XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4865
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 febbraio 1992, n.
210, e successive modificazioni, prevede un indennizzo da
parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da
complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per
quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come da ultimo
modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111,
rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato ed integrato da una somma corrispondente
all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla
legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni.
L'indennizzo dei danni da vaccino è del tutto logico in
base al principio secondo cui chi si sottopone ad una
vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche a
proteggere gli altri, dal momento che dopo l'immunizzazione
non può più essere sorgente di infezione.
Nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non
viene tuttavia preso in considerazione, ai fini
dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei
danni morali a seguito delle vaccinazioni. La misura
dell'indennizzo non è infatti
adeguata all'estrema gravità dei danni subiti
dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano
in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità
lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione.
Inoltre, la normativa vigente attribuisce una pensione
mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati ma non
prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono. La
legge n. 210 del 1992 prevede infatti che l'indennizzo spetti
ai genitori solo nel caso di decesso del figlio direttamente
danneggiato.
La Corte costituzionale in diverse sentenze ha ribadito
che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse
ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più
congrui e che tale misura, oltre a dovere risultare "equa"
rispetto al danno subìto (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118
del 1996), deve tenere conto di tutte le componenti del danno
stesso (sentenza n. 307 del 1990). L'articolo 2, comma 1,
della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti
a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo
dell'indennizzo, al trattamento pensionistico privilegiato di
appartenenti alle Forze armate, per le ipotesi di infermità o
di malattie derivanti da causa di servizio. La Corte
costituzionale con sentenza n. 423 del 2000 ha quindi invitato
il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere la
disciplina in relazione alle esigenze proprie della delicata
materia.
In Italia sono molti i casi di soggetti con danni
irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla
somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno
inoltrato al Ministero della salute una ingente quantità di
richieste risarcitorie, il cui valore supera i 300 milioni di
euro.
Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
dicembre 2003, emanato anche in attuazione del decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 2003, n. 141, ha stabilito di definire in via
transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci
danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti
(trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno,
in aggiunta a quanto già percepito a titolo di indennizzo ai
sensi della legge n. 210 del 1992, un risarcimento medio di
circa 400.000 euro (600.000 euro in caso di morte). Tale
decreto, tuttavia, esclude i danneggiati da vaccino, cioè
coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario
obbligatorio e che sono stati colpiti da un danno alla salute
molto più grave e molto più precoce di quello normalmente
subìto dagli emotrasfusi. I soggetti danneggiati da vaccino
hanno invece diritto ad un indennizzo vitalizio di 7.500 euro
l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze
cui vanno incontro.
La presente proposta di legge all'articolo 1 reca una
modifica all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
al fine di prevedere, in aggiunta all'indennizzo, un ulteriore
equo indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto
a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale,
patrimoniale, morale e biologico. In determinate situazioni
accade infatti che il danno morale eguagli o addirittura
superi il danno biologico; inoltre, chi subisce un gravissimo
danno alla salute e ha una invalidità permanente e
irreversibile deve rassegnarsi a condurre una esistenza in
tutto limitata, deve rinunciare al lavoro, alla realizzazione
professionale e ad avere una famiglia propria, ma deve
continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi
della società.
Con la presente proposta di legge si propone pertanto di
determinare un riconoscimento in sede legislativa dei diritti
umani ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o
comunque compromettere la loro vita in nome dell'interesse
collettivo.
L'articolo 2 istituisce una Commissione paritetica per la
valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento,
composta dai rappresentanti delle associazioni dei
danneggiati da vaccini, da medici legali e da esperti nel
campo delle vaccinazioni.
Con l'articolo 3 si prevede che le controversie in atto
promosse dai soggetti danneggiati, in qualsiasi stato e grado
del giudizio, siano risolte in via transattiva. I criteri per
la definizione delle transazioni e per la quantificazione dei
risarcimenti sono individuati dalla Commissione paritetica.
Con l'articolo 4 si provvede ad adeguare l'ammontare
dell'assegno una tantum corrisposto in caso di morte (da
150 milioni di lire a 150.000 euro).
L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno una
tantum, il cui ammontare è determinato dalla Commissione
paritetica in misura compresa tra un minimo di tre annualità
ed un massimo di dieci annualità del nuovo ulteriore equo
indennizzo, a compensazione del periodo pregresso.
L'articolo 6 prevede una modifica al comma 4 dell'articolo
4 della legge n. 210 del 1992, relativo al giudizio di
classificazione delle lesioni e delle infermità.
Infine, all'articolo 7 viene stabilito in 35 milioni di
euro annui l'impegno di spesa derivante dall'attuazione della
legge, e viene individuata la copertura
economica necessaria.