XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4864
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, sui procedimenti disciplinari relativi al Corpo
di polizia penitenziaria, necessita di un adeguamento sia dal
punto di vista procedurale che sostanziale.
Il procedimento disciplinare in questione è ancora un
procedimento prettamente inquisitorio, in cui l'obbligo del
contraddittorio assume natura esclusivamente formale, eludendo
la garanzia del diritto alla difesa dell'interessato e dei
princìpi del "giusto procedimento" di cui alla legge n. 241
del 1990.
Tale procedimento amministrativo presenta profonde
analogie con il procedimento penale. Ciò avrebbe dovuto far
riflettere sulla possibile introduzione, almeno per le
sanzioni più gravi, delle garanzie del sistema accusatorio,
proprie del sistema penale, atte a controbilanciare una larga
discrezionalità.
Le innovazioni che, negli ultimi anni, hanno interessato
il diritto costituzionale alla difesa, nel sistema procedurale
penale, o lo stesso procedimento amministrativo "tout
court", non hanno inciso sul decreto legislativo n. 449 del
1992 che, ormai, anche a causa del richiamo all'antiquato
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, manifesta profonde
inadeguatezze.
Al fine di porre in essere un processo di semplificazione
e di razionalizzazione della normativa in questione, è
necessario anzitutto procedere all'abrogazione delle sanzioni
della censura e della deplorazione, strumenti ormai obsoleti,
e a includere alcune tipologie attualmente assimilate alla
deplorazione tra quelle soggette alla pena pecuniaria.
Il procedimento disciplinare inizia sempre con la
contestazione all'interessato da parte del direttore o del
funzionario istruttore che, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 12 del decreto legislativo n. 449 del 1992 e
103 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957, deve essere mossa "subito".
Tale locuzione vaga è stata interpretata dalla
giurisprudenza amministrativa nel senso che il legislatore non
ha inteso vincolare l'amministrazione al rispetto di un
termine rigido e predeterminato ma solo a codificare una
regola di ragionevole prontezza e tempestività.
La maggior parte dei ricorsi giurisdizionali proposti,
avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare, lamenta
proprio il mancato rispetto dei requisiti della tempestività e
della immediatezza della contestazione con conseguente
violazione del diritto di difesa.
Dunque, l'introduzione di un termine certo e perentorio
entro cui effettuare la contestazione, tenendo in
considerazione naturalmente l'ordinamento peculiare dei Corpi
di polizia, è la seconda importante modifica che fornirebbe
più ampia tutela del diritto alla difesa, e, contestualmente,
ridurrebbe in modo significativo il ricorso al contenzioso
giudiziario.
La fase istruttoria del procedimento disciplinare si
diversifica a seconda che sia rilevata un'infrazione
ascrivibile nel novero della sanzione più lieve della censura
o, viceversa, si rientri nel campo dell'eventuale irrogazione
della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione
dal servizio o della destituzione.
In questi ultimi casi entra in gioco la figura del
funzionario istruttore che, ricevuto l'incarico dall'organo
competente di attivare un'inchiesta disciplinare, entro dieci
giorni deve contestare gli addebiti al trasgressore,
invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con
le modalità previsti nel procedimento, dopodiché svolge tutti
gli accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti
dall'inquisito.
E' stato evidenziato come la figura del funzionario
istruttore, nel procedimento disciplinare, presenta
particolari analogie con la figura del pubblico ministero nel
procedimento penale. Esso si avvale, infatti, degli stessi
mezzi di prova del procedimento penale: può procedere
all'interrogatorio dell'indagato, sentire, senza vincolo di
giuramento, testimoni, compresi quelli indicati dall'indagato,
richiedere informazioni ad altri uffici.
Dunque, analogamente a quanto previsto dall'articolo
415-bis del codice di procedura penale per il pubblico
ministero, dovrebbe essere imposto al funzionario istruttore
l'obbligo, e non una mera facoltà, di svolgere gli atti di
indagine richiesti dal soggetto sottoposto a procedimento se
pertinenti e utili nell'accertamento della verità ovvero di
motivare rigorosamente in merito alla non pertinenza della
richiesta l'eventuale diniego all'assunzione di tali mezzi di
prova.
I termini previsti per la conclusione dell'istruttoria
devono essere ridotti e ritenuti di natura perentoria al fine
di non aggravare la procedura e di permettere una celere
definizione del procedimento a garanzia dell'indagato, che non
può subire le conseguenze della inerzia o dei ritardi
dell'amministrazione.
Per quanto riguarda la composizione del collegio è da
rimarcare come, nel caso delle sanzioni più gravi, sia
totalmente assente una rappresentanza del Corpo di polizia
penitenziaria, cosa che contraddittoriamente è prevista per le
sanzioni di più lieve entità.
Non è chi non veda come ciò sia del tutto irrazionale dal
momento che la decisione del consiglio centrale di disciplina
può comportare una sanzione maggiormente afflittiva e, proprio
per questo, necessiterebbe di una rappresentanza del Corpo,
naturalmente di qualifica superiore a quella dell'indagato,
per apportare anche il punto di vista di chi svolge la stessa
attività del soggetto.
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 449 del 1992
prevede ai primi suoi due commi che:
"1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in
stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato
di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria (sospensione obbligatoria).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai
ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a
procedimento penale, quando la natura del reato sia
particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con
provvedimento del Ministro, su proposta del Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria (sospensione
facoltativa)".
Analogamente a quanto previsto dalla legge n. 97 del 2001,
per i provvedimenti cautelari adottabili nei confronti del
pubblico dipendente, è necessario applicare anche al personale
della polizia penitenziaria la possibilità di trasferimento
d'ufficio ad altra sede o di messa in aspettativa, lasciando
ai vertici del Corpo la decisione discrezionale in relazione
alla gravità del fatto.
La presente proposta di legge affronta le questioni
citate, recando, nell'ordine, agli articoli 1 e 2 l'abolizione
della censura, all'articolo 3 la previsione di ulteriori casi
di applicazione della pena pecuniaria, all'articolo 4 la
modifica dei casi di sospensione cautelare, agli articoli 5 e
6 l'imposizione di un termine preciso per la elevazione della
contestazione e per l'avvio del procedimento disciplinare,
all'articolo 7 l'integrazione del consiglio centrale di
disciplina, all'articolo 8 la modifica del ruolo del
funzionario istruttore.