Agenzia, rilasciato in base ai parametri tecnici, organizzativi e finanziari definiti dalla stessa Agenzia in conformità alla legislazione vigente in materia.
        2. Le imprese autorizzate alla costruzione di dotazioni di sicurezza sono inserite in un apposito elenco aggiornato ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Per la posa in opera delle dotazioni di sicurezza si fa riferimento alle categorie SOA OS9, OS10, OS12 e OS34 previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Tali qualificazioni sono richieste anche per lavori inferiori a 150.000 euro.


Art. 37.

(Tipologia di gare previste
per le dotazioni di sicurezza).

        1. Al fine di promuovere il miglioramento delle dotazioni di sicurezza attraverso l'innovazione tecnologica sono privilegiate le gare di appalto che garantiscono un migliore rapporto tra qualità e prezzo.
        2. Per i bandi di gara relativi alla manutenzione programmata di durata pluriennale delle dotazioni di sicurezza, la stazione appaltante è tenuta annualmente a controllare il permanere dei requisiti minimi di efficienza finanziaria, organizzativa e tecnica valutati all'atto dell'aggiudicazione.

Art. 38.

(Consorzi di enti locali proprietari di strade per le gare
di dotazioni di sicurezza).

        1. Al fine di non disperdere risorse economiche, tecniche ed organizzative destinate alla sicurezza stradale, è promossa la costruzione di appositi consorzi di enti locali proprietari di strade per l'acquisizione e l'installazione di dotazioni di sicurezza.
        2. Ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 è concesso, ai fini dell'attuazione dei lavori di acquisizione e di installazione delle dotazioni di sicurezza, un contributo speciale a valere sui fondi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, secondo una tabella predisposta nel regolamento.


Art. 39.

(Società miste di enti locali
con operatori di servizi diversi).

        1. E' vietato alle società miste di enti locali proprietari di strade e imprenditori privati di effettuare servizi di posa in opera nel comparto delle dotazioni di sicurezza se non in possesso dei requisiti in materia di autorizzazioni, certificazioni e qualificazioni richiesti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla presente legge.
        2. L'Agenzia vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, provvede direttamente a far eseguire i lavori addebitando i relativi costi all'ente inadempiente, con un sovrapprezzo pari ai maggiori costi della riprogettazione.


Art. 40.

(Conflitti di competenze e di interessi).

        1. Al fine di evitare conflitti di competenze, le gare di appalto afferenti le dotazioni di sicurezza sono gestite e realizzate dagli uffici competenti per la sicurezza stradale operanti presso gli enti proprietari di strade.
        2. Al fine, altresì, di evitare conflitti di interessi:

                a) gli imprenditori della posa in opera delle dotazioni di sicurezza sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia, nel quale sono annotate le proprietà e gli eventuali collegamenti fra società;

                b) per ciascuna gara è richiesta ai concorrenti una dichiarazione nella quale sono riportate eventuali situazioni di controllo proprietario ovvero di collegamento di fatto con unicità dei processi generali di gestione con altre aziende partecipanti alla medesima gara.


TITOLO V

FINANZIAMENTI PER LE DOTAZIONI
DI SICUREZZA


Art. 41.

(Finanziamento delle dotazioni
di sicurezza).

        1. Le dotazioni di sicurezza e la loro manutenzione programmata fino alla certificazione per tratte sono finanziate a valere sulle seguenti risorse:

                a) Piano nazionale per la sicurezza stradale, con priorità dei finanziamenti per le dotazioni di sicurezza sul finanziamento annuo disponibile;

                b) fondi relativi al patto di stabilità per gli enti proprietari di strade in materia di dotazioni di sicurezza, il cui ammontare può essere superato fino ad un massimo del 3 per cento del bilancio di previsione;

                c) convenzioni sul mercato finanziario eventualmente garantite da Infrastrutture Spa per le dotazioni di sicurezza;

                d) 50 per cento delle entrate derivanti dalle contravvenzioni stradali effettuate da enti proprietari di strade nei bacini di utenza superiori a 10.000 abitanti gestite dall'Agenzia con un apposito ufficio che è, altresì, incaricato di effettuare il monitoraggio su tali finanziamenti;

                e) emissione di buoni del tesoro comunali con incentivi fiscali o finanziari per la messa a norma delle dotazioni di sicurezza;

                f) altre fonti individuate dall'Agenzia.

        2. L'Agenzia provvede a coordinare ed erogare le fonti di finanziamento di cui al comma 1 al fine di costituire una linea finanziaria omogenea e coesa da indirizzare all'acquisto, alla posa in opera, alla manutenzione programmata e alla certificazione delle dotazioni di sicurezza, sulla base del fabbisogno stimato ai sensi del medesimo comma 1.
        3. Lo 0,05 per cento dei finanziamenti di cui al comma 1 è impiegato a sostegno dell'associazionismo delle vittime della strada al fine di difendere gli interessi di cui esso è portatore anche a mezzo di azioni collettive.


TITOLO VI

NORME FINALI


Art. 42.

(Norme finali).

        1. L'Agenzia è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro tre mesi dalla data di istituzione dell'Agenzia, stabilita ai sensi del comma 1, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la medesima Agenzia.



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