XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4865




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, č inserito il seguente:

        "1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 č riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria giā assegnata dalla commissione medico-ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo č corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo č erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni".


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č istituita una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, di seguito denominata "Commissione paritetica".
        2. La Commissione paritetica č composta da otto membri di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, giā costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.
        3. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.


Art. 3.

        1. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.
        2. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.
        3. La Commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.


Art. 4.

        1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: "una tantum di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una tantum di 150.000 euro".


Art. 5.

        1. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, č riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare č determinato dalla Commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualitā dell'indennizzo di cui al citato comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

Art. 6.

        1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, č sostituito dal seguente:

        "4. Nel verbale č espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermitā secondo le tabelle A ed E annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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