XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4865
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, č inserito il seguente:
"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 č
riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un
ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno,
inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e
biologico, da valutare in relazione alla categoria giā
assegnata dalla commissione medico-ospedaliera. Tale ulteriore
indennizzo č corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore
o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi
che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei
volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo
vitalizio. In caso di premorienza, l'importo č erogabile ai
congiunti per un periodo di quindici anni".
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
č istituita una Commissione paritetica per la valutazione dei
danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da
vaccinazioni, di seguito denominata "Commissione
paritetica".
2. La Commissione paritetica č composta da otto membri di
cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti
danneggiati da vaccinazioni, giā costituite da almeno due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
quattro nominati dal Ministro della salute, tra
medici legali e esperti legali nel campo delle
vaccinazioni.
3. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il
presidente a maggioranza dei propri componenti.
Art. 3.
1. Le controversie in corso promosse da soggetti
danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del
giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere
risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio
designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza
degli interessati.
2. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e
qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli
interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.
3. La Commissione paritetica individua criteri uniformi
per la definizione delle transazioni da stipulare con i
soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione
dei relativi risarcimenti.
Art. 4.
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, le parole: "una tantum di lire 150
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una tantum di
150.000 euro".
Art. 5.
1. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo
1 della presente legge, č riconosciuto un assegno una
tantum, il cui ammontare č determinato dalla Commissione
paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un
massimo di dieci annualitā dell'indennizzo di cui al citato
comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo medesimo.
Art. 6.
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, č sostituito dal seguente:
"4. Nel verbale č espresso il giudizio di
classificazione delle lesioni e delle infermitā secondo le
tabelle A ed E annesse al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni".
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 35 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.